Regolamento (UE) 2018/1620
Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2018/1620 rivede in modo esteso le norme tecniche sul coefficiente di copertura della liquidità degli enti creditizi, intervenendo su definizioni, composizione delle attività liquide e calcolo di deflussi e afflussi. L’obiettivo è rafforzare l’allineamento con gli standard del Comitato di Basilea, chiarire punti applicativi controverse e tenere conto di specifiche situazioni transfrontaliere, delle banche centrali di paesi terzi e delle cartolarizzazioni STS. Le modifiche incidono inoltre sul trattamento di operazioni garantite, derivati, posizioni corte, depositi in reti cooperative e su alcuni profili di segnalazione e controllo operativo.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 sul requisito di copertura della liquidità (LCR) per gli enti creditizi, allineandolo alle norme internazionali e chiarendo criteri di ammissibilità, calcolo e trattamento di varie attività e passività liquide.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi soggetti al requisito di copertura della liquidità disciplinato dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2015/61, inclusi i gruppi su base consolidata. Incide anche sul trattamento di talune attività e passività detenute o generate tramite filiazioni e succursali in paesi terzi, reti cooperative, sistemi di tutela istituzionale, OIC, cartolarizzazioni, operazioni su derivati, operazioni garantite, depositi e linee di liquidità. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 30 aprile 2020; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento delegato (UE) 2018/1620: modifica del quadro LCR per gli enti creditizi
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/61 per rafforzare l’allineamento con gli standard internazionali sul coefficiente di copertura della liquidità e per chiarire numerosi profili applicativi emersi nella prassi. Le modifiche riguardano soprattutto l’ammissibilità delle attività liquide, il trattamento di operazioni garantite e derivati, nonché la gestione della liquidità in contesti transfrontalieri, di gruppo e in presenza di strutture cooperative o di tutela istituzionale.
Ambito e finalità della modifica
Il regolamento non riscrive integralmente la disciplina del LCR, ma modifica in modo puntuale il regolamento delegato (UE) 2015/61, adottato in attuazione dell’articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013. I considerando evidenziano tre finalità principali: migliorare il coordinamento con gli standard del Comitato di Basilea, agevolare una gestione più efficiente della liquidità da parte delle banche e chiarire aspetti controversi del regime, anche per evitare effetti distorsivi sulla trasmissione della politica monetaria.
Attività liquide, vincoli e rilevazione a livello consolidato
Una delle modifiche più rilevanti riguarda le attività detenute da filiazioni in paesi terzi. Tali attività possono essere rilevate nel calcolo consolidato se sono ammesse come liquide dalla normativa nazionale del paese terzo e se soddisfano i requisiti del titolo II; è prevista anche una deroga parziale per le attività che non rispettano solo il requisito dell’entità di emissione, purché rispettino gli altri requisiti. In ogni caso, il riconoscimento è limitato ai deflussi netti di liquidità in stress nella stessa valuta e nella stessa filiazione.
Viene inoltre precisata la nozione di attività non vincolate: un’attività è non vincolata solo se non vi sono restrizioni che impediscano la sua liquidazione, cessione o utilizzazione entro 30 giorni. Sono non vincolate anche le attività incluse in pool di garanzia immediatamente utilizzabili per funding aggiuntivo e quelle ricevute in operazioni di riacquisto passivo o finanziamento tramite titoli, se cedibili.
Attività di livello 1 e riserve presso banche centrali
Il regolamento amplia il trattamento favorevole delle riserve detenute presso banche centrali di paesi terzi non classificate nella migliore classe di merito di credito. Tali riserve possono essere trattate come attività di livello 1 se l’ente può ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e se le condizioni di ritiro sono previste da un accordo con l’autorità di vigilanza competente o dalle norme del paese terzo. Il riconoscimento resta però limitato ai deflussi netti della stessa valuta, così da evitare un uso eccessivo di liquidità che non sia effettivamente mobilizzabile in stress.
Sono anche aggiornate le regole sulle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, per le quali si applica un coefficiente di scarto minimo del 7 %.
