Sentenza n. 2265/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1599/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1599/2025, recante condanna all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1599/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondergli complessivamente euro 2.000,00 mediante l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Deduceva l'inadempimento dell'Amministrazione e chiedeva l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: la procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e allegata in copia informatica alla PEC di notifica, si limitava a conferire il mandato per il giudizio relativo al riconoscimento del diritto alla Carta docenti, senza indicare il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza civile della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. Il ricorrente non era presente alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ritenendo che la procura separata dal ricorso debba contenere elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La mera allegazione telematica, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea generica non equivale a una procura apposta in calce al ricorso e non consente di presumere che il sottoscrittore avesse conoscenza dello specifico atto processuale né dimostra che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso. L'eccezione elaborata per la procura apposta materialmente in calce o a margine del ricorso non è stata estesa alla procura analogica separata successivamente digitalizzata. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della parte ricorrente era assente alla camera di consiglio, circostanza interpretata come rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ricorrendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 avrebbe confermato un indirizzo interpretativo già esistente e non innovato il quadro normativo. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la possibilità di chiedere nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora per l'inosservanza del giudicato; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; tale requisito richiede l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l'equiparazione telematica della procura separata alla procura apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia né dimostra, da sola, la anteriorità o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile; il rinvio non consente, secondo il TAR, di sanare la mancanza originaria della procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La possibilità di regolarizzazione dei difetti della rappresentanza non opera quando la procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, mancava al momento della proposizione.
art. 37 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la rimessione in termini per errore scusabile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; il beneficio è stato escluso perché esistevano indirizzi interpretativi cui la parte avrebbe potuto conformarsi prudentemente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone al giudice di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, ma il TAR ha ritenuto non necessario l'avviso quando il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, ravvisando una rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre.
artt. 22 e 23 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono richiamati per sottolineare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza che il difensore formalizzi correttamente una procura speciale riferita alla specifica controversia.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato civile da eseguire.
art. 99 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato indirettamente attraverso il principio vincolante dell'Adunanza plenaria sulla procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale separata dal ricorso deve contenere elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è idonea a conferire validamente lo ius postulandi per lo specifico giudizio.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata o notificata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa per ciò solo una procura validamente apposta in calce al ricorso: l'equiparazione telematica non supplisce alla genericità del contenuto né dimostra che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- La mancanza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, comma 1, c.p.a. e dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la parte disponeva di parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e abbia scelto l'opzione meno prudente; la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
- Quando il difensore della parte non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a provocare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. su una questione rilevata d'ufficio, poiché l'assenza può essere interpretata come rinuncia implicita alla facoltà di interloquire.
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