Sentenza n. 691/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari collegiali (art. 55 c.p.a.): a. del Decreto Dirigenziale n. 131 del 30.12.2024, adottato dalla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, Ufficio 8, ad oggetto <Quadro accosti. Avvio procedura di interpello semestrale. DGR n. 540/2024>; b. del <quadro ricognitivo degli accosti> allegato al D.D. n. 131/2024 <quale parte integrante e sostanziale dello stesso>, nella parte in cui sono autorizzati nuovi servizi marittimi con periodicità annuale in violazione, tra l’altro della sicurezza della navigazione e delle Linee di regolazione dell’organizzazione del Trasporto Pubblico Locale Marittimo approvate con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 442 del 02.08.2016; c. dell’Autorizzazione PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della società Seremar s.r.l.; d. dell’Autorizzazione PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della società Sorrento Lines s.r.l.; e. le valutazioni favorevoli rese dalle Capitanerie di Porto di Napoli e di Castellammare di Stabia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, Regolamento regionale n. 7 del 2016, ed acquisite nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzatori; f. dei pareri necessari relativi alle esigenze di sicurezza acquisiti nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzatori; g. per quanto di ragione, del Decreto Dirigenziale n. 85, del 15.10.2024, adottato dalla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, Ufficio 8, avente ad oggetto <Approvazione quadro accosti. Avvio procedura di interpello>; h. per quanto di ragione, della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 540 del 14.10.2024, avente ad oggetto <Servizi di collegamento marittimo regionale. Indirizzi>; i. di ogni altro atto e provvedimento propedeutico, connesso e conseguenziale a quelli che precedono; nonché per l’accertamento e la declaratoria della decadenza delle autorizzazioni marittime annuali n. PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024 (Se-Re-Mar s.r.l.) e n. PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024 (Sorrento Lines s.r.l.), in ragione dell’inverarsi, singolarmente e/o cumulativamente, delle fattispecie di cui all’art. 9, c.1, lett. b), d), e) e f), del Regolamento regionale n. 7/16. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Navigazione Libera Del Golfo s.r.l. il 14\4\2025, per l’annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari collegiali (art. 55 c.p.a.): a. del Decreto Dirigenziale n. 131, del 30.12.2024, adottato dalla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, ad oggetto <Quadro accosti. Avvio procedura di interpello semestrale. DGR n. 540/2024>; b. del <quadro ricognitivo degli accosti> allegato al D.D. n. 131/2024 <quale parte integrante e sostanziale dello stesso>, in parte qua sono autorizzati alle società controinteressate nuovi servizi marittimi in violazione della normativa primaria e secondaria vigente; c. dell’Autorizzazione PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della Seremar s.r.l.; d. dell’Autorizzazione PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della Sorrento Lines s.r.l.; e. della comunicazione esito dell’istruttoria PG 2024-0535457 del 12 novembre 2024, della D.G. Mobilità della Giunta Regionale della Campania; f. dei pareri favorevoli prot. 71 del 02.01.2024 e prot. 15568 del 04.06.2024 resi dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia; g. dei pareri favorevoli prot. 966 dell’11.01.2024, prot. 2052 del 23.01.2024, prot. 3458 dell’08.02.2024 e prot. 3458 dell’08.02.2024, resi dall’Ufficio Locale marittimo di Sorrento; h. del parere favorevole prot. 13591 del 13.11.2024, reso dall’Ufficio Circondariale marittimo di Capri; i. delle note regionali prot. PG 2024-0366855 del 25.07.2024, PG 2024-369036 del 26.07.2024, PG 2024-369039 del 26.07.2024, PG 2023-617514 del 21.12.2023, PG 2023-614689 del 20.12.2023, PG 2024-535449 del 12.11.2024, PG 269744 del 30.05.2024, nonché della nota Se.Re.Mar. prot. 2024-381833 del 02.08.2024; j. della relazione istruttoria prot. PG 2025-62653 della D.G. Mobilità regionale; k. del parere di sicurezza prot. 590 del 17.01.2024 reso dall’Ufficio Circondariale marittimo di Capri; l. per quanto di ragione, del Decreto Dirigenziale n. 85, del 15.10.2024, adottato dalla D.G. Mobilità regionale; m. per quanto di ragione, della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 540 del 14.10.2024; n. per quanto occorra, dei Decreti Dirigenziali n. 127 del 16.10.2023, n. 142 del 27.12.2023, n. 30 del 27.03.2024, n. 112 del 14.10.2022, n. 157 del 31.12.2022, n. 56 dell’01.04.2023, n. 61 del 07.04.2023, n. 72 del 15.05.2023, n. 104 del 24.06.2023, n. 127 del 16.10.2023; o. per quanto occorra, delle note dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri prot. 13591 del 13.11.2024, prot. 5630 del 31.05.2024 e prot. 8824 del 30.07.2024; p. di ogni altro atto e provvedimento propedeutico, connesso e conseguenziale; nonché per l’accertamento e la declaratoria della decadenza ex lege delle autorizzazioni marittime annuali n. PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024 (Se-Re-Mar. s.r.l.) e n. PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024 (Sorrento Lines s.r.l.), in ragione dell’inverarsi, singolarmente e/o cumulativamente, delle fattispecie di cui all’art. 9, c.1, lett. b), d), e) e f), del Regolamento reg. 7/16 e delle ipotesi decadenziali di cui alle Linee di Regolazione, cui le società controinteressate hanno espressamente aderito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Navigazione Libera del Golfo s.r.l. il 10\7\2025: per l’annullamento e per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento (artt. 31 e 117 c.p.a.) serbato dalla Regione Campania sull’istanza acquisita al prot. 181247 dell’08.04.2025 (p.e.c. del 04.04.2025), a mezzo della quale la ricorrente ha chiesto: a) l’attivazione della procedura di decadenza delle autorizzazioni T.P.L. rilasciate alla Se.Re.Mar. s.r.l. con provvedimento del 4 dicembre 2024, e alla Sorrento Lines s.r.l., con provvedimento del 27 novembre 2024, e b) l’attivazione della disciplina sanzionatoria di cui al D.L.vo n. 129/2015 in ragione del richiamo per relationem operato dall’art. 7 del Regolamento 7/2016, nonché per la declaratoria della nullità e/o l’annullamento per violazione dell’obbligo a provvedere di cui all’art. 2 L. 241/90 in conseguenza di eventuali atti soprassessori, al momento sconosciuti, nonché, ai sensi dell’art. 117, comma 3, C.P.A., per la nomina del Commissario ad acta, che, per l’ipotesi di ulteriore e perdurante inerzia delle Amministrazioni intimate, provveda in sostituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto Dirigenziale n. 131/2024, quadro ricognitivo degli accosti, autorizzazioni marittime annuali rilasciate a due società concorrenti e silenzio della Regione sull’istanza di attivazione dei poteri di decadenza e sanzionatori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il quadro degli accosti e le autorizzazioni annuali rilasciate a due società concorrenti, sostenendo che l’introduzione di nuovi servizi e di intervalli inferiori a dieci minuti tra gli accosti violasse la sicurezza della navigazione, le ordinanze delle Capitanerie di Porto e la disciplina regionale sul trasporto pubblico locale marittimo. Ha inoltre dedotto la decadenza delle autorizzazioni per mancata disponibilità delle imbarcazioni dichiarate, mancato o inesatto avvio dei servizi, sovrapposizione degli orari, violazione degli obblighi verso i passeggeri con disabilità e false dichiarazioni sostitutive. La ricorrente ha poi impugnato il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza con cui aveva chiesto l’attivazione dei procedimenti di decadenza e delle misure sanzionatorie. Le resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse, l’omessa impugnazione del precedente decreto del 2023, la mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di interpello e l’inammissibilità dell’azione sul silenzio proposta con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. La ricorrente non contestava le regole astratte della procedura, ma gli atti applicativi e le specifiche autorizzazioni; inoltre, pur non avendo partecipato all’interpello, era titolare di una posizione qualificata quale operatore concorrente nello stesso bacino d’utenza e negli stessi ambiti portuali. Nel merito, ha respinto la censura secondo cui la disciplina regionale avrebbe vietato ogni nuova autorizzazione, rilevando che la D.G.R. n. 540/2024 consentiva nuove autorizzazioni nei limiti della sicurezza della navigazione. Ha invece accolto la censura relativa agli intervalli tra gli accosti: l’Ordinanza n. 18/2003 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia consentiva l’intervallo ridotto di cinque minuti solo per le unità classificate come navi veloci sulla base del certificato di classe; dai certificati prodotti non risultava tale classificazione per le imbarcazioni autorizzate alle controinteressate. Gli atti sono stati quindi annullati limitatamente alla previsione di intervalli inferiori a dieci minuti. È stata respinta la pretesa di accertare direttamente la decadenza delle autorizzazioni, perché le cause dedotte riguardavano, in prevalenza, la fase esecutiva del servizio e la decadenza avrebbe richiesto l’esercizio di un potere amministrativo. Quanto all’azione avverso il silenzio, il TAR ha ritenuto ammissibile la proposizione con motivi aggiunti e ha affermato l’obbligo della Regione di provvedere sull’intera diffida, sia per la possibile falsità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000, sia per il dovere di correttezza, trasparenza e buona amministrazione nei confronti di un operatore concorrente portatore di un interesse qualificato. La Regione è stata ordinata a provvedere entro novanta giorni; in caso di inerzia, il Collegio si è riservato la nomina di un commissario ad acta. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale proposta nel giudizio.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono l’azione avverso il silenzio-inadempimento e l’ordine all’amministrazione di provvedere.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Impedisce al giudice di dichiarare direttamente la decadenza quando il relativo potere amministrativo non sia stato ancora esercitato.
