Risoluzione n. 159 del 15/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 DPR 115/2002, il reddito imponibile va determinato senza considerare la deduzione per la progressività dell’imposta prevista dall’art. 11 TUIR (no tax area), mentre restano deducibili solo gli oneri di cui all’art. 10 TUIR. La deduzione ex art. 11 viene assimilata ai redditi esenti ai fini del superamento della soglia e si richiama anche la giurisprudenza della Cassazione conforme.
Patrocinio a spese dello Stato: calcolo del reddito imponibile e irrilevanza della deduzione ex art. 11 TUIR
Patrocinio a spese dello Stato: determinazione del reddito rilevante
La risoluzione affronta un quesito relativo all’art. 76 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, in tema di patrocinio a spese dello Stato. Il chiarimento richiesto riguarda il modo in cui va calcolato il "reddito imponibile" utile per verificare il superamento della soglia prevista per l’accesso al beneficio.
Quesito posto dalla Guardia di finanza
L’istanza nasce nell’ambito di un procedimento penale e riguarda la verifica delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2004 (modello 730).
Il dubbio interpretativo è se, nel determinare il reddito imponibile:
- debba essere considerato il solo reddito complessivo dichiarato;
- oppure il reddito imponibile al netto anche della deduzione prevista dall’art. 11 del TUIR, oltre agli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR.
Il dubbio è sorto anche alla luce della risoluzione n. 15 del 21 gennaio 2008, con cui l’Agenzia delle entrate aveva già precisato che il reddito imponibile richiamato dall’art. 76 del DPR n. 115 del 2002 coincide con quello determinato ai sensi dell’art. 3 del TUIR, cioè il reddito complessivo meno gli oneri deducibili dell’art. 10.
Quadro normativo richiamato
Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 115 del 2002, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore alla soglia prevista dalla norma.
La risoluzione ricorda inoltre che, per la determinazione di tale soglia, occorre tenere conto anche:
- dei redditi esenti da IRPEF;
- dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- dei redditi soggetti a imposta sostitutiva.
Reddito imponibile e disciplina vigente nel 2004
Per risolvere il caso concreto riferito all’anno d’imposta 2004, il documento ricostruisce il regime allora vigente.
Nel 2004, l’art. 3 del TUIR prevedeva che il reddito complessivo fosse diminuito:
- degli oneri deducibili di cui all’art. 10 TUIR;
- delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11 TUIR.
L’art. 11, nella formulazione vigente all’epoca, disciplinava la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta, la cosiddetta "no tax area", introdotta dalla legge n. 289 del 2002. Tale deduzione operava mediante una formula matematica, individuando una quota di reddito esente da imposizione, progressivamente ridotta al crescere del reddito fino ad annullarsi per i redditi più elevati.
Evoluzione normativa successiva
La risoluzione ricorda che con la legge finanziaria per il 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 6, lettera b), la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta è stata abrogata. Contestualmente è stato sostituito il contenuto dell’art. 11 del TUIR, con la previsione di nuove aliquote e nuovi scaglioni di reddito.
Di conseguenza, sono state modificate anche le regole di determinazione del reddito previste dall’art. 3 del TUIR, eliminando il riferimento all’art. 11.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate ritiene che, nel periodo di vigenza, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta costituisse una norma di sistema, inserita nell’ordinario meccanismo di determinazione dell’imposta insieme alle aliquote allora in vigore.
Da ciò deriva che, ai fini del patrocinio a spese dello Stato:
- la deduzione ex art. 11 TUIR non deve essere sottratta dal reddito rilevante;
- essa va considerata alla stregua di un elemento che non riduce il reddito da valutare ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 115 del 2002;
- restano invece deducibili solo gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR.
La logica seguita è che l’art. 76 attribuisce rilievo anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita del richiedente.
Richiamo alla giurisprudenza
La risoluzione richiama anche la Cassazione penale, sez. IV, sentenza 4 giugno 2008, n. 22299, che ha affermato che, nel determinare il reddito ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, non si possono considerare detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel TUIR, in particolare quella dell’art. 11 introdotta dalla legge n. 289 del 2002.
Secondo la Corte, tali deduzioni servono a determinare concretamente l’imposta da pagare e hanno una funzione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento l’art. 76 del DPR n. 115 del 2002, norma che intende valorizzare anche redditi non tassati ma comunque indicativi della condizione economica del soggetto.
Conclusione operativa
Il principio conclusivo è che, per verificare il diritto al patrocinio a spese dello Stato:
- il reddito va determinato prendendo a base quello risultante dall’ultima dichiarazione;
- vanno sottratti soltanto gli oneri deducibili ex art. 10 TUIR;
- non va invece considerata la deduzione per la progressività dell’imposta ex art. 11 TUIR;
- devono inoltre concorrere al calcolo i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta e quelli soggetti a imposta sostitutiva, nei limiti previsti dall’art. 76.
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.
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