Sentenza n. 14054/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza del giudicato asseritamente formatosi sulla sentenza n. 540/2020 pubblicata il 9/03/2020 con cui il Tribunale di Velletri, Seconda Sezione Civile, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1748/2015 - a mezzo del quale il predetto Tribunale aveva ingiunto al Comune di Pomezia di pagare alla odierna ricorrente: 1. la somma di € 7969,20; 2. gli interessi come da domanda (cioè “dalla domanda al saldo effettivo”); le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende -, e condannato il Comune di Pomezia al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta – odierna ricorrente - che venivano liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale intimata anche oltre il termine assegnatole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 540/2020 del Tribunale di Velletri, avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte del Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza civile n. 540/2020, con la quale il Tribunale di Velletri aveva confermato un decreto ingiuntivo e condannato il Comune al pagamento di € 7.969,20, interessi, spese della procedura monitoria e spese di lite. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione. Il Comune non si è costituito. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non ha fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza civile azionata. La documentazione depositata riguardava infatti una diversa sentenza del Tribunale di Velletri, la n. 1075/2017, e non la sentenza n. 540/2020. Inoltre, non è stata provata la notificazione al Comune della sentenza n. 540/2020 munita di formula esecutiva, adempimento rilevante ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando si chiede l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, il passaggio in giudicato della decisione costituisce presupposto processuale della domanda, diversamente da quanto avviene per le sentenze del giudice amministrativo, per le quali è sufficiente la mera esecutività. Ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., incombe sul ricorrente depositare il provvedimento di cui chiede l’ottemperanza e, ove necessario, la prova del suo passaggio in giudicato. Nel caso concreto, tale prova non riguardava la sentenza n. 540/2020, ma una diversa sentenza n. 1075/2017. Il TAR ha inoltre rilevato l’assenza della prova della notificazione della sentenza azionata, munita di formula esecutiva, presso la sede del Comune, necessaria anche in relazione al termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è necessario che la decisione sia passata in giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Il ricorrente deve depositare il provvedimento azionato e, per le sentenze del giudice ordinario, la prova del passaggio in giudicato, gravando su di lui il relativo onere probatorio.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi di ottemperanza, rispettato nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione [...] non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice fa decorrere il termine dilatorio di 120 giorni prima dell’avvio dell’azione esecutiva per crediti pecuniari.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato della decisione; la mera esecutività non è sufficiente.
- L’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria grava sul ricorrente che propone il giudizio di ottemperanza, il quale deve depositare una certificazione riferita esattamente al titolo giudiziale azionato.
- La produzione della prova del passaggio in giudicato di una decisione diversa da quella posta a fondamento della domanda non soddisfa l’onere previsto dall’art. 114, comma 2, c.p.a. e determina l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
- Quando l’ottemperanza riguarda il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve dimostrare anche la notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo munito di formula esecutiva, ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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