Cartolarizzazioni STS e attività di livello 2B
Il regolamento introduce un importante raccordo con il regolamento (UE) 2017/2402: le cartolarizzazioni possono essere ammesse come attività di livello 2B solo se sono qualificate o autorizzate come "STS" e se soddisfano i criteri previsti dal regolamento delegato e dalle nuove precisazioni introdotte. Il testo semplifica e seleziona le condizioni di ammissibilità, concentrandosi su posizioni di rango più elevato e su specifiche categorie di esposizioni sottostanti, tra cui alcuni portafogli di prestiti su immobili residenziali e di prestiti/leasing auto concessi a soggetti residenti o stabiliti in uno Stato membro.
OIC, depositi in reti cooperative e sistemi di tutela istituzionale
Per gli OIC, il regolamento modifica il criterio di determinazione delle attività sottostanti quando l’ente non ne conosce direttamente la composizione, imponendo un ordine di ipotetico investimento basato sulla liquidità crescente. Inoltre, viene richiesto che il depositario o la società di gestione confermi almeno annualmente, tramite revisore esterno, la correttezza dei calcoli relativi al valore di mercato e ai coefficienti di scarto.
Per le reti cooperative e i sistemi di tutela istituzionale, i depositi a vista presso l’ente centrale possono essere trattati come attività liquide, con classificazione nel livello o nella categoria imposta dalla disciplina del sistema oppure, in assenza di tale obbligo, come attività di livello 2B con scarto minimo del 25 %. Analogamente, il finanziamento di liquidità non utilizzato e accessibile entro 30 giorni può essere trattato come attività di livello 2B con scarto minimo del 25 %.
Operazioni garantite, derivati e posizioni corte
Il regolamento riformula il trattamento delle operazioni di provvista garantita, prestito garantita e swap di garanzie con scadenza entro 30 giorni, collegando il deflusso o l’afflusso alla natura delle attività date o prese in garanzia. Le aliquote sono differenziate in funzione della qualità e liquidità dell’attività sottostante e, per alcune categorie, sono previste soglie di 0 %, 7 %, 15 %, 25 %, 30 %, 35 %, 50 % o 100 %.
Per i derivati, la disciplina viene allineata alla compensazione netta per controparte, con specifiche regole per i derivati in valuta estera che comportano uno scambio integrale e simultaneo del capitale e con esclusione dal calcolo di alcune garanzie ricevute, se ammissibili come attività liquide e riutilizzabili. Sono inoltre chiariti il trattamento dei margini, dei depositi in garanzia, delle posizioni corte e delle attività prese a prestito non garantite in scadenza entro 30 giorni.
Deflussi aggiuntivi, passività residuali e afflussi
L’articolo 30 introduce e riorganizza i deflussi aggiuntivi: si applicano quando un peggioramento significativo della qualità creditizia dell’ente determina maggiori richieste di garanzie o ulteriori deflussi contrattuali, con presunzione di un declassamento di almeno tre notch del merito di credito esterno. È inoltre prevista una disciplina specifica per il prime brokerage, con un deflusso del 50 % quando le vendite allo scoperto sono coperte internamente ma le attività non sono ammissibili come liquidità.
Con il nuovo articolo 31 bis viene introdotta una norma residuale per passività e impegni non altrimenti disciplinati: le passività in scadenza entro 30 giorni sono soggette a deflusso del 100 %, così come l’eventuale eccedenza degli impegni di funding verso clienti non finanziari rispetto agli afflussi attesi da tali clienti.
Sul versante degli afflussi, l’articolo 32 stabilisce regole dettagliate per banche centrali, clienti finanziari, trade finance, titoli in scadenza, indici azionari principali, prestiti con scadenza non definita e operazioni di finanziamento garantite, prevedendo in più casi la netta simmetria con i tassi di deflusso. È inoltre confermato che le linee di credito o di liquidità non utilizzate, incluse quelle della banca centrale, non costituiscono afflussi salvo eccezioni espressamente previste.
Disposizioni finali
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 30 aprile 2020. Per i professionisti, l’effetto pratico principale è l’adeguamento delle politiche di gestione della liquidità, dei modelli interni di calcolo del LCR e delle procedure di segnalazione, con particolare attenzione alle operazioni cross-border, ai rapporti con banche centrali e alle strutture di funding garantito.
