Sentenza n. 987/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta al lavoro subordinato stagionale nell’ambito della procedura del Decreto Flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto il nulla osta al lavoro subordinato stagionale per nove lavoratori stranieri. La Prefettura, dopo avere comunicato il preavviso di rigetto per carenze documentali e insufficiente capacità economica, ha respinto la domanda relativa a uno dei lavoratori, rilevando un volume d’affari di euro 3.243,00, acquisti per euro 60.202,00 e un reddito negativo di euro 56.959,00. Il provvedimento ha inoltre evidenziato la mancata corrispondenza tra i dati indicati nell’asseverazione e quelli risultanti dall’Anagrafe tributaria, l’assenza di fatture di vendita e di trasmissioni periodiche dei corrispettivi, l’erronea qualificazione dell’impresa come società edile anziché impresa individuale agricola e il riferimento a una bozza di bilancio priva di validità. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dell’incapacità economica, producendo in giudizio 69 fatture cartacee emesse nel 2025 verso imprese estere ed estratti conto bancari attestanti accrediti mediante bonifico, sostenendo inoltre che l’indicazione dell’impresa come edile fosse un mero refuso. Con il secondo motivo ha dedotto la lesione del legittimo affidamento in un esito favorevole del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché le fatture cartacee e gli estratti conto sono stati prodotti soltanto in giudizio e non erano stati trasmessi alla Prefettura nel procedimento, neppure dopo il preavviso di rigetto. Secondo il giudice, la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua emanazione; documenti prodotti successivamente non possono rendere illegittimo ex post un atto che, al momento dell’adozione, risultava fondato sugli elementi disponibili. Inoltre, anche secondo la prospettazione del ricorrente, le fatture non erano state trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Il TAR ha richiamato l’obbligo, previsto per i soggetti residenti o stabiliti in Italia, di trasmettere telematicamente i dati delle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni indicate dalla legge. Poiché la Guardia di Finanza aveva rilevato l’assenza di trasmissioni periodiche dei corrispettivi per il 2025, la ricostruzione della capacità economica dell’impresa è stata ritenuta di dubbia attendibilità. Il secondo motivo è stato respinto perché la mera presentazione di un’istanza non determina un affidamento legittimo sul suo accoglimento. Nel caso concreto, inoltre, il nulla osta non era mai stato rilasciato: la Prefettura aveva effettuato i controlli, emesso il preavviso di rigetto e poi adottato il diniego, senza previamente formare alcun titolo favorevole suscettibile di consolidare un affidamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre oneri di legge, per spese di lite. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo all’Agenzia delle Entrate di Brescia per le valutazioni sulla posizione fiscale dell’impresa.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015
I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni previste dalla disposizione.
L’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni verso soggetti esteri è stato valorizzato per valutare l’attendibilità della documentazione fiscale e della capacità economica dichiarata dal datore di lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dell’impresa.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022
Richiamata dal provvedimento prefettizio quale parametro per valutare l’insufficienza del reddito rispetto all’assunzione dei lavoratori richiesti.
Circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023
Richiamata dal provvedimento prefettizio quale parametro per valutare l’insufficienza del reddito rispetto all’assunzione dei lavoratori richiesti.
Circolare INL n. 8047/2025
Richiamata dal provvedimento prefettizio quale parametro per valutare l’insufficienza del reddito rispetto all’assunzione dei lavoratori richiesti.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e agli elementi istruttori disponibili al momento della sua emanazione; la produzione documentale successiva non può rendere illegittimo ex post un atto che, sulla base degli elementi allora acquisiti, risultava legittimo.
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, la capacità economica del datore di lavoro può essere valutata anche alla luce dei dati fiscali disponibili e degli obblighi di trasmissione telematica delle operazioni verso soggetti esteri; l’assenza di tali trasmissioni può incidere sull’attendibilità della documentazione contabile prodotta.
- La mera presentazione di un’istanza amministrativa non genera, di per sé, un legittimo affidamento nel suo accoglimento, soprattutto quando l’amministrazione non abbia ancora adottato alcun provvedimento favorevole.
- Quando l’amministrazione esegue i controlli prima del decorso del termine procedimentale e conclude con un preavviso di rigetto seguito dal diniego, senza avere mai rilasciato il nulla osta, non sussistono i presupposti per invocare un affidamento sulla formazione o sulla stabilità del titolo favorevole.
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