Regolamento (UE) 2018/1637
Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce requisiti tecnici di dettaglio per la composizione, il funzionamento e le procedure della funzione di sorveglianza degli amministratori di benchmark. L’obiettivo è rafforzare l’integrità della governance, prevenire e gestire i conflitti di interesse e assicurare che la sorveglianza sia effettiva e proporzionata al tipo di indice di riferimento. Per gli indici critici sono previsti presìdi più rigorosi, tra cui la presenza di almeno due membri indipendenti. Il testo si applica dal 25 gennaio 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Norme tecniche di regolamentazione sulle procedure e sulle caratteristiche della funzione di sorveglianza degli amministratori di indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.
Ambito di applicazione
Si applica agli amministratori di indici di riferimento soggetti al regolamento (UE) 2016/1011, con focus sulla funzione di sorveglianza interna o comunque idonea che essi devono istituire. Riguarda sia gli indici di riferimento ordinari sia, con requisiti più stringenti, gli indici di riferimento critici; include anche gli indici di riferimento basati su dati regolamentati e quelli basati su contribuzioni. Le disposizioni operano nell’ordinamento degli Stati membri ed è previsto il loro effetto diretto dal 25 gennaio 2019, con esclusione di alcune procedure specifiche quando la funzione di sorveglianza sia affidata a una persona fisica.
Norme tecniche sulla funzione di sorveglianza degli amministratori di benchmark
Il regolamento delegato (UE) 2018/1637 integra il regolamento (UE) 2016/1011 definendo, in termini tecnici, come deve essere organizzata e gestita la funzione di sorveglianza degli amministratori di indici di riferimento. La finalità è rafforzare la governance dei benchmark, assicurare un controllo effettivo sull’attività dell’amministratore e ridurre i rischi di conflitto di interesse, soprattutto per gli indici critici.
Ambito e finalità
Le norme si applicano agli amministratori di indici di riferimento soggetti al quadro del regolamento (UE) 2016/1011, con prescrizioni che variano in funzione della tipologia di benchmark. Il testo prevede un approccio proporzionato: l’organizzazione della sorveglianza deve tenere conto dell’assetto proprietario e di controllo dell’amministratore, della natura dell’indice e della presenza di rischi specifici, come conflitti di interesse o vulnerabilità del benchmark.
Composizione della funzione di sorveglianza
La composizione della funzione deve garantire competenze adeguate sia sul processo di fornitura del benchmark sia sul mercato o sulla realtà economica sottostante. In generale, gli amministratori possono scegliere tra diversi meccanismi di governance idonei, indicati nell’allegato, ma devono giustificare alle autorità competenti eventuali scostamenti.
Per gli indici di riferimento critici, la funzione di sorveglianza deve essere esercitata da un comitato composto da almeno due membri indipendenti, intesi come persone fisiche non direttamente collegate all’amministratore, salvo il loro coinvolgimento nella funzione stessa, e prive di conflitti di interesse. Per i benchmark basati su dati regolamentati devono essere inclusi i rappresentanti delle entità richiamate dalla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 24, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e, se del caso, delle entità che forniscono i valori patrimoniali netti dei fondi di investimento.
Conflitti di interesse e limitazioni soggettive
Il regolamento disciplina in modo puntuale i conflitti di interesse. Se il benchmark si basa su contribuzioni e nella funzione di sorveglianza siedono rappresentanti dei contributori o delle entità sottoposte a vigilanza che utilizzano l’indice, l’amministratore deve evitare che i membri portatori di conflitti raggiungano la maggioranza semplice. Prima della nomina vanno inoltre individuati e considerati i conflitti derivanti dai rapporti con altre parti interessate esterne.
Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice possono partecipare alla funzione di sorveglianza, ma senza diritto di voto. I rappresentanti dell’organo di gestione non possono essere membri o osservatori, ma possono essere invitati alle riunioni senza voto. È inoltre vietata la partecipazione di soggetti già sanzionati in via amministrativa o penale per violazioni in materia di servizi finanziari, specie per manipolazione o tentativo di manipolazione ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.
Collocazione organizzativa e ruolo decisionale
La funzione di sorveglianza deve essere inserita nella struttura dell’amministratore o della sua società madre, ma distinta dall’organo di gestione e dalle altre funzioni di governance. Il suo compito è valutare e, se necessario, contestare le decisioni dell’organo di gestione in relazione alla fornitura degli indici di riferimento. Le raccomandazioni della funzione devono essere rivolte all’organo di gestione e, se quest’ultimo si discosta da esse, la circostanza deve essere espressamente riportata nel verbale della riunione successiva o nel verbale delle decisioni.
Procedure obbligatorie
L’articolo 3 elenca un nucleo minimo di procedure che la funzione di sorveglianza deve adottare. Tra queste figurano:
- il mandato, la frequenza delle riunioni, la verbalizzazione e lo scambio periodico di informazioni con l’organo di gestione;
- criteri di selezione, nomina, revoca e sostituzione dei membri;
- criteri per la selezione degli osservatori;
- regole per la direzione e il coordinamento della funzione, anche nei modelli con più comitati;
- pubblicazione di informazioni sintetiche sui membri, incluse le dichiarazioni di conflitto e le misure di mitigazione;
- sospensione del diritto di voto dei membri esterni nelle decisioni che incidono direttamente sulle organizzazioni rappresentate;
- obbligo di disclosure preventiva dei conflitti di interesse e relativa registrazione nei verbali;
- esclusione dalle discussioni specifiche in cui sussista un conflitto;
- accesso a tutta la documentazione necessaria;
- gestione delle controversie interne;
- misure in caso di violazione del codice di condotta;
- notifica all’autorità competente di negligenze sospette da parte di contributori o amministratori e di dati anomali o sospetti;
- prevenzione della divulgazione impropria di informazioni riservate o sensibili.