Disposizioni principali
Attività di filiazioni in paesi terzi
L’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), consente che le attività di paesi terzi detenute da una filiazione in un paese terzo siano rilevate a livello consolidato se ammesse dalla normativa nazionale del paese terzo sul LCR e se soddisfano tutte le condizioni del titolo II, oppure, in alternativa, se non rispettano solo il requisito relativo all’entità di emissione ma rispettano gli altri requisiti. In quest’ultimo caso il riconoscimento è limitato ai deflussi netti di liquidità in stress nella medesima valuta e derivanti dalla stessa filiazione.
Definizione di stress
L’articolo 3, punto 11, sostituito, definisce lo "stress" come il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o liquidità dell’ente creditizio dovuto a mutamenti di mercato o fattori idiosincratici, da cui deriva il rischio significativo di non poter far fronte agli impegni in scadenza nei 30 giorni successivi.
Calcolo e monitoraggio del LCR per valuta
L’articolo 4, paragrafo 5, impone il calcolo e il monitoraggio del LCR nella valuta di segnalazione per tutti gli elementi, indipendentemente dalla valuta di denominazione. È richiesto un calcolo separato per le voci soggette a segnalazione separata in altra valuta ex articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, per gli elementi nella valuta di segnalazione, quando le passività in valute diverse dalla valuta di segnalazione raggiungono almeno il 5 % del totale passività, esclusi capitale regolamentare e fuori bilancio. È inoltre espressamente vietato il doppio conteggio di attività liquide, afflussi e deflussi.
Nozione di attività non vincolate e pool di garanzie
L’articolo 7 chiarisce che un’attività è non vincolata se non è soggetta a restrizioni giuridiche, contrattuali, normative o di altro tipo che ne impediscano la liquidazione, vendita, trasferimento, assegnazione o cessione entro 30 giorni. Sono non vincolate anche le attività incluse in un pool utilizzabile come garanzia per ulteriori finanziamenti, comprese quelle presso l’ente centrale in reti cooperative o sistemi di tutela istituzionale, e le garanzie ricevute in operazioni di pronti contro termine passivi o finanziamento tramite titoli, se cedibili.
Requisiti operativi per la riserva di attività
L’articolo 8 precisa che la funzione di gestione della liquidità deve avere controllo operativo effettivo per monetizzare le attività liquide e accedere a fonti di finanziamento potenziale durante un periodo di stress di 30 giorni senza conflitti con le strategie aziendali o di rischio. Non può essere inclusa in riserva un’attività la cui monetizzazione, senza sostituzione, eliminerebbe la copertura creando una posizione di rischio aperta oltre i limiti interni.
Attività di livello 1: banche centrali e paesi terzi
L’articolo 10 amplia il trattamento delle riserve detenute presso banche centrali di paesi terzi non classificate nella classe di merito di credito 1, ammettendole come attività di livello 1 se sono ritirabili in ogni momento in stress e se le condizioni di ritiro sono fissate in un accordo con l’autorità competente o nelle norme del paese terzo. Il riconoscimento è limitato ai deflussi netti di liquidità in stress nella stessa valuta; per importi in valuta estera la rilevazione è limitata ai deflussi nella giurisdizione rilevante. Sono inoltre aggiornati i riferimenti alle obbligazioni garantite e il coefficiente di scarto minimo del 7 % per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima.
Attività di livello 2A e cartolarizzazioni
L’articolo 11 adegua i riferimenti alle esposizioni nei pool di copertura che soddisfano l’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o la deroga parziale prevista da tale disposizione. L’articolo 13 ridefinisce le cartolarizzazioni ammissibili come attività di livello 2B: devono essere titoli garantiti da attività, qualificarsi o utilizzare la denominazione "STS" ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e rispettare i criteri ulteriori del regolamento delegato. Vengono semplificati i requisiti del pool sottostante e specificati quelli per i prestiti auto e leasing auto concessi a soggetti stabiliti o residenti in uno Stato membro.
OIC e revisione esterna
L’articolo 15 modifica il criterio di stima delle esposizioni sottostanti agli OIC quando l’ente non le conosce, imponendo un’ipotesi di investimento secondo l’ordine crescente delle attività liquide fino al limite massimo consentito dal regolamento di gestione. È inoltre previsto che la correttezza dei calcoli del depositario o della società di gestione sul valore di mercato e sui coefficienti di scarto sia confermata da un revisore esterno almeno annualmente.
