Risoluzione n. 161 del 16/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nell’amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003, si applicano in via compatibile le regole IVA e sui sostituti d’imposta previste per le altre procedure concorsuali. I commissari devono curare dichiarazioni e certificazioni per i periodi ante e post apertura, ma non sono tenuti a versare IVA e ritenute maturate prima dell’ammissione; per i debiti sorti dopo, invece, rispondono anche penalmente in caso di omissione.
Amministrazione straordinaria ex lege Marzano: adempimenti IVA e ritenute, e responsabilità dei commissari
Amministrazione straordinaria ex lege Marzano: profili IVA, ritenute e responsabilità dei commissari
La risoluzione esamina gli effetti fiscali dell’ammissione di una società alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, c.d. legge Marzano. Il chiarimento riguarda in particolare gli adempimenti IVA, gli obblighi del sostituto d’imposta e la responsabilità dei commissari straordinari per i versamenti d’imposta.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia precisa che alla procedura di amministrazione straordinaria ex lege Marzano si applica l’articolo 8, comma 1, del d.l. n. 347/2003, secondo cui, per quanto non diversamente disposto, valgono le norme del d.lgs. n. 270/1999 in quanto compatibili. A sua volta, l’articolo 36 del d.lgs. n. 270/1999 rinvia, ove compatibili, alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa.
Da tale impianto deriva che, in assenza di una disciplina specifica per gli adempimenti fiscali nella procedura in esame, trovano applicazione le regole previste per le procedure concorsuali analoghe.
Imposta sul valore aggiunto
Per l’IVA, l’Agenzia ritiene applicabili all’amministrazione straordinaria le disposizioni dell’articolo 74-bis del d.P.R. n. 633/1972 e dell’articolo 8, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998.
I commissari straordinari devono quindi:
- adempiere, entro quattro mesi dalla nomina, agli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate anteriormente alla data di ammissione alla procedura, sempre che i relativi termini non siano scaduti;
- svolgere, per le operazioni effettuate dopo l’apertura della procedura, tutti gli adempimenti ordinari previsti dal d.P.R. n. 633/1972;
- presentare la dichiarazione annuale IVA per l’anno solare precedente, se i termini non sono ancora scaduti, entro quelli ordinari oppure entro quattro mesi dalla nomina;
- presentare, entro quattro mesi dalla nomina, il modello IVA 74-bis per le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore all’instaurarsi della procedura, ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La decorrenza dei termini di cui all’articolo 74-bis del d.P.R. n. 633/1972 e all’articolo 8 del d.P.R. n. 322/1998 va individuata nella data in cui il Ministro ammette il soggetto alla procedura di amministrazione straordinaria.
Ritenute alla fonte e adempimenti del sostituto d’imposta
Con riguardo alle ritenute, la risoluzione conferma che il commissario straordinario è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770, e al rilascio delle certificazioni ai percipienti, ai sensi degli articoli 23-25 del d.P.R. n. 600/1973 e degli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 322/1998.
La distinzione rilevante è quella tra:
- ritenute maturate prima della data di ammissione alla procedura;
- ritenute maturate dopo tale data.
Nella dichiarazione e nelle certificazioni occorre quindi evidenziare separatamente i redditi e le ritenute riferibili al periodo antecedente e a quello successivo all’apertura della procedura. La risoluzione richiama, a supporto, le istruzioni al modello 770/2009 semplificato e chiarisce che il commissario straordinario deve:
- trasmettere un’unica comunicazione per ciascun percipiente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, con evidenza dei redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore;
- per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, indicare distintamente le quote di compensi imponibili erogate prima dell’apertura della procedura e quelle erogate dopo;
- certificare nel modello CUD 2009 i redditi erogati e le ritenute operate nel periodo antecedente la data di ammissione alla procedura.
Obbligo di versamento: IVA e ritenute sorte prima dell’apertura
L’Agenzia conclude che i commissari straordinari non sono obbligati al versamento dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla data di ammissione alla procedura.
In modo analogo, le ritenute operate nel periodo precedente l’ammissione sono considerate debito della società e non della procedura; pertanto, non sussiste un autonomo obbligo incondizionato di versamento a carico del commissario straordinario. Ai fini dell’insorgenza del debito, rileva il momento in cui la ritenuta è operata, non la successiva scadenza del relativo versamento.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1-bis, del d.l. n. 347/2003, che consente al giudice delegato di autorizzare il pagamento di creditori anteriori, prima dell’autorizzazione del programma, se necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuità aziendale o alla consistenza patrimoniale dell’impresa.
Responsabilità amministrativa e penale dei commissari
La risoluzione distingue nettamente tra debiti anteriori e posteriori all’apertura della procedura:
- per i debiti d’imposta maturati prima dell’ammissione, i commissari non rispondono dell’omesso versamento, perché tali debiti restano imputati alla società;
- per i debiti d’imposta maturati successivamente all’ammissione, i commissari straordinari rispondono dell’eventuale omesso pagamento sia sul piano amministrativo sia sul piano penale.
In particolare, per i debiti sorti dopo l’apertura della procedura, la responsabilità può investire anche le fattispecie di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, richiamate nel quesito con riferimento all’omesso versamento di ritenute certificate e di IVA.
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