Cassazione Penale, Sentenza n. 23994/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto Greco avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione (irrogata dal Consiglio di disciplina per aver cucinato in cella fuori dalle fasce orarie consentite). Il Ministero sosteneva che la limitazione delle fasce orarie per la cottura è una regolamentazione delle modalita' di esercizio di un diritto (quindi legittima se applicata in modo non discriminatorio) e che la sanzione disciplinare era lecita e proporzionata. Il Tribunale aveva invece ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'esercizio del potere disciplinare, in parte richiamando ordinanze locali e la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2018 che aveva dichiarato l'illegittimita' di alcune previsioni che vietavano la cottura ai detenuti 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il regolamento d'istituto puo' legittimamente stabilire divieti di cottura in determinate fasce orarie purché la disciplina riguardi tutti i detenuti e non discrimini esclusivamente i soggetti sottoposti al 41-bis. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha errato nell'applicazione di tale principio e, perciò, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila affinche' verifichi in concreto se la condotta di Greco giustifichi l'inflizione dell'ammonizione.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975), art. 69, comma 6, lett. b)
eventuale quote non presente nel testo
Richiamata nel ricorso come norma rilevante per la disciplina penitenziaria e i poteri di regolamentazione; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole disciplinari e regolamentari rispetto ai limiti alla cottura in cella
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
menzionato come "art. 41-bis Ord. Pen."
La Corte precisa che, benché la Corte Costituzionale abbia dichiarato l'illegittimita' di divieti assoluti alla cottura per i detenuti 41-bis, le regolamentazioni che fissano fasce orarie costituiscono modalita' di esercizio del diritto e sono legittime se applicate in modo uniforme a tutti i detenuti (non come misura discriminatoria verso i 41-bis)
Ordinamento penitenziario, artt. 1 e 35-bis
citati nel ricorso in relazione al sistema normativo penitenziario
Richiamati a contesto normativo; la decisione utilizza il quadro complessivo dell'ordinamento penitenziario per valutare legittimita' delle misure regolamentari e disciplinari
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
citazione procedurale presente nel ricorso
Norme procedurali invocate dal ricorrente per i motivi di cassazione (violazione di legge, motivazione contraddittoria/illogica); la Corte ha ritenuto fondato il motivo attinente a errata applicazione del principio giurisprudenziale
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018
Ha dichiarato l'illegittimita' di norme che vietavano la cottura ai detenuti 41-bis; da essa il Tribunale aveva tratto argomenti per disapplicare limiti orari, ma la Cassazione distingue il divieto assoluto (incostituzionale) dalle limitazioni di modalita' (ammesse se non discriminatorie)
Giurisprudenza della Cassazione (es. sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020 e n. 8560 del 2020)
citazioni giurisprudenziali presenti nella decisione
Precedenti affermano la legittimita' di regolamenti d'istituto che limitano le fasce orarie di cottura purché la limitazione sia generale e non riservata ai soli detenuti 41-bis; la Corte si richiama a tali precedenti per affermare il principio applicabile
Massime di principio
- Una regolamentazione che limita le fasce orarie di cottura in cella e' generalmente legittima se definisce modalita' di esercizio di un diritto e viene applicata in modo uniforme a tutti i detenuti, non soltanto ai sottoposti al 41-bis
- Un divieto assoluto di cottura rivolto specificamente ai detenuti 41-bis puo' essere incostituzionale, come indicato dalla Corte Costituzionale; ma cio' non esclude che limiti temporali neutri siano ammissibili
- Per l'irrogazione di sanzioni disciplinari occorre verificare concretamente se la condotta rientri nella fattispecie disciplinare e se siano state rispettate le condizioni per l'esercizio del potere disciplinare; motivazioni lacunose o errate possono portare all'annullamento
- Le amministrazioni penitenziarie devono evitare differenziazioni ingiustificate tra detenuti e documentare adeguatamente le ragioni di ordine e sicurezza che giustificano limitazioni organizzative
- Il giudice di merito deve applicare la giurisprudenza di legittimita' consolidata: l'errore di applicazione di principi gia affermati puo' giustificare l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione
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