Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35289/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due distinti ricorsi per cassazione proposti da soggetti condannati in appello con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19/12/2024. Il primo ricorrente censurava, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il concorso nel reato di rapina, deducendo che la motivazione fosse mancante, manifestamente illogica e contraddittoria. Il secondo ricorrente contestava, con il primo motivo, la mancanza di motivazione e il travisamento della prova sul giudizio di responsabilità per il concorso nel reato di ricettazione, sostenendo che i fatti dovessero piuttosto essere sussunti nella diversa ipotesi di furto; con il secondo motivo lamentava inoltre l'eccessività della pena, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto il motivo indeducibile perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello e non specifico, osservando che la corte di merito aveva motivato adeguatamente sulla responsabilità e sul dolo, desunto dalla mancata indicazione della provenienza della cosa ricevuta e dalla condotta di fuga. Quanto al secondo ricorso, ha giudicato indeducibile il primo motivo perché anch'esso riproduttivo di doglianze già disattese in appello, rilevando che la motivazione sulla riconducibilità del possesso della res al reato di ricettazione era logica e completa; ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena, ricordando che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione era sufficiente in ragione della gravità della condotta, della natura del bene ricettato e del comportamento processuale dell'imputato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nei reati contestati ai ricorrenti

  • art. 628 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto del primo ricorso, in concorso

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto del secondo ricorso, in concorso

  • art. 624 c.p.

    richiamato come diversa qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente, ma non accolta

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la commisurazione della pena

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizio di motivazione o di travisamento della prova non è idonea se non individua con precisione l'errore argomentativo della decisione di merito e si risolve in una critica meramente apparente.
  • La prova del dolo nella ricettazione può essere desunta, in concorso con altri elementi, dalla mancata indicazione della provenienza del bene ricevuto e da comportamenti sintomatici di sottrazione o fuga.
  • La qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto non può essere riformata in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica sulla mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare la diretta commissione del furto.
  • La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per vizi specifici della motivazione o per violazione dei criteri legali di commisurazione.
  • Una motivazione sulla pena è sufficiente quando richiama elementi concreti ritenuti decisivi, quali gravità della condotta, natura del bene coinvolto e comportamento processuale dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieRapinaRicettazioneFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneConcorso di persone
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.