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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26548/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

L'avvocato, difensore del controricorrente nel giudizio definito con sentenza di legittimità, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale perché nella sentenza n. 10810 del 2020 la Corte di cassazione non aveva disposto la distrazione delle spese in suo favore, nonostante nel controricorso fosse stata formulata istanza ex art. 93 c.p.c. Il ricorrente ha quindi chiesto che la motivazione e il dispositivo della precedente decisione fossero integrati con l'espresso riferimento alla distrazione delle spese a favore del difensore. La controparte, ritualmente intimata, non ha svolto difese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, ritenendo che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese possa essere emendata tramite il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non mediante ordinari mezzi di impugnazione. Ha quindi disposto l'integrazione della motivazione della sentenza n. 10810/2020 e la correzione del dispositivo, aggiungendo la formula di distrazione delle spese in favore dell'avvocato ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c. La Corte ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale della sentenza e ha escluso la liquidazione di spese per il presente procedimento.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    L'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore trova fondamento nella norma e può essere oggetto di integrazione del provvedimento quando sia stata omessa la relativa pronuncia.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Il rimedio esperibile contro l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata formulata e comunicata secondo il procedimento camerale previsto dalla norma.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è ritenuto applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non una autonoma domanda da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
  • Il rimedio della correzione è utilizzabile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione, quando occorra integrare il provvedimento per rendere esplicita la distrazione delle spese già richiesta e non esaminata.
  • La procedura di correzione è funzionale anche alla ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente il titolo esecutivo per le spese.
  • Quando la Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale relativo alla distrazione delle spese, può integrare sia la motivazione sia il dispositivo della decisione originaria senza necessità di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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