Ipotesi di funzione affidata a una persona fisica
Quando la sorveglianza è affidata a una persona fisica, alcune procedure pensate per i comitati non si applicano: in particolare quelle concernenti la direzione e il coordinamento di più comitati, la sospensione dei voti dei membri esterni, l’esclusione da discussioni confliggenti e la gestione delle controversie interne. In tale ipotesi l’amministratore deve comunque designare un sostituto idoneo, così da assicurare la continuità della funzione in caso di assenza del responsabile.
Meccanismi di governance idonei nell’allegato
L’allegato fornisce un elenco non esaustivo di assetti organizzativi considerati idonei. Vi rientrano, tra gli altri, un comitato di sorveglianza indipendente con rappresentanza equilibrata di utilizzatori, contributori, altre parti interessate esterne, membri indipendenti e personale dell’amministratore non coinvolto nella fornitura del benchmark; un comitato con composizione minima predeterminata se l’amministratore non è controllato da contributori o utilizzatori e non vi sono altri conflitti; una funzione di sorveglianza affidata a una persona fisica per benchmark non critici, salvo che complessità, grado di utilizzo o vulnerabilità suggeriscano il contrario; e modelli con più comitati, purché un’unica persona o un unico comitato sia responsabile della direzione generale, del coordinamento e dei rapporti con organo di gestione e autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Composizione proporzionata della funzione di sorveglianza
La struttura e la composizione della funzione di sorveglianza devono essere proporzionate all’assetto proprietario e di controllo dell’amministratore e, in via generale, devono essere determinate secondo uno o più meccanismi di governance idonei indicati nell’allegato. Gli amministratori devono giustificare alle autorità competenti eventuali scostamenti da tali meccanismi. Per gli indici di riferimento critici la funzione deve essere svolta da un comitato con almeno due membri indipendenti.
Requisiti di competenza e composizione per categoria di benchmark
I membri devono possedere capacità e competenze adeguate alla sorveglianza della fornitura del benchmark e alla conoscenza del mercato sottostante o della realtà economica misurata dall’indice. Per i benchmark basati su dati regolamentati devono far parte della funzione i rappresentanti delle entità indicate nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 24, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e, se del caso, delle entità che forniscono i valori patrimoniali netti dei fondi. Per i benchmark basati su contribuzioni, l’amministratore deve prevenire che i membri con conflitti di interesse raggiungano o superino la maggioranza semplice.
Limitazioni per persone coinvolte nella fornitura e soggetti sanzionati
Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice possono far parte della funzione di sorveglianza, ma senza diritto di voto. I rappresentanti dell’organo di gestione non sono membri né osservatori, ma possono essere invitati alle riunioni senza diritto di voto. Non possono essere membri le persone sanzionate in sede amministrativa o penale per violazioni in materia di servizi finanziari, in particolare per manipolazione o tentativo di manipolazione ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.
Collocazione organizzativa e poteri di contestazione
La funzione di sorveglianza deve essere parte della struttura organizzativa dell’amministratore o della sua società madre, ma distinta dall’organo di gestione e dalle altre funzioni di governance. Essa deve valutare e, se del caso, contestare le decisioni dell’organo di gestione relative alla fornitura degli indici di riferimento, indirizzando le raccomandazioni all’organo di gestione. Se l’organo di gestione si discosta dalle raccomandazioni o decisioni della funzione, ciò deve essere registrato nel verbale della riunione successiva o nel verbale delle decisioni.
Procedure obbligatorie di governance
La funzione di sorveglianza deve disporre di procedure su mandato, frequenza delle riunioni, verbalizzazione e scambio periodico di informazioni; criteri di selezione, nomina, revoca e sostituzione dei membri; selezione degli osservatori; individuazione del soggetto o comitato che coordina la funzione e funge da punto di contatto con organo di gestione e autorità competente; pubblicazione di informazioni sintetiche sui membri e sui conflitti di interesse; sospensione del voto per i membri esterni in caso di impatto diretto sulle organizzazioni rappresentate; dichiarazione e registrazione dei conflitti; esclusione da discussioni confliggenti; accesso alla documentazione; gestione delle controversie; misure per violazioni del codice di condotta; notifica di negligenze sospette o dati anomali all’autorità competente; tutela delle informazioni riservate o sensibili.
Funzione di sorveglianza affidata a una persona fisica
Se la funzione è svolta da una persona fisica, non si applicano le previsioni su direzione/coordination della funzione in caso di più comitati, sospensione dei diritti di voto dei membri esterni, esclusione da discussioni confliggenti e gestione delle controversie interne. In tal caso l’amministratore deve nominare un soggetto o una persona fisica sostitutiva idonea a garantire la continuità dei compiti in caso di assenza del responsabile.
Meccanismi di governance idonei dell’allegato
L’allegato elenca meccanismi non esaustivi: comitato di sorveglianza indipendente con rappresentanza equilibrata delle parti interessate; comitato con specifica composizione se l’amministratore non è controllato da contributori o utilizzatori e non vi sono altri conflitti; sorveglianza affidata a una persona fisica per benchmark non critici salvo complessità/utilizzo/vulnerabilità; funzione di sorveglianza articolata in più comitati con un coordinamento centrale; funzione di sorveglianza con più comitati e ripartizione dei compiti, sempre con un unico responsabile di direzione e coordinamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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