Reti cooperative, sistemi di tutela istituzionale e finanziamenti disponibili
Il nuovo articolo 16 disciplina i depositi a vista presso l’ente centrale di sistemi di tutela istituzionale, reti ammissibili alla deroga dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e reti cooperative in uno Stato membro. Se i depositi sono trattati come attività liquide, possono essere qualificati come attività del medesimo livello/categoria imposta dalla normativa del sistema oppure, in mancanza di tale obbligo, come attività di livello 2B con coefficiente di scarto minimo del 25 %. È inoltre regolato il finanziamento di liquidità non utilizzato, accessibile entro 30 giorni, trattato come attività di livello 2B con scarto minimo del 25 % se non garantito da attività liquide.
Operazioni garantite con BCE o banca centrale nazionale
L’articolo 17 modifica il meccanismo di liquidazione del LCR per le operazioni di provvista garantita, prestito garantito e swap di garanzie con scadenza entro 30 giorni. Il calcolo va effettuato al netto dell’impatto delle attività liquide usate come garanzia, se l’ente soddisfa i requisiti operativi dell’articolo 8. Le autorità competenti possono derogare caso per caso se la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro, in presenza di circostanze eccezionali con rischio sistemico e previa consultazione della banca centrale e, se del caso, della BCE. L’ABE deve presentare entro il 19 novembre 2020 una relazione sull’idoneità tecnica del meccanismo e sulla sua eventuale incidenza negativa, e la Commissione deve tenerne conto in futuri atti delegati.
Compensazione netta dei derivati
Il nuovo articolo 21 prevede la compensazione netta, per controparte, dei deflussi e afflussi attesi su contratti derivati e derivati su crediti, nel rispetto degli accordi bilaterali di compensazione ex articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per i derivati in valuta estera con scambio integrale e simultaneo del capitale si applica la base netta anche senza accordo bilaterale. La base netta tiene conto delle garanzie reali da fornire o ricevere nei 30 giorni, con esclusione di quelle ricevute se sono ammissibili come attività liquide e riutilizzabili.
Deflussi da depositi, altre passività e prodotti non espressamente disciplinati
L’articolo 22 ricomprende i saldi correnti dei depositi retail stabili e altri depositi retail, nonché i saldi correnti per altre passività esigibili o attese in pagamento entro 30 giorni. L’articolo 23 impone una valutazione periodica dei deflussi potenziali su prodotti e servizi non coperti dagli articoli da 27 a 31 bis, includendo linee revocabili, prestiti non utilizzati, mutui accordati ma non erogati, carte di credito, scoperti, rinnovi di prestiti, debiti per derivati fuori allegato II e prodotti di trade finance fuori bilancio.
Criteri per alcuni depositi retail
L’articolo 25 modifica il trattamento dei depositi su conto accessibile esclusivamente via Internet, rilevante ai fini della qualificazione di taluni depositi retail.
Compensazione di afflussi correlati
L’articolo 26 richiede che le autorità competenti comunichino all’ABE quali enti beneficiano della compensazione tra deflussi e afflussi correlati, e consente all’ABE di chiedere documenti giustificativi.
Operazioni di finanziamento garantite e swap di garanzie
L’articolo 28 rivede in modo dettagliato i tassi di deflusso per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con scadenza entro 30 giorni, collegandoli alla tipologia di attività poste a garanzia: 0 %, 7 %, 15 %, 25 %, 30 %, 35 %, 50 % o 100 % a seconda della categoria di attività sottostante. Sono previste deroghe a 0 % quando la controparte è la banca centrale nazionale e, in determinati casi, a 25 % quando la controparte è qualificata. Il medesimo articolo disciplina gli swap di garanzie, le operazioni analoghe e le attività prese a prestito non garantite a scadenza entro 30 giorni, nonché le definizioni di banca centrale nazionale e controparte qualificata.
