Sentenza n. 3933/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento della determinazione del dirigente della Provincia Autonoma di Trento- Dip. Salute e Politiche Sociali 2022-D337-00238 del 14.12.2022 e pubblicata in pari data, non notificata, avente ad oggetto Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con la quale la Provincia autonoma ha determinato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 71.205,56 a titolo di “ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso; - del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3); - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4); - per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - per quanto di ragione, della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 con la quale il Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Provincia autonoma di Trento che aveva richiesto all'impresa il pagamento di euro 71.205,56 per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e interistituzionali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Provincia autonoma di Trento del 14 dicembre 2022, con la quale era stato quantificato a suo carico il contributo per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per complessivi euro 71.205,56. Sono stati impugnati anche il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese del 14 e del 28 settembre 2022 e la ricognizione della spesa approvata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Dal testo della sentenza non risultano esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente, con memoria del 15 gennaio 2026, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese. Il Tribunale ha rilevato che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma interessata, dei provvedimenti che accertano l'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla norma. Poiché tale comunicazione non risultava intervenuta, il giudice non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione di avvenuto pagamento determinasse la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ha quindi dichiarato il giudizio improcedibile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto; la mera dichiarazione di pagamento, in assenza di tale comunicazione, comporta invece la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Individua i provvedimenti regionali e provinciali in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici cui si riferisce l'art. 7 d.l. 95/2025.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato quale disposizione concernente lo svolgimento da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla legge per i ricorsi contro provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici presuppone l'accertamento del pagamento dell'importo ridotto mediante apposito provvedimento regionale o provinciale e la comunicazione di tale provvedimento alla segreteria del TAR competente.
- Quando il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, ma non risultano perfezionati gli adempimenti formali necessari per la cessazione della materia del contendere, il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante dal pagamento può comportare la compensazione delle spese di lite quando tale soluzione sia richiesta dalla parte e risulti coerente con la disciplina normativa sopravvenuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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