Regolamento (UE) 2018/1641
Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il quadro del regolamento (UE) 2016/1011 specificando in modo dettagliato quali informazioni gli amministratori di benchmark critici o significativi devono rendere pubbliche o mettere a disposizione. Le regole riguardano soprattutto la metodologia di determinazione dell’indice, il riesame e l’approvazione interna, nonché la consultazione e la motivazione delle modifiche rilevanti. Il testo persegue obiettivi di trasparenza, affidabilità e riduzione del rischio di manipolazione, con un’impostazione proporzionata più rigorosa per i benchmark critici rispetto a quelli significativi.
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni aggiuntive che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia, sul riesame interno, sull’approvazione e sulle modifiche rilevanti della metodologia.
Ambito di applicazione
Si applica agli amministratori di indici di riferimento critici o significativi, anche quando gestiscono una famiglia di indici di riferimento, nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. Non si applica agli amministratori che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi. Per gli amministratori che gestiscono sia indici non significativi sia indici critici o significativi, il regolamento si applica in relazione a questi ultimi. È testo rilevante ai fini del SEE e si applica dal 25 gennaio 2019; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per benchmark critici o significativi
Il regolamento delegato (UE) 2018/1641 integra il regolamento (UE) 2016/1011 precisando il contenuto minimo delle informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono rendere disponibili sulla metodologia, sul riesame interno e sulle modifiche rilevanti della metodologia. La finalità, richiamata nei considerando, è rafforzare trasparenza, affidabilità e riduzione del rischio di manipolazione, consentendo agli utenti di comprendere meglio cosa l’indice misuri, come venga calcolato e in quali casi possa essere modificato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli amministratori di indici di riferimento critici o significativi, anche quando l’indice fa parte di una famiglia di benchmark. Restano esclusi gli amministratori che forniscono esclusivamente indici di riferimento non significativi; per questi ultimi, il considerando indica che l’ESMA può eventualmente adottare orientamenti sulle medesime materie. Il testo è rilevante ai fini del SEE e trova applicazione dal 25 gennaio 2019, pur entrando formalmente in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Informazioni sulla metodologia
L’articolo 2 elenca in modo dettagliato gli elementi che devono essere comunicati, nella misura in cui siano pertinenti per l’indice o per i dati utilizzati. Tra le informazioni richieste rientrano:
- la definizione dell’indice e del mercato o della realtà economica che intende misurare;
- la valuta o altra unità di misura;
- i criteri di selezione delle fonti dati e i tipi di dati utilizzati, con l’ordine di priorità;
- la composizione dei gruppi di contributori e i criteri di ammissibilità;
- le componenti dell’indice e i criteri di selezione e ponderazione;
- i requisiti minimi di liquidità e di qualità/quantità dei dati;
- le regole sull’esercizio della discrezionalità, che devono essere chiare quanto a modi e tempi;
- l’eventuale considerazione di dividendi o cedole reinvestiti;
- i criteri per modifiche periodiche della metodologia, per determinarne la necessità, la frequenza e il riequilibrio delle componenti;
- i limiti della metodologia e le soluzioni per circostanze eccezionali, come mercati illiquidi o tensionati e dati insufficienti, inaccurati o inaffidabili;
- il ruolo di terzi nella raccolta, calcolo o diffusione;
- il modello di estrapolazione e l’eventuale interpolazione. Per i punti relativi a terzi e ai modelli di estrapolazione/interpolazione, gli amministratori possono decidere di limitare la pubblicazione ai soli benchmark critici.
Riesame interno e approvazione della metodologia
L’articolo 3 richiede che siano rese note le politiche e procedure relative al riesame interno e all’approvazione della metodologia. Devono inoltre essere indicati gli eventi specifici che possono determinare un riesame, i meccanismi usati per verificare la tracciabilità e verificabilità della metodologia, gli organi o funzioni coinvolti, i ruoli delle persone interessate e le regole di nomina e rimozione di tali soggetti. Anche qui è prevista una facoltà di limitazione delle informazioni per i benchmark critici in relazione ai ruoli e alle procedure di nomina/rimozione.
Modifiche rilevanti della metodologia
L’articolo 4 disciplina la trasparenza sulle modifiche rilevanti. L’amministratore deve indicare, all’avvio della consultazione, quali informazioni comunica agli stakeholder, inclusi gli elementi chiave della metodologia che ritiene interessati dalla modifica proposta. Deve inoltre definire il termine standard della consultazione e le circostanze che giustificano un termine più breve, nonché le procedure da seguire in tal caso. La motivazione della modifica deve esplicitare, tra l’altro, se il mancato intervento potrebbe compromettere la rappresentatività dell’indice o la sua idoneità come benchmark per strumenti e contratti finanziari.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e esclusione dei benchmark non significativi
L’articolo 1 esclude dall’ambito di applicazione gli amministratori di indici di riferimento non significativi. Restano invece soggetti agli obblighi del regolamento gli amministratori di benchmark critici o significativi, anche se operano tramite una famiglia di indici.
Informazioni sulla metodologia dell’indice di riferimento
L’articolo 2 specifica, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, gli elementi minimi da comunicare sulla metodologia. Tra essi figurano: definizione e descrizione dell’indice e del mercato o realtà economica misurata; valuta o unità di misura; criteri di selezione delle fonti dati; tipi di dati e loro priorità; composizione dei gruppi di contributori e criteri di ammissibilità; componenti e loro criteri di selezione e ponderazione; requisiti minimi di liquidità; quantità minima e standard minimi di qualità dei dati; regole chiare sull’esercizio della discrezionalità; eventuale considerazione di dividendi o cedole reinvestiti; criteri per modifiche periodiche e riequilibrio; limiti della metodologia e procedure per circostanze eccezionali; ruolo di terzi nella raccolta/calcolo/diffusione; modello di estrapolazione e interpolazione dei dati. Per gli elementi di cui alle lettere m) e n), gli amministratori possono limitarsi ai benchmark critici.
Riesame interno e approvazione della metodologia
L’articolo 3 richiede la divulgazione delle politiche e procedure di riesame interno e approvazione della metodologia, degli eventi specifici che possono attivare il riesame, dei meccanismi per verificare se la metodologia sia tracciabile e verificabile, degli organi o funzioni coinvolti, dei ruoli delle persone interessate e delle procedure di nomina e rimozione. Per i benchmark critici, le informazioni sui ruoli e sulla nomina/rimozione possono essere limitate.
Consultazione e modifiche rilevanti della metodologia
L’articolo 4 disciplina le informazioni da fornire sulle modifiche rilevanti della metodologia, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. L’amministratore deve indicare quali informazioni comunica all’inizio della consultazione, inclusi gli elementi chiave presumibilmente interessati dalla modifica proposta, il termine standard della consultazione e le circostanze in cui può essere fissato un termine più breve con le relative procedure. La motivazione della modifica deve anche spiegare se la mancata adozione della modifica metterebbe a rischio la rappresentatività dell’indice e la sua idoneità come riferimento per strumenti e contratti finanziari.
Entrata in vigore e data di applicazione
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 25 gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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