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Sentenza

Sentenza n. 287/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 8559 del 25.2.2025, recante il rigetto dell’istanza di autorizzazione del progetto di un insediamento produttivo turistico-ricettivo in variante del PRG, e del parere espresso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 32 del 17.2.2025, nonché, ove occorra, per la disapplicazione o l’annullamento degli artt. 17 e 18 del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive;

Giustizia amministrativa202500558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di autorizzazione per un insediamento turistico-ricettivo in variante al PRG, parere negativo della Giunta comunale e art. 18 del regolamento SUAP nella parte attributiva alla Giunta di un potere decisorio sulla variante urbanistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato il rigetto dell’istanza relativa a un insediamento turistico-ricettivo in variante al PRG e il previo parere negativo della Giunta comunale. Hanno dedotto: violazione dell’art. 5 d.P.R. n. 447/1998, dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 10 l.r. n. 10/2012, nonché contraddittorietà rispetto all’esito della conferenza di servizi preliminare; violazione del regolamento SUAP e difetto di presupposto, per l’omessa convocazione della conferenza di servizi decisoria; difetto di istruttoria, poiché il Sindaco non avrebbe sottoposto alla Giunta gli elementi favorevoli al progetto; erronea interpretazione dell’art. 18 del regolamento SUAP, ritenuto limitativo del ruolo della Giunta a un parere non vincolante di coerenza politico-amministrativa; illegittimità della disposizione regolamentare per contrasto con la disciplina nazionale e regionale e con il riparto di competenze tra Consiglio e Giunta; difetto di motivazione, illogicità, travisamento e incompetenza del parere giuntale, anche in relazione al vincolo paesaggistico, al consumo di suolo, alla necessità di una variante generale e al richiamo a un piano di rigenerazione urbana.

La decisione

Il TAR ha accolto il terzo motivo, ritenendo che l’art. 18 del regolamento SUAP attribuisca illegittimamente alla Giunta comunale una valutazione ostativa qualificata come condizione di procedibilità dell’istanza e, di fatto, una decisione sulla possibilità di procedere alla variante urbanistica. La competenza in materia di piani urbanistici e relative deroghe spetta invece al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000. Anche l’art. 8 d.P.R. n. 160/2010 e l’art. 10, comma 6, l.r. n. 10/2012 richiedono l’intervento del Consiglio comunale quando il progetto comporta la variazione degli strumenti urbanistici; secondo la disciplina regionale, prevalente nel caso considerato, l’assenso consiliare deve intervenire prima dell’avvio dell’iter conferenziale. L’art. 18 del regolamento è stato quindi annullato in parte qua. Il parere negativo della Giunta e il successivo provvedimento di rigetto sono stati annullati per invalidità derivata, essendo stati adottati sulla base dell’esercizio di un potere spettante al Consiglio comunale. Le ulteriori censure sono state assorbite, perché il potere amministrativo non era ancora stato esercitato dall’organo competente. Il TAR ha escluso la disapplicazione della disposizione regolamentare, ritenendo necessario l’ordinario annullamento dell’atto normativo quando esso attribuisca una competenza in violazione del riparto legale. Spese compensate, con rimborso alle ricorrenti del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000

    spetta al Consiglio comunale la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici, nonché di eventuali atti derogatori

    La competenza consiliare comprende l’approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative deroghe e non può essere sostituita dalla Giunta.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 160/2010

    qualora il progetto implichi la variazione dello strumento urbanistico, lo stesso dev’essere sottoposto alla votazione del Consiglio comunale

    Nei procedimenti SUAP che comportano una variante urbanistica è necessario l’intervento del Consiglio comunale; la disciplina regionale può stabilire la fase procedimentale in cui tale intervento deve avvenire.

  • art. 10, comma 6, l.r. n. 10/2012

    il responsabile dello SUAP accerta la procedibilità dell’istanza progettuale sotto il profilo tecnico [...] e successivamente richiede l’assenso del Consiglio comunale

    La disciplina regionale impone l’assenso del Consiglio comunale sulle variazioni degli strumenti urbanistici e colloca tale passaggio prima dell’avvio dell’iter conferenziale.

  • art. 18 del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dello SUAP del Comune di Sarzana

    In caso di valutazione negativa, il Sindaco non convoca la Conferenza di Servizi [...] ed il Responsabile della Struttura procede con un esplicito atto di diniego

    La disposizione è illegittima nella parte in cui attribuisce alla Giunta una valutazione ostativa quale condizione di procedibilità e, di fatto, il potere di decidere sulla variante urbanistica, riservato al Consiglio comunale.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Accertato il vizio di incompetenza, le ulteriori censure possono essere assorbite quando il potere amministrativo non sia stato ancora esercitato dall’organo titolare.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per il deposito della memoria conclusionale.

Massime di principio

  • Nei procedimenti SUAP relativi a progetti che comportano una variante agli strumenti urbanistici comunali, la competenza ad assentire la variazione spetta al Consiglio comunale e non può essere attribuita alla Giunta mediante regolamento comunale.
  • Una disposizione regolamentare comunale che renda il parere negativo della Giunta condizione di procedibilità dell’istanza SUAP e consenta all’organo esecutivo di impedire l’avvio della conferenza di servizi invade la competenza consiliare in materia urbanistica ed è annullabile nella parte viziata.
  • Quando la disciplina regionale stabilisce una sequenza procedimentale specifica per i progetti SUAP in variante urbanistica, l’assenso del Consiglio comunale deve essere acquisito nella fase prevista dalla normativa regionale, anche se la disciplina statale colloca l’intervento consiliare in una diversa fase.
  • Il parere negativo adottato dalla Giunta comunale in materia riservata al Consiglio e il provvedimento successivo che lo recepisce sono viziati per derivazione e devono essere annullati.
  • La disapplicazione di una norma regolamentare illegittima non è lo strumento ordinario quando la disposizione attribuisca una competenza in violazione del riparto legale: in tal caso occorre impugnare e annullare l’atto normativo viziato.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiIndustria, artigianato e attività produttiveOrgani degli enti locali
RamiUrbanistica e governo del territorioCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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