Regolamento (UE) 2018/1010
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1010 della Commissione, del 13 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Radicchio Variegato di Castelfranco» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Radicchio Variegato di Castelfranco" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda dell'Italia è stata esaminata, pubblicata per opposizione e non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione entro i termini. Il regolamento ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Radicchio Variegato di Castelfranco".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Radicchio Variegato di Castelfranco" (IGP), registrata nell'Unione e disciplinata dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda la modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione su domanda dell'Italia, con effetti in tutti gli Stati membri dall'entrata in vigore del regolamento. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori, né disciplina prodotti diversi dalla denominazione indicata.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Radicchio Variegato di Castelfranco"
Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Radicchio Variegato di Castelfranco" registrata come indicazione geografica protetta. L'atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le modifiche dei disciplinari delle DOP e IGP e dà atto dell'assenza di opposizioni alla domanda presentata dall'Italia.
Contesto normativo e procedura seguita
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell'approvazione, e l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, per l'esame della domanda italiana. Considerato che la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire eventuali opposizioni secondo l'articolo 51.
Esito della procedura
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro i termini previsti, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali. Il regolamento si limita quindi a formalizzare l'approvazione della modifica pubblicata, senza riprodurre nel testo il contenuto tecnico delle variazioni al disciplinare.
Entrata in vigore ed efficacia nell'Unione
L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori che producono, trasformano o commercializzano il prodotto tutelato nel rispetto del disciplinare modificato.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per la denominazione "Radicchio Variegato di Castelfranco" (IGP). La Commissione interviene in base al regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 52, paragrafo 2, a seguito della procedura prevista per le modifiche non minori.
Presupposti procedurali dell'approvazione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata per opposizione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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