Cassazione Civile, Sentenza n. 1629/2020 del 24/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
Il professionista aveva convenuto il Comune chiedendo il pagamento di 72.240 euro per l’attività di istruzione e definizione di pratiche di condono edilizio affidategli in forza di una convenzione del 5 maggio 1995. Il Comune aveva eccepito che la convenzione era valida soltanto fino al 31 dicembre 1995 e che le pratiche definite erano state consegnate nel febbraio 2004. Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, con sentenza n. 131/2011, aveva rigettato la domanda, ritenendo cessata la convenzione alla scadenza e negando sia il diritto ai compensi sia il diritto a ricevere le ulteriori pratiche non trasmesse. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 2217/2015, depositata il 14 maggio 2015, aveva rigettato l’appello e condannato il professionista alle spese. Con il primo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2237 c.c., il ricorrente sosteneva che il rapporto fosse proseguito per fatti concludenti oltre il 31 dicembre 1995: il Comune avrebbe continuato a trasmettergli pratiche fino a marzo 1996 e pagato le relative fatture, senza comunicare la cessazione dell’incarico. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 e 1370 c.c., contestava l’interpretazione dell’art. 6 della convenzione: il criterio dell’ordine di acquisizione al protocollo e della parità numerica tra i professionisti avrebbe imposto al Comune di affidare loro tutte le pratiche pendenti, anziché soltanto una parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto generico perché il ricorrente richiamava una copiosa documentazione senza identificare i singoli documenti né chiarirne la rilevanza; il rinvio alle pagine dell’atto di appello non soddisfaceva l’onere di specificità. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché l’interpretazione contrattuale è riservata al giudice di merito e il ricorrente non aveva trascritto nel motivo il testo della clausola invocata; inoltre, i criteri di ordine protocollare e parità numerica erano diretti a garantire trasparenza, ma non comportavano l’obbligo di affidare ai consulenti esterni la totalità delle pratiche pendenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.700 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. È stato inoltre dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2237 c.c.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2237 c.c. perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la pronuncia del Tribunale, che aveva escluso la possibilità del G. di invocare la risoluzione di una convenzione divenuta inefficace perchè scaduta.
La Corte dichiara inammissibile la censura senza decidere nel merito la questione della cessazione o prosecuzione dell’incarico; il passaggio riportato dà conto della questione dedotta, non di una specifica interpretazione dell’art. 2237 c.c.
artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 e 1370 c.c.
Va invero ribadito il principio secondo cui l’interpretazione del contratto costituisce terreno riservato al giudice di merito (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972) e può essere censurata soltanto nella misura in cui si alleghi una erronea sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo previsto dall’ordinamento.
L’interpretazione del contratto compete al giudice di merito; in cassazione può essere censurata soltanto allegando un errore di sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo, e la doglianza deve rispettare gli oneri di specificità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dell’art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.
In caso di rigetto di un ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dell’art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.
La disposizione ha inserito nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater, applicato dalla Corte per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto.
Massime di principio
- La censura in cassazione che si fonda su documenti prodotti nel giudizio di merito deve identificare i documenti rilevanti