Sentenza n. 11943/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento in relazione alla gara Consip ID Sigef 2049, Lotto 1 - CIG 7552932CA6, Lotto 2 - CIG 7552936FF2, Lotto 3 – CIG 7552945762, Lotto 4 - CIG 7552953DFA: - del provvedimento adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 25 ottobre 2023 di diniego delle istanze di revisione dei canoni contrattuali formulate dalla ricorrente in data 9 novembre 2022 e 8 maggio 2023 (doc. 1) - della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 7 dicembre 2023 di diniego delle istanze di revisione e di annullamento (doc. 2); - di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a quelli sopraindicati, ivi compresi la nota del 22 febbraio 2023 (doc. 3); NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a ottenere il compenso revisionale richiesto sulla base del criterio contrattuale individuato dall'Allegato 5B al Capitolato Tecnico, nella parte denominata “REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI ATTUATIVI - Revisione dei canoni durante la vigenza dei contratti attuativi per variazione dell'indice dei prezzi al consumo” a partire dal novembre 2022 (doc. 4) o in subordine, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D. Lgs. 50/2016 E PER LA CONDANNA del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla corresponsione del compenso revisionale richiesto dalla ricorrente, oltre interessi, o comunque all'adozione degli atti consequenziali alle istanze formulate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revisione dei canoni contrattuali relativi ai contratti attuativi della Convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui l’Amministrazione ha respinto le istanze di revisione dei canoni, ritenendo applicabile esclusivamente l’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 e, quindi, necessaria una variazione dei prezzi almeno pari al 10%. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione della lex specialis, dell’Allegato 5B al Capitolato tecnico, dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l’Allegato 5B prevedesse una specifica clausola revisionale, applicabile dopo dodici mesi dall’attivazione dei contratti, mediante l’indice di “Inflazione acquisita” della Divisione Trasporti del NIC, senza soglia minima del 10%. In subordine ha invocato l’art. 106, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione ha sostenuto che l’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015 prevalesse sulla clausola contrattuale e che l’incremento del 9,6% fosse inferiore alla soglia normativa, aggiungendo che la variazione riguarderebbe soltanto la quota servizi del canone. Il TAR ha disposto istruttoria nei confronti dell’ISTAT sulla natura e composizione dell’indice NIC Divisione Trasporti.
La decisione
Il TAR ha accolto il motivo principale, annullando il diniego. Ha ritenuto che l’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015 non fosse applicabile perché l’indice NIC Divisione Trasporti utilizzato dalla clausola contrattuale non è collegato a “beni indifferenziati”, intesi come beni fungibili, standardizzati e omogenei, ma comprende una pluralità di beni e servizi non standardizzati, tra cui veicoli, carburanti, manutenzioni, noleggi e servizi di trasporto. L’ISTAT ha inoltre chiarito che l’espressione “beni indifferenziati” non appartiene alla terminologia tecnico-statistica dell’indagine sui prezzi al consumo. Il Collegio ha affermato che la disciplina speciale del comma 511 non esclude l’introduzione, nella lex specialis, di una distinta clausola revisionale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. L’Allegato 5B contiene una clausola chiara, precisa e inequivocabile, subordinata al decorso di dodici mesi, a un’istruttoria dell’Amministrazione e all’applicazione dell’indice NIC Divisione Trasporti, senza prevedere una soglia minima del 10%. Il richiamo convenzionale all’art. 1, comma 511, non amplia i presupposti di applicazione di tale disposizione e non rende la clausola pattizia inoperante. È stato quindi accertato il diritto dell’impresa alla revisione dei canoni nella misura del 9,6%, relativa al periodo ottobre 2021-ottobre 2022, a partire dal novembre 2022, oltre agli interessi di legge. Il Comando Generale è stato condannato a svolgere l’istruttoria per la quantificazione e a corrispondere le somme dovute. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 10 Convenzione Consip
i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico
La Convenzione rinvia alla clausola revisionale dell’Allegato 5B per i canoni di noleggio e richiama l’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015 senza rendere quest’ultimo applicabile al di fuori dei suoi presupposti.
art. 1, comma 511, l. 208/2015
qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale
La disposizione opera soltanto quando la clausola sia collegata a beni indifferenziati e ricorrano tutti gli ulteriori presupposti normativi, inclusi la soglia del 10% e l’alterazione significativa dell’equilibrio contrattuale.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi
Una clausola revisionale prevista nella documentazione di gara può consentire la modifica dei prezzi senza nuova procedura, se definisce chiaramente portata, natura e condizioni della revisione.
art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016
Invocato in via subordinata dalla ricorrente, ma non posto a fondamento principale dell’accoglimento, basato sulla clausola revisionale pattizia prevista dall’art. 106, comma 1, lett. a).
art. 64, comma 3, c.p.a.
Ha costituito la base normativa dell’istruttoria disposta dal TAR nei confronti dell’ISTAT.
art. 213 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 64, comma 3, c.p.a. quale fondamento dell’acquisizione di informazioni dall’ISTAT.
Massime di principio
- La disciplina speciale della revisione prezzi prevista dall’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015 è applicabile solo quando ricorrano tutti i presupposti espressamente stabiliti dalla norma, compreso il collegamento della clausola a beni indifferenziati, fungibili e standardizzati, la variazione almeno pari al 10% e l’alterazione significativa dell’equilibrio contrattuale.
- L’indice ISTAT NIC relativo alla Divisione Trasporti, quando comprende una pluralità di beni e servizi non standardizzati, non costituisce un indice riferito a “beni indifferenziati” ai fini dell’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015.
- La speciale disciplina dell’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015 non esclude che la lex specialis di gara preveda una distinta clausola revisionale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016.
- Una clausola revisionale prevista nei documenti di gara è applicabile se individua chiaramente il momento di decorrenza, la periodicità, l’indice di riferimento e le modalità dell’istruttoria; in assenza di una specifica soglia minima, la revisione non può essere subordinata alla soglia del 10% prevista da una diversa disciplina normativa.
- Il richiamo, nella convenzione di gara, all’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015 ha natura ricognitiva e non può estendere l’ambito applicativo della norma né sostituire una clausola revisionale pattizia autonomamente prevista ai sensi dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016.
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