Cassazione Civile, Ordinanza n. 16582/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina dall'incasso, da parte di un subagente assicurativo, di numerosi assegni bancari e circolari non trasferibili intestati a una compagnia assicurativa, versati su un conto corrente a lui intestato presso la banca. Dopo la scoperta di irregolarità nella gestione delle somme e il risarcimento dei clienti danneggiati da parte dell'assicuratore della responsabilità civile dell'agente generale, quest'ultimo agì in surrogazione del diritto di regresso dell'assicurato contro la banca, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'illegittima negoziazione dei titoli. In primo grado la domanda fu accolta solo parzialmente, con condanna della banca al 50% degli importi. In appello la banca ottenne il rigetto integrale della domanda, sul rilievo che il subagente era legittimato a incassare le somme e a operare sul conto in ragione del mandato ricevuto e della destinazione professionale del rapporto. Nel ricorso per cassazione la compagnia assicurativa dedusse: 1) violazione degli artt. 1387, 1744, 1753 e 1903 c.c., sostenendo che il subagente non aveva poteri di rappresentanza negoziale né procura all'incasso di assegni intestati alla compagnia, e che l'incarico non poteva implicare un potere rappresentativo vietato anche dallo statuto dell'ente originario; 2) violazione degli artt. 1387, 1834 e 1852 c.c. e degli artt. 43 e 86 del r.d. n. 1736/1933, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la mera intestazione professionale del conto non autorizzasse la negoziazione di assegni non trasferibili intestati alla compagnia e che tale esito eludesse la disciplina speciale sui titoli di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione del contratto di subagenzia compiuta dalla Corte d'appello fosse un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, non essendo state dedotte specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né vizi motivazionali rilevanti. Ha inoltre affermato che l'art. 1744 c.c. consente espressamente di attribuire all'agente la facoltà di riscuotere i crediti del preponente e che, nel caso concreto, era stato accertato un potere generale di incasso per gli affari rientranti nel mandato, con conseguente legittimità dell'apertura del conto e del versamento/negoziazione degli assegni ricevuti in pagamento dei premi. La Corte ha valorizzato anche la disciplina di settore: il conto separato previsto dall'art. 117 del codice delle assicurazioni e la regola regolamentare che consente agli intermediari di ricevere assegni non trasferibili intestati o girati all'impresa o all'intermediario in tale qualità. Di conseguenza ha escluso che la banca avesse consentito un versamento o una negoziazione illegittima e ha condannato la ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 1387 c.c.
richiamato dalla ricorrente per negare la sussistenza di un potere rappresentativo in capo al subagente; la Corte nega però che la censura colga un errore della sentenza impugnata, essendo decisiva la ricostruzione del mandato e non una rappresentanza generale implicita.
art. 1744 c.c.
la norma è letta come principio derogabile: l'agente non ha in via generale facoltà di riscuotere i crediti del preponente, ma tale facoltà può essergli espressamente attribuita; nel caso concreto il potere di incasso è stato ritenuto validamente conferito.
art. 1753 c.c.
citato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'agenzia; non è ritenuto ostativo all'accertato potere di incasso del subagente nei limiti del mandato.
art. 1903 c.c.
la Corte ribadisce che il potere rappresentativo previsto per gli agenti di assicurazione non si estende automaticamente ai subagenti, i quali restano soggetti alla disciplina comune dell'agenzia, salvo specifico conferimento di facoltà di incasso.
art. 1834 c.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento al conto corrente; la Corte ritiene legittimo il conto intestato al subagente in qualità professionale, in presenza di un mandato che consentiva le operazioni collegate all'attività assicurativa.
art. 1852 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che esso impedisse, nel caso concreto, il versamento sul conto delle somme riscosse nell'ambito del mandato.
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
la Corte lo richiama insieme alla disciplina regolamentare per affermare che la negoziazione di assegni non trasferibili intestati all'impresa o all'intermediario in tale qualità è consentita agli intermediari abilitati al pagamento dei premi.
art. 86 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
citato nel motivo di ricorso; non viene accolto l'assunto secondo cui la norma richiederebbe un diverso e ulteriore mandato extracartolare per la riscossione/negoziazione dei titoli.
art. 117 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
richiamato come disciplina di settore che impone la separazione delle somme incassate per conto dell'impresa assicurativa in un conto separato, autonomo rispetto al patrimonio dell'intermediario.
art. 47, comma 3, regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 1996
consente agli intermediari di ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi, assegni bancari, postali o circolari con clausola d'intrasferibilità, intestati o girati all'impresa o all'intermediario espressamente in tale qualità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per la regolazione del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto e della portata dei poteri conferiti al mandatario o subagente costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incoerente, non per la mera proposta di una lettura alternativa.
- La facoltà di riscuotere i crediti del preponente, di regola esclusa per l'agente, può essere validamente attribuita in via contrattuale; se il giudice di merito accerta che tale facoltà è stata concessa per gli affari rientranti nel mandato, il relativo apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dei vizi di interpretazione del contratto.
- Nel rapporto di agenzia assicurativa, il subagente non è automaticamente munito del potere rappresentativo tipico dell'agente autorizzato a concludere contratti, ma può essere legittimato a compiere atti di incasso e gestione delle somme quando ciò risulti dal mandato conferito e dalla destinazione professionale del rapporto.
- La mera intestazione professionale di un conto corrente e la delega operativa coerente con il mandato possono giustificare il versamento delle somme riscosse nell'esercizio dell'attività assicurativa, senza che sia necessario un ulteriore mandato extracartolare per la negoziazione dei titoli ricevuti in pagamento dei premi, se la disciplina di settore consente tale modalità di riscossione.
- In materia assicurativa, la disciplina speciale sui premi e sui pagamenti tramite intermediario valorizza la separazione delle somme dal patrimonio personale dell'intermediario e legittima la ricezione di assegni non trasferibili intestati all'impresa o all'intermediario in tale qualità, escludendo la responsabilità della banca quando l'operazione sia coerente con tale assetto normativo.
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