Regolamento (UE) 2018/1640
Regolamento delegato (UE) 2018/1640 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il quadro del regolamento (UE) 2016/1011 sui benchmark, precisando i requisiti organizzativi e di controllo che i contributori sottoposti a vigilanza devono adottare quando trasmettono dati per la determinazione di un indice di riferimento. Le regole riguardano in particolare sorveglianza interna, segnalazione degli illeciti, formazione dei notificatori, gestione dei conflitti di interesse, conservazione delle registrazioni e coerenza nell’uso di valutazioni di esperti o discrezionalità. Sono previste alcune esclusioni e precisazioni di coordinamento con gli articoli 11 e 15 del regolamento base e con i regolamenti delegati già adottati.
Norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti di governance, controllo, formazione, conflitti di interesse, conservazione delle registrazioni e uso della discrezionalità per i contributori sottoposti a vigilanza che forniscono dati per indici di riferimento.
Ambito di applicazione
Si applica ai contributori sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 che forniscono dati per indici di riferimento, con esclusione dei contributori che forniscono dati solo per indici di riferimento non significativi. Il regolamento integra gli articoli 11, 15 e 16 del regolamento (UE) 2016/1011 e i relativi regolamenti delegati, senza pregiudicarli. È direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 25 gennaio 2019.
Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di governance e controllo dei contributori sottoposti a vigilanza
Il regolamento delegato (UE) 2018/1640 integra il regolamento (UE) 2016/1011 sui benchmark, specificando i requisiti organizzativi e di controllo che i contributori sottoposti a vigilanza devono adottare quando forniscono dati per indici di riferimento. La finalità, emergente anche dai considerando, è rafforzare l’integrità, l’accuratezza e l’affidabilità delle contribuzioni, ridurre il rischio di manipolazione e assicurare maggiore coerenza operativa, soprattutto nei casi in cui intervenga discrezionalità o valutazione di esperti.
Ambito di applicazione e coordinamento normativo
Il regolamento si applica ai contributori sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, ma non riguarda quelli che forniscono dati solo per indici di riferimento non significativi. Le disposizioni introdotte non sostituiscono gli articoli 11 e 15 del regolamento base né le relative norme tecniche di regolamentazione, ma si aggiungono ad essi come integrazione ulteriore.
Sistema dei controlli interni
L’articolo 2 richiede che il contributore istituisca e mantenga almeno quattro presidi essenziali: un efficace meccanismo di sorveglianza del processo di contribuzione, comprensivo di gestione del rischio, individuazione di personale di alto livello responsabile e coinvolgimento delle funzioni di compliance e audit interno; una policy di whistleblowing con garanzie per i segnalanti; una procedura per identificare e gestire violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e del codice di condotta; e riesami periodici del processo di contribuzione, da svolgersi almeno annualmente e ogni volta che il codice di condotta sia modificato.
Controlli sui notificatori e processo di contribuzione
L’articolo 3 richiede un processo documentato ed efficace per la contribuzione dei dati. Devono essere previste regole per la designazione dei notificatori e per i casi di loro indisponibilità improvvisa, con designazione di supplenti, oltre a procedure e sistemi di monitoraggio capaci di generare allarmi sulla base di parametri predefiniti. Se il contributore ritiene necessario un processo di approvazione da parte di una persona in posizione superiore al notificatore, deve valutare se ciò sia proporzionato considerando il livello di discrezionalità, la natura, portata e complessità dell’attività e il possibile conflitto con altre attività del contributore. In caso di approvazione successiva alla trasmissione, devono essere fissate le condizioni di ammissibilità e il termine massimo per l’approvazione.
Formazione e verifica periodica dei notificatori
L’articolo 4 impone programmi di formazione che assicurino a ciascun notificatore una conoscenza ed esperienza adeguate sul modo in cui l’indice di riferimento misura il mercato o la realtà economica sottostanti e, se del caso, su tutti gli elementi del codice di condotta applicabile. Le competenze dei notificatori e la loro conoscenza dei requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 e del regolamento (UE) n. 596/2014, nella misura rilevante per i compiti svolti, devono essere riesaminate almeno una volta l’anno per verificare l’idoneità alla funzione. Questa verifica annuale non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.
Conflitti di interesse
L’articolo 5 dettaglia le misure minime di gestione dei conflitti di interesse. È richiesto un registro aggiornato dei conflitti, accessibile ai revisori interni o esterni; la separazione fisica dei notificatori dagli altri dipendenti quando appropriata in relazione alla discrezionalità e al rischio di conflitto; e adeguate procedure di sorveglianza interna, comprese regole specifiche sulle interazioni con i dipendenti del front office in assenza di separazione organizzativa o fisica. Inoltre, la remunerazione dei notificatori non può dipendere dal valore dell’indice di riferimento, dai valori specifici delle trasmissioni di dati o dall’esecuzione di attività del contributore suscettibili di generare conflitti.