art. 32 c.p.a.
Consente il cumulo nello stesso giudizio di domande connesse, anche soggette a riti diversi, con applicazione del rito ordinario.
art. 43 c.p.a.
Non esclude la proposizione, mediante motivi aggiunti, di una domanda avverso il silenzio connessa al giudizio impugnatorio già pendente.
art. 2 l. 241/1990
Fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 75 d.P.R. 445/2000
ove emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione secondo una valutazione autonoma della p.A., il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La possibile falsità delle dichiarazioni sostitutive relative alla disponibilità del naviglio impone all’amministrazione di esaminare l’istanza del terzo volta all’attivazione della decadenza.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Fa salve le sanzioni previste dal d.P.R. 445/2000 e viene richiamato quale fondamento sistematico dell’autotutela doverosa.
art. 9, comma 1, Regolamento regionale Campania n. 7/2016
Prevede le fattispecie di decadenza delle autorizzazioni marittime dedotte dalla ricorrente, la cui applicazione spettava all’amministrazione.
art. 7, comma 1, lett. b), Regolamento regionale Campania n. 7/2016
in attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010, i vettori […] sono obbligati a garantire […] la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta
La violazione degli obblighi verso i passeggeri con disabilità può rilevare nella fase di esecuzione e nell’eventuale procedimento sanzionatorio o decadenziale, non determina automaticamente l’illegittimità originaria dell’autorizzazione.
Ordinanza n. 18/2003 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia
Per le navi ogni movimento di arrivo dovrà essere intervallato da almeno 10 minuti; tale termine è ridotto a 5 minuti se si tratta di unità veloci. [...] Per unità veloce si intende quella individuata come tale dal certificato di classe
L’intervallo ridotto è ammesso solo per imbarcazioni qualificate come navi veloci dal certificato di classe; in mancanza di tale qualificazione è necessario un intervallo minimo di dieci minuti.
Ordinanza n. 99/1999 della Capitaneria di Porto di Napoli
nel porto di Capri, gli accosti [...] devono essere intervallati [...] in modo che il bacino portuale sia impegnato da una sola nave per volta, che gli arrivi siano distanziati di almeno 10 minuti
Stabilisce le cadenze minime degli accosti nel porto di Capri a tutela della sicurezza degli specchi d’acqua e della navigazione.
Massime di principio
- Un operatore economico che opera nello stesso bacino d’utenza e negli stessi ambiti territoriali di soggetti autorizzati è legittimato a impugnare le autorizzazioni concorrenti anche se non ha partecipato alla relativa procedura, quando deduce una lesione concreta della dinamica concorrenziale o della sicurezza dell’attività.
- Quando una disciplina portuale consente intervalli ridotti tra gli accosti esclusivamente per le unità classificate come navi veloci sulla base del certificato di classe, in mancanza di tale classificazione devono essere rispettati gli intervalli ordinari più ampi; l’autorizzazione che consenta intervalli inferiori è illegittima e va annullata limitatamente a tale previsione.
- Le violazioni relative alla mancata o inesatta esecuzione del servizio, pur potendo giustificare l’esercizio successivo del potere di decadenza o sanzionatorio, non determinano di per sé l’illegittimità degli atti autorizzatori anteriori all’esecuzione e non consentono al giudice di dichiarare direttamente la decadenza in luogo dell’amministrazione.
- L’azione avverso il silenzio può essere proposta mediante motivi aggiunti quando è connessa a un giudizio impugnatorio già pendente; né le norme sul rito del silenzio né la disciplina dei motivi aggiunti impongono necessariamente un ricorso autonomo.
- Sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di un terzo qualificato diretta ad attivare poteri di decadenza o sanzionatori quando l’istanza prospetti false dichiarazioni sostitutive oppure, anche in relazione a violazioni esecutive, sia sorretta da una posizione differenziata e da una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni amministrative, secondo correttezza, trasparenza e buona amministrazione.
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