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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31222/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia proviene da una sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia. In cassazione il ricorso è stato notificato, ma non risulta depositato nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c., come attestato dalla certificazione della cancelleria centrale civile. La decisione non esamina il merito della lite tributaria, perché il vizio processuale relativo al mancato deposito del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione. La Corte rileva altresì, in conseguenza della soccombenza processuale, la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione perché non è stato depositato nei termini di legge ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Conseguentemente condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti costituite e dispone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa sul processo civile. Non viene affrontato il merito della controversia tributaria decisa in appello.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso nel termine previsto comporta la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine per il deposito del ricorso è condizione di procedibilità dell'impugnazione; la sua omissione determina l'improcedibilità senza esame dei motivi di merito.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti costituite.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata improcedibile, trova applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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