Conservazione delle registrazioni
L’articolo 6 disciplina i documenti da conservare. Per le comunicazioni relative alla fornitura di dati devono essere conservate le registrazioni delle contribuzioni e il nome e cognome dei notificatori. Per l’esposizione del contributore a strumenti finanziari che utilizzano il benchmark devono essere conservate le registrazioni del tipo di attività che genera tale esposizione. Per le revisioni interne ed esterne devono essere conservati il mandato di revisione, la relazione di revisione e le azioni intraprese a seguito della revisione. L’obbligo relativo alle revisioni non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.
Valutazione di esperti e uso della discrezionalità
L’articolo 7 interviene quando i dati si fondano su valutazioni di esperti. Le politiche interne devono assicurare coerenza tra i notificatori e nel tempo nell’uso della discrezionalità, definire quali tipi di informazioni possano o non possano essere considerati e prevedere procedure di riesame di ogni valutazione o esercizio di discrezionalità. Il considerando sottolinea che tali presidi servono a limitare la variabilità delle valutazioni e il rischio di manipolazione dell’indice di riferimento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e coordinamento con il regolamento base
Il regolamento non si applica ai contributori sottoposti a vigilanza che forniscono dati solo per indici di riferimento non significativi. Le obbligazioni introdotte lasciano impregiudicati gli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e le relative norme tecniche di regolamentazione adottate in base a tali disposizioni, operando solo come integrazione ulteriore.
Sistema dei controlli interni
Il contributore deve istituire e mantenere un sistema di controlli che includa almeno: un meccanismo efficace di sorveglianza del processo di contribuzione dei dati, con gestione del rischio, individuazione di personale di alto livello responsabile e coinvolgimento delle funzioni di compliance e internal audit; una politica di segnalazione di illeciti con adeguate garanzie per i segnalanti; una procedura per individuare e gestire violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e del codice di condotta; riesami periodici del processo di contribuzione almeno annuali e ogni volta che il codice di condotta sia modificato.
Controlli sui notificatori e processo di contribuzione
I sistemi e controlli devono comprendere un processo documentato ed efficace per la contribuzione dei dati. Devono essere previste regole per la designazione dei notificatori e per i casi di indisponibilità improvvisa, inclusa la designazione di supplenti, nonché procedure e sistemi di monitoraggio in grado di generare allarmi sulla base di parametri predefiniti. Se è previsto un processo di approvazione da parte di una persona gerarchicamente superiore, il contributore deve valutarne la proporzionalità in base al livello di discrezionalità, alla natura e complessità delle attività e ai possibili conflitti di interesse; se l’approvazione può avvenire dopo l’invio dei dati, devono essere fissate condizioni e un termine massimo.
Formazione e verifica dell’idoneità dei notificatori
I programmi di formazione devono assicurare che ogni notificatore abbia conoscenze ed esperienza adeguate sul modo in cui il benchmark intende misurare il mercato o la realtà economica sottostante e, se del caso, sugli elementi del codice di condotta applicabile. Le conoscenze dei notificatori e la loro comprensione dei requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 e del regolamento (UE) n. 596/2014 vanno riesaminate almeno una volta l’anno per verificare l’idoneità alla funzione. Tale obbligo di riesame annuale non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.
Gestione dei conflitti di interesse
Le misure richieste devono comprendere almeno un registro aggiornato dei conflitti di interesse, accessibile ai revisori interni o esterni; la separazione fisica dei notificatori dagli altri dipendenti quando appropriato; procedure di sorveglianza interna, incluse regole sulle interazioni con il front office in assenza di separazione organizzativa o fisica. Inoltre, la politica retributiva dei notificatori non può collegare la remunerazione al valore dell’indice di riferimento, ai valori specifici delle trasmissioni o a attività del contributore che possano generare conflitti di interesse.
Conservazione delle registrazioni
Devono essere conservate le registrazioni delle contribuzioni effettuate e il nome e cognome dei notificatori, nonché le registrazioni relative all’esposizione del contributore a strumenti finanziari che utilizzano il benchmark, indicando il tipo di attività che genera tale esposizione. Devono inoltre essere conservate, per le revisioni interne ed esterne, il mandato di revisione, la relazione di revisione e le azioni intraprese a seguito della revisione. Quest’ultimo obbligo non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.
Uso della valutazione di esperti e discrezionalità
Quando i dati si basano su valutazioni di esperti, le politiche interne devono garantire coerenza tra i diversi notificatori e nel tempo, individuare quali informazioni possano o non possano essere considerate nell’esercizio della discrezionalità e prevedere procedure di riesame di ogni uso di valutazioni o discrezionalità, per ridurre il rischio di incoerenza e manipolazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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