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Risoluzione

Risoluzione n. 157 del 15/06/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’assegno periodico al coniuge divorziato resta deducibile dal reddito anche se, per effetto di una compensazione disposta dal giudice, non avviene un esborso materiale. La ex moglie deve comunque tassare l’importo come reddito assimilato al lavoro dipendente, perché la percezione si considera avvenuta tramite compensazione.

Deduzione IRPEF dell’assegno periodico al coniuge divorziato in caso di compensazione con somme da restituire

Assegno al coniuge divorziato e compensazione con somme da restituire

La risoluzione n. 157/E del 15 giugno 2009 affronta il trattamento fiscale di un assegno periodico dovuto dall’ex marito all’ex coniuge divorziata, quando una sentenza successiva dispone che una somma da restituire dalla ex moglie sia compensata con la trattenuta mensile sulla pensione. Il punto centrale è stabilire se, in assenza di un pagamento materiale, il contribuente possa comunque dedurre l’importo dell’assegno dal reddito ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

Quesito posto dal contribuente

Il contribuente riferisce di essere stato condannato in sede di divorzio a corrispondere un assegno alimentare mensile all’ex moglie, trattenuto direttamente dall’INPS sulla pensione. Successivamente, egli ha promosso azione giudiziaria sostenendo di aver versato alla ex moglie una somma maggiore del dovuto a titolo di liquidazione. Il tribunale ha riconosciuto il credito del contribuente e ha disposto che la ex moglie restituisse una parte di tale somma, ordinando all’INPS di sospendere la trattenuta pensionistica per un importo mensile fino a esaurimento del credito.

Il contribuente chiede quindi se possa continuare a dedurre dal proprio reddito l’importo annuo destinato al mantenimento dell’ex coniuge anche senza materiale esborso dell’assegno.

Posizione del contribuente

Secondo l’istante, la deduzione sarebbe comunque ammissibile anche in assenza di pagamento effettivo. Egli ritiene sufficiente, per giustificare il diritto alla deduzione, la sentenza del tribunale e prevede di comunicare all’ex moglie, con raccomandata, gli importi trattenuti e scalati di anno in anno dal totale da lei dovuto.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui sono deducibili dal reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, quando risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e sono dovuti in conseguenza di separazione, scioglimento, annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili.

Viene inoltre richiamato:

  • l’art. 50, comma 1, lettera i), del TUIR, che qualifica gli assegni periodici come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in capo al percettore;
  • l’art. 52, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui tali assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze indicate nei titoli;
  • l’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sulla quota di TFR spettante al coniuge nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Distinzione tra assegni periodici e somme una tantum

L’Agenzia ribadisce che le somme corrisposte una tantum al coniuge, a differenza degli assegni periodici, non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale in capo al beneficiario e non rientrano tra gli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR per il soggetto che le corrisponde.

Di conseguenza, anche la restituzione di somme una tantum percepite in eccesso non ha rilevanza reddituale. Nel caso della quota di TFR riconosciuta all’ex coniuge ai sensi dell’art. 12-bis della legge sul divorzio, la percentuale spettante è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, da intendersi al netto delle imposte calcolate dal datore di lavoro. Su tale importo, proprio perché erogato una tantum, non va operata tassazione in capo al coniuge separato/divorziato e non spetta al coniuge erogante la deduzione dal reddito.

Valutazione della fattispecie concreta

Nel caso esaminato, la sentenza dispone che la ex moglie restituisca una somma dovuta a titolo di quota di liquidazione trattenuta in eccesso e che tale restituzione avvenga mediante sospensione della trattenuta mensile sulla pensione del marito. Secondo l’Agenzia, ciò realizza una compensazione tra due emolumenti distinti:

  • gli assegni periodici dovuti all’ex moglie;
  • la quota di liquidazione che la ex moglie deve restituire al marito.

Nonostante la compensazione, permane in capo all’istante l’obbligo di corrispondere l’assegno periodico; tale obbligo viene assolto attraverso il meccanismo compensativo disposto dal giudice. Pertanto, si realizza comunque la fattispecie prevista dall’art. 10 del TUIR, poiché l’assegno periodico risulta da un provvedimento dell’autorità giudiziaria ed è sostenuto dal contribuente, sia pure senza esborso materiale diretto.

Conseguenze fiscali per il contribuente

L’Agenzia conclude che il contribuente può dedurre l’importo corrispondente all’assegno alimentare. La deducibilità è riconosciuta perché la compensazione non elimina la natura periodica dell’assegno né il fatto che esso sia dovuto in forza di un provvedimento giudiziario.

Conseguenze fiscali per la ex moglie

Gli assegni periodici deducibili dal reddito del coniuge erogante costituiscono per il percettore redditi assimilati al lavoro dipendente e, quindi, sono soggetti ad IRPEF. Inoltre, tali assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze indicate nei relativi titoli.

Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che la percezione dell’assegno debba considerarsi avvenuta per effetto della compensazione. Per questo motivo, la ex moglie deve continuare ad assoggettare a imposizione l’importo dell’assegno alimentare, anche se la corresponsione avviene tramite sospensione della trattenuta e compensazione con il suo debito di restituzione.

Esito finale

La risoluzione afferma quindi che:

  • il marito può continuare a dedurre l’assegno periodico dal reddito;
  • la deduzione è ammessa anche se il pagamento avviene tramite compensazione e non con esborso materiale;
  • la ex moglie deve tassare l’importo come reddito assimilato al lavoro dipendente;
  • l’impostazione vale limitatamente agli assegni periodici e non alle somme una tantum o alla quota di TFR, che restano escluse dalla deduzione.

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