Sentenza n. 110/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 384/2023 in data 21 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 384/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla condanna a riconoscergli, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di 1.000 euro. Ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’accredito della somma per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e di fissare una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorrente ha depositato la sentenza e una certificazione del passaggio in giudicato, ma in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale. Con ordinanza istruttoria la Sezione gli ha assegnato quindici giorni per regolarizzare la documentazione, senza che egli provvedesse.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha rilevato che l’art. 114, comma 2, c.p.a. impone il deposito, unitamente al ricorso per ottemperanza, del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione in copia autentica, con l’eventuale prova del passaggio in giudicato. Poiché la sentenza da eseguire e il certificato di passaggio in giudicato erano stati depositati soltanto in copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale e il ricorrente non aveva adempiuto all’ordine di regolarizzazione nel termine assegnato, è venuto meno un requisito documentale necessario per la trattazione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero non si è costituito e, pertanto, il giudice ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare il provvedimento da eseguire in copia autentica e, ove necessario, la prova del suo passaggio in giudicato; il mancato deposito regolare, non sanato nel termine assegnato dal giudice, comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la richiesta presuppone comunque l’ammissibilità del ricorso di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è necessario depositare, ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., il provvedimento del quale si chiede l’esecuzione in copia autentica, insieme all’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
- Quando il giudice assegna un termine per regolarizzare la copia non autentica del provvedimento da eseguire e della certificazione di giudicato, la mancata regolarizzazione nel termine assegnato determina l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
- La domanda di astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata solo nell’ambito di un ricorso per ottemperanza ammissibile.
Come è indicizzato
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