Sentenza n. 1179/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00297/2023, resa tra le parti, provvedimento n. 1097 dell'11.07.2018, n. 1097, recante l'ordine del Comune di Lucca di demolire alcuni manufatti ai sensi dell'art. 196 della legge regionale della Toscana 10.11.2014, n. 65, e tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, tra cui quello di avviso dell'avvio del procedimento 13.2.2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’ordine comunale di demolizione di plurimi manufatti realizzati in difformità da un precedente titolo edilizio, dopo il rigetto della domanda di attestazione di conformità in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR e l’ordine di demolizione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 200 della legge regionale Toscana n. 65/2014, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e mancanza dei presupposti. In particolare, sostenevano che l’ordine non individuasse e qualificasse puntualmente i manufatti, né indicassse il regime edilizio applicabile e la disciplina urbanistica violata; che fosse stato erroneamente applicato il regime repressivo previsto per opere prive di permesso di costruire, trattandosi, secondo gli appellanti, di opere meramente pertinenziali; e che, considerato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione, fosse necessaria una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico alla demolizione. Gli abusi consistevano in una tettoia in lamiera di circa 93 mq per il ricovero di automezzi, ulteriori tettoie di circa 70 mq, un garage in muratura con tettoia di circa 30 mq, unità abitative in muratura di circa 150 mq e un’area pavimentata di circa 36 mq con pilastri in muratura a sostegno di un pergolato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive sia un atto vincolato, fondato sull’accertamento dell’abuso, e che non richieda una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale, essendo tale interesse già individuato dal legislatore nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia. Il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità dell’esercizio del potere repressivo e non determina un legittimo affidamento in assenza del titolo edilizio prescritto. L’ordine è stato considerato adeguatamente motivato perché descriveva le opere sotto il profilo morfologico, costruttivo e dimensionale e ne indicava l’ubicazione e le violazioni accertate. Il Collegio ha inoltre escluso che i manufatti potessero qualificarsi come pertinenze urbanistiche: per dimensioni, consistenza, autonomia funzionale e rilevante trasformazione del suolo, essi costituivano corpi di fabbrica autonomi e non opere accessorie di modesta entità. È stata infine ritenuta non necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’attività repressiva dell’abuso edilizio è vincolata e non richiede specifiche garanzie partecipative. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 196 l.r. Toscana n. 65/2014
Disciplina il potere repressivo e l’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive. Il giudice lo interpreta nel senso che, accertato l’abuso, l’ordine ha natura vincolata e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale.
art. 200 l.r. Toscana n. 65/2014
Norma richiamata quale parametro di legittimità dagli appellanti; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione del suo contenuto.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo è un atto vincolato, fondato sull’accertamento dell’abuso, e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, poiché tale interesse è già insito nel dovere legislativo di ristabilire la legalità urbanistico-edilizia.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non rende illegittimo l’esercizio tardivo del potere repressivo e, in assenza del titolo edilizio prescritto, non determina di per sé un legittimo affidamento del responsabile dell’abuso.
- La motivazione dell’ordine di demolizione è sufficiente quando descrive puntualmente le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni edilizio-urbanistiche accertate.
- La pertinenza urbanistica ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie e non autonomamente utilizzabili rispetto all’opera principale; manufatti consistenti, dotati di autonomia funzionale e comportanti incrementi volumetrici o una rilevante trasformazione del suolo richiedono uno specifico titolo edilizio e non possono essere qualificati come mere pertinenze.
- La repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione, essendo attività vincolata, non richiede di regola la previa comunicazione di avvio del procedimento né la presentazione di osservazioni partecipative.
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