Cassazione Penale, Sentenza n. 12559/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di bancarotta semplice documentale (art. 217 Legge fall.) per avere, in qualità di co-amministratore della ditta "Inerti Morrodoro s.r.l.", omesso di tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie. In appello e poi in cassazione la difesa ha dedotto che le scritture erano andate distrutte a causa di furti e di un allagamento denunciati (anni 2015-2016), invocando la causa di forza maggiore (art. 45 c.p.) e l'assenza di profili di rimproverabilità soggettiva (art. 43 c.p.), nonché la non obbligatorietà di una ricostruzione retrospettiva delle scritture quando ciò sia materialmente impossibile (richiamo all'art. 2214 c.c.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla causa di forza maggiore e al travisamento della prova, valutando le denunce di furto/allagamento generiche e non sufficienti a dimostrare l'impossibilità assoluta di tenere o ricostruire le scritture, anche per la loro collocazione temporale (2015-2016) rispetto al fallimento del 2018. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il delitto di bancarotta documentale è di pericolo presunto e punibile anche a titolo di colpa; ha altresì affermato che l'obbligo di tenuta contabile comprende l'obbligo, a cura dell'imprenditore/amministratore, di attivarsi con diligenza per mantenere o ricostituire la documentazione (richiamo agli artt. 2214 e 2220 c.c.). Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 45 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la causa di forza maggiore non fosse provata: le denunce di furto e di allagamento erano generiche e non indicavano i documenti sottratti, né dimostravano l'impossibilità assoluta di ricostituire la documentazione contabile, per cui la causa di forza maggiore non esclude la responsabilità dell'imputato.
art. 43 cod. pen.
La sentenza ricorda che il reato in questione può essere posto in essere anche per colpa; quindi l'assenza di volontà dolosa non esclude la responsabilità penale quando vi sia negligenza nella tenuta o nella ricostruzione delle scritture.
art. 217 Legge fall.
la stessa pena si applica al fallito che "durante" i tre anni precedenti alla dichiarazione del fallimento non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta
La Corte interpreta la preposizione "durante" nel senso che l'illecito può sussistere anche se la tenuta irregolare o la mancanza delle scritture non ha riguardato l'intero triennio; non è richiesta la prova che la condotta abbia coperto tutti e tre gli anni.
art. 2214 cod. civ.
Rilevato come fonte dell'obbligo generale di tenuta e conservazione delle scritture contabili; la Corte ne desume l'obbligo, a carico dell'imprenditore/amministratore, di adoperarsi con diligenza anche per la ricostruzione della documentazione in caso di perdita o distruzione.
art. 2220 cod. civ.
Richiamato come norma collegata alla conservazione della documentazione contabile: la Corte ne utilizza il contenuto per sottolineare la rilevanza della conservazione ai fini fiscali e probatori e l'esigenza di ricostruzione quando necessario.
Massime di principio
- Il delitto di bancarotta documentale è un reato di pericolo presunto: può essere integrato anche per negligenza nell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili.
- La causa di forza maggiore è difensiva solo se provata in modo specifico e collegata direttamente all'impossibilità di tenere o ricostruire i documenti; denunce generiche di furto o danni non sono sufficienti.
- L'obbligo di tenuta delle scritture (art. 2214 c.c. e 2220 c.c.) implica anche l'obbligo, a carico degli amministratori/imprenditori, di attivarsi con diligenza per ricostituire la documentazione perduta o distrutta.
- Ai fini dell'art. 217 Legge fall., non è necessario dimostrare l'assenza delle scritture per l'intero triennio precedente al fallimento: è sufficiente che la condotta omissiva risulti nel periodo rilevante.
- In situazioni analoghe, chi ricopre cariche sociali deve documentare tempestivamente le perdite o i danni (con specifica indicazione dei documenti sottratti o distrutti) e le concrete iniziative adottate per la ricostruzione, al fine di poter fondatamente invocare cause esimenti o escludere la colpa.
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