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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1638

Regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1011 specificando i controlli che l’amministratore di un indice di riferimento deve poter svolgere per assicurare che i dati siano idonei, verificabili e coerenti con la metodologia dell’indice. Definisce inoltre i requisiti minimi delle procedure interne di sorveglianza e verifica che il contributore di dati deve mantenere quando la contribuzione proviene da una funzione di front office, con particolare attenzione ai conflitti di interessi e alla segregazione dei controlli. Per gli indici significativi, il regolamento consente una modulazione proporzionata degli obblighi, mentre per gli indici critici impone verifiche preventive più incisive prima della pubblicazione.

Norme tecniche di regolamentazione sulle modalità per assicurare che i dati usati per gli indici di riferimento siano idonei e verificabili e sulle procedure interne di sorveglianza e verifica dei contributori quando i dati provengono da una funzione di front office.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento critici e significativi, con esclusione espressa degli amministratori di indici di riferimento non significativi. Riguarda la verifica della qualità, verificabilità e conformità dei dati utilizzati per il calcolo dell’indice, nonché l’obbligo di far applicare ai contributori di dati procedure interne di controllo quando le contribuzioni provengono da funzioni di front office. È direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 25 gennaio 2019.

Norme tecniche di regolamentazione su dati idonei e verificabili per gli indici di riferimento

Il regolamento delegato (UE) 2018/1638 integra il regolamento (UE) 2016/1011 specificando come l’amministratore di un indice di riferimento debba assicurare che i dati utilizzati siano idonei, verificabili e coerenti con la metodologia dell’indice. La disciplina risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di rafforzare l’integrità del benchmark, soprattutto quando le contribuzioni provengono da una funzione di front office, situazione che comporta un rischio accresciuto di conflitti di interessi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli amministratori di indici di riferimento critici e significativi e non contempla gli amministratori di indici di riferimento non significativi. L’ambito materiale riguarda, da un lato, i controlli che l’amministratore deve poter svolgere sui dati impiegati per il calcolo dell’indice e, dall’altro, le procedure interne che il contributore di dati deve mantenere quando i dati sono forniti dalla funzione di front office. È previsto un approccio proporzionato, con facoltà di modulare alcuni obblighi in funzione delle caratteristiche dell’organizzazione del contributore e della rilevanza dei conflitti di interessi.

Verifiche sull’idoneità e verificabilità dei dati

L’articolo 2 impone all’amministratore di disporre di tutte le informazioni necessarie per verificare una serie di elementi rilevanti della contribuzione. In particolare, deve poter controllare:

  • l’autorizzazione del notificatore a fornire i dati per conto del contributore, secondo l’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011;
  • il rispetto del termine fissato per la trasmissione o selezione dei dati;
  • il formato richiesto dall’amministratore;
  • l’origine dei dati da una delle fonti ammesse dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/1011;
  • l’affidabilità della fonte;
  • la conformità dei dati alla metodologia dell’indice, inclusi moneta o unità di misura, termini e tipi di controparti;
  • il rispetto di eventuali soglie quantitative e regole qualitative previste dalla metodologia;
  • l’applicazione corretta della priorità tra diverse tipologie di dati;
  • la conformità di eventuale discrezionalità o giudizio alle regole della metodologia e alle politiche del codice di condotta.

Le verifiche devono essere svolte con regolarità. Per gli indici di riferimento critici, le verifiche relative all’autorizzazione del notificatore, al termine, al formato e alla fonte dei dati devono essere eseguite prima della pubblicazione o della messa a disposizione dell’indice.

Procedure interne di sorveglianza e verifica del contributore

L’articolo 3 definisce il contenuto minimo delle procedure interne che l’amministratore deve assicurare presso il contributore di dati quando i dati provengono da una funzione di front office. Il sistema di controllo è strutturato su tre livelli.

Il primo livello comprende una funzione interna responsabile del controllo preventivo dei dati prima della contribuzione, inclusa la verifica della convalida cui il contributore è soggetto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011, nonché della correttezza e integrità dei dati. Tale funzione deve anche verificare l’autorizzazione del notificatore e limitare l’accesso alle contribuzioni ai soli soggetti coinvolti nel processo, salvo esigenze di audit, indagine o altri obblighi legali.

Il secondo livello deve svolgere un riesame indipendente post-contribuzione per confermare integrità e accuratezza, istituire una procedura di segnalazione delle irregolarità con tutele per gli informatori, prevedere canali interni per la segnalazione di manipolazioni o tentativi di manipolazione, di inosservanza delle politiche sugli indici e di problemi operativi, assicurare la presenza fisica regolare di un addetto del secondo livello nell’area del front office, e mantenere la sorveglianza delle comunicazioni rilevanti tra il personale del front office e altri soggetti interni o esterni.

