Cassazione Civile, Ordinanza n. 27358/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite trae origine da una controversia successoria relativa all'identità degli eredi di una de cuius e alla legittimazione a ottenere il pagamento di polizze assicurative stipulate dalla defunta presso un'impresa assicurativa. In appello, la Corte territoriale aveva modificato le attribuzioni economiche stabilite in primo grado, aumentando quanto riconosciuto ad alcune parti e riducendo quanto riconosciuto ad altra. Quanto alle spese, aveva condannato due appellate a rifondere alla ricorrente le spese delle fasi di studio e di introduzione, ma aveva anche condannato la ricorrente a rifondere alle appellate le spese della fase decisoria, ritenendo superflua tale fase perché una delle controparte aveva offerto, dopo la notifica dell'appello, una somma che, sommata a quella già riconosciuta, avrebbe consentito alla ricorrente di percepire l'intero importo dovuto per quel titolo. La ricorrente ha censurato tale statuizione per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che: l'offerta conciliativa non proveniva dal soggetto debitore del rapporto sostanziale, ma da una diversa parte; era stata effettuata con assegno circolare intestato alla stessa offerente, dunque non incassabile; non comprendeva le spese processuali; e comunque non vi era base per porre a suo carico le spese di controparte in assenza di soccombenza o di una specifica violazione dell'art. 88 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la condanna della parte vittoriosa al rimborso delle spese della controparte è ammissibile solo nell'ipotesi eccezionale in cui tali spese siano state causate da una trasgressione del dovere di lealtà e correttezza processuale ex art. 88 c.p.c., circostanza che richiede una specifica e motivata giustificazione. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva attribuito alla ricorrente un comportamento scorretto nel rifiuto di una proposta conciliativa senza una motivazione logicamente coerente, soprattutto considerando che la stessa sentenza di merito aveva posto a carico dell'appellante le spese delle fasi di studio e introduttiva, riconoscendo così che tali spese erano state necessarie e non evitabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma primo, secondo periodo
La condanna alle spese prevista dal secondo periodo del comma 1 opera come applicazione del principio di causalità, sotteso alla soccombenza, e mira a sanzionare il comportamento scorretto della parte sostanzialmente vittoriosa che si sia sottratta a una seria proposta conciliativa.
In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue, ma non può porre a carico della parte vittoriosa le spese sostenute dalla controparte se non nei limiti eccezionali previsti dall'ordinamento.
La condanna della parte vittoriosa al rimborso delle spese della controparte è consentita solo se quelle spese siano state causate da una trasgressione al dovere di lealtà e probità processuale, da motivare espressamente.
Massime di principio
- La condanna della parte sostanzialmente vittoriosa al pagamento delle spese della controparte non può essere disposta in base al solo esito parziale della lite o al mancato accoglimento di una proposta conciliativa; occorre una base normativa specifica e una motivazione puntuale.
- Il principio di causalità in materia di spese processuali consente, al più, di negare la ripetizione delle spese superflue o eccessive alla parte vittoriosa, ma non di trasformarla in debitrice delle spese della controparte salvo l'eccezione connessa alla violazione dei doveri di lealtà e correttezza processuale.
- Quando il giudice ritiene che una parte si sia sottratta a una seria proposta conciliativa, la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione logicamente coerente e riferita alla concreta idoneità dell'offerta a definire integralmente la controversia, comprese le spese processuali ove rilevanti.
- La statuizione sulle spese non può prescindere dalla corretta identificazione del soggetto che ha formulato l'offerta conciliativa e della sua effettiva idoneità a soddisfare il credito azionato.
Come è indicizzato
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