Linee di liquidità infragruppo e trasmissione della liquidità
L’articolo 29 è modificato nei criteri per la concessione di un trattamento preferenziale alle linee di liquidità infragruppo, richiedendo che fornitore e ricevente mantengano un basso profilo di rischio di liquidità dopo l’applicazione dei tassi di deflusso e afflusso pertinenti e che la gestione del rischio del fornitore tenga adeguatamente conto del profilo del ricevente.
Deflussi aggiuntivi per deterioramento del merito creditizio e per posizioni corte
L’articolo 30 prevede un deflusso aggiuntivo per contratti che generano deflussi o maggiore fabbisogno di garanzie entro 30 giorni in caso di significativo deterioramento della qualità creditizia dell’ente, con notifica all’autorità competente e tasso del 100 % sulle garanzie o sui deflussi aggiuntivi. Si aggiunge un deflusso ulteriore per variazioni negative sul mercato delle operazioni in derivati, secondo il regolamento delegato (UE) 2017/208. Sono disciplinati anche il trattamento dei depositi ricevuti come garanzia, la copertura delle posizioni corte con titoli presi in prestito e il deflusso del 50 % per alcune attività di prime brokerage quando le vendite allo scoperto sono coperte internamente con attività di altri clienti non ammissibili come liquidità.
Linee di liquidità a SSPE e prestiti pass-through
L’articolo 31 modifica il trattamento delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di SSPE che acquistano attività diverse da titoli da clienti non finanziari, applicando il 10 % sull’eccedenza rispetto alle attività attualmente acquistate. Si chiarisce anche il trattamento simmetrico di afflusso e deflusso per prestiti agevolati concessi tramite un altro ente creditizio intermediario, i c.d. prestiti pass-through.
Nuovo articolo 31 bis
È introdotta una disciplina residuale per le passività e gli impegni non coperti da altre disposizioni del capo: le passività in scadenza entro 30 giorni sono soggette a deflusso del 100 %, salvo quelle già disciplinate dagli articoli da 24 a 31. Gli impegni contrattuali a concedere funding a clienti non finanziari entro 30 giorni, nella parte eccedente gli afflussi da tali clienti, sono anch’essi soggetti a deflusso del 100 %. Sono definiti clienti non finanziari includendo persone fisiche, PMI, imprese, emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico, con esclusione di clienti finanziari e banche centrali.
Afflussi di liquidità
L’articolo 32 prevede l’applicazione di un tasso di afflusso del 100 % agli afflussi da banche centrali, clienti finanziari, trade finance, titoli in scadenza e posizioni nei principali indici azionari, con regole specifiche per i casi di non doppio conteggio. Gli afflussi da clienti non finanziari sono ridotti al 50 % per il capitale, salvo talune eccezioni per prestiti agevolati intermediati; per le operazioni di finanziamento garantite si applicano aliquote analoghe a quelle dei deflussi (0 %, 7 %, 15 %, 25 %, 30 %, 35 %, 50 %, 100 %), mentre per i prestiti con scadenza non definita si applica un afflusso del 20 % se il contratto consente il recesso o il pagamento entro 30 giorni. È inoltre previsto che gli afflussi e deflussi dei derivati siano calcolati su base netta e, in caso di afflusso netto, assoggettati al 100 %.
Ulteriori afflussi e linee di credito non utilizzate
L’articolo 32 chiarisce che non sono computate come afflusso le linee di credito o liquidità non utilizzate, comprese quelle irrevocabili offerte dalla banca centrale, salvo i casi specificamente previsti dagli articoli 31, paragrafo 9, secondo comma, e 34.
Linee infragruppo: condizioni per il trattamento preferenziale
L’articolo 34 aggiorna le condizioni per un trattamento favorevole delle linee di liquidità infragruppo, richiedendo un basso profilo di rischio di liquidità dopo l’applicazione dei tassi proposti e un’adeguata considerazione del profilo di rischio del ricevente da parte del fornitore.
Modifiche all’allegato I
L’allegato I, paragrafo 3, ridefinisce l’"importo eccedente delle attività liquide" distinguendo tra attività di livello 1 non obbligazionarie, obbligazioni garantite di livello 1, attività di livello 2A e attività di livello 2B che l’ente detiene alla liquidazione di operazioni di provvista garantita, prestito garantita e swap di garanzie con scadenza entro 30 giorni. Il paragrafo 5 è soppresso.
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