Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Milano, Sezione 2

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Monza in relazione all'obbligo di concludere i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari su pali della luce insistenti nel territorio del Comune di Monza presentate dalla società Polevision srl con n. 6 pec del 5 aprile 2023 consegnate all'amministrazione comunale alle ore 11:48:18 (prima istanza), alle ore 11:51:46 (seconda istanza), alle ore 11:54:42 (terza istanza), alle ore 11:59:52 (quarta istanza), alle ore 12:02:49 (quinta istanza) ed alle ore 12:16:07 (sesta istanza).

Giustizia amministrativa202301834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Monza sulle sei richieste di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari su pali della luce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società ricorrenti hanno proposto un ricorso avverso il silenzio del Comune di Monza, deducendo l'illegittimità della mancata conclusione dei procedimenti relativi a sei richieste di autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su pali della luce, presentate mediante PEC il 5 aprile 2023. In occasione della camera di consiglio fissata secondo il rito sul silenzio, la trattazione è stata rinviata su richiesta delle ricorrenti, in previsione della proposizione di motivi aggiunti contro un provvedimento nel frattempo adottato dal Comune.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Preso atto che l'amministrazione ha adottato un provvedimento durante la pendenza del giudizio e che le ricorrenti intendono eventualmente impugnarlo con motivi aggiunti, ha posto a loro carico l'obbligo di riferire al Tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione. Tale adempimento è funzionale all'eventuale dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse oppure, in caso contrario, alla fissazione di un'ulteriore camera di consiglio per la decisione. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso è trattato secondo il rito previsto per l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.