Il terzo livello deve essere indipendente dai primi due e svolgere verifiche periodiche sui controlli esercitati da essi. Inoltre, devono esistere procedure sul flusso di informazioni tra i tre livelli, sulla trasmissione periodica di informazioni all’alta dirigenza e sulla comunicazione all’amministratore, su richiesta, delle informazioni relative alle procedure interne del contributore.

Conflitti di interessi e segnalazione delle irregolarità

Una parte centrale della disciplina riguarda la prevenzione dei conflitti di interessi nelle contribuzioni provenienti dal front office. La politica sui conflitti deve prevedere l’identificazione e la divulgazione all’amministratore di conflitti effettivi o potenziali, la separazione netta dei compiti, la separazione fisica del personale coinvolto nella contribuzione, controlli efficaci sui flussi informativi, misure di emergenza in caso di interruzione temporanea dei controlli e misure per impedire influenze indebite.

Il regolamento richiede anche una procedura di segnalazione delle irregolarità che consenta al personale di denunciare problemi alla funzione di conformità o ad altre funzioni interne appropriate, con adeguate garanzie per gli informatori. Tale impianto è concepito per rafforzare l’integrità del benchmark e per far emergere tempestivamente irregolarità, manipolazioni o condotte suscettibili di compromettere l’indice.

Proporzionalità, deroghe e semplificazioni organizzative

Il regolamento riconosce all’amministratore un margine di adattamento, coerente con il principio di proporzionalità. Può infatti non applicare alcuni requisiti del secondo livello di controllo, in particolare la presenza fisica e taluni presidi sui flussi informativi, se la natura, la portata e la complessità dell’attività del contributore, la probabilità di conflitti di interessi e il livello di discrezionalità lo giustificano. Può inoltre autorizzare una struttura organizzativa più semplice, soprattutto per organizzazioni di piccole dimensioni, purché restino assicurati i compiti essenziali dei tre livelli di controllo, fatta salva l’eventuale deroga espressamente consentita.

Per gli indici di riferimento significativi, l’amministratore può limitare gli obblighi sui conflitti di interessi ai soli conflitti rilevanti, effettivi o potenziali.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. Trattandosi di regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo

Il regolamento non si applica agli amministratori di indici di riferimento non significativi. Le prescrizioni riguardano gli amministratori di indici di riferimento critici e significativi, nell’ambito dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1011.

Verifica dell’idoneità e verificabilità dei dati

L’amministratore deve disporre di tutte le informazioni necessarie per verificare, per quanto applicabili, autorizzazione del notificatore, rispetto del termine e del formato di contribuzione, origine da fonte ammessa, affidabilità della fonte, conformità alla metodologia (moneta/unità di misura, termini, controparti), rispetto delle soglie quantitative e qualitative, corretta priorità tra diverse tipologie di dati e conformità dell’eventuale discrezionalità o giudizio alle regole della metodologia e al codice di condotta. Le verifiche devono essere svolte regolarmente; per gli indici critici, le verifiche relative ai punti a), b), c) e d) devono essere effettuate prima della pubblicazione o della messa a disposizione dell’indice.

Procedure interne del contributore di dati

L’amministratore deve garantire che il contributore disponga di procedure interne di sorveglianza e verifica articolate almeno su tre livelli di controllo: primo livello con controllo preventivo dei dati, verifica dell’autorizzazione del notificatore e limitazione degli accessi; secondo livello con riesame indipendente post-contribuzione, procedura di segnalazione delle irregolarità, canali per segnalare manipolazioni o problemi operativi, presenza fisica di personale di controllo, sorveglianza delle comunicazioni e politica sui conflitti di interessi; terzo livello con verifiche periodiche sui controlli degli altri due livelli.

Politica sui conflitti di interessi e whistleblowing

Nel secondo livello deve essere istituita e mantenuta una politica sui conflitti di interessi che preveda l’identificazione e la divulgazione dei conflitti effettivi o potenziali, l’assenza di legami tra remunerazione del notificatore e valore dell’indice o delle specifiche notifiche, la separazione dei compiti e fisica tra personale coinvolto nella contribuzione e altro personale del front office, controlli sullo scambio di informazioni, misure di emergenza e divieto di influenze indebite. Deve inoltre essere prevista una procedura di segnalazione delle irregolarità con adeguate garanzie per gli informatori.

Deroghe e proporzionalità

L’amministratore può non applicare taluni requisiti del secondo livello di controllo, in particolare la presenza fisica e specifiche cautele sui flussi informativi, tenendo conto della natura, portata e complessità dell’attività del contributore, della probabilità di conflitto di interessi e del grado di discrezionalità nel processo di contribuzione. Può inoltre autorizzare una struttura di controllo più semplice, soprattutto per organizzazioni di piccole dimensioni, purché restino garantiti i compiti essenziali dei tre livelli di controllo. Per gli indici di riferimento significativi, gli obblighi sui conflitti di interessi possono essere limitati ai conflitti rilevanti, effettivi o potenziali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi finanziarigovernance societariaconflitti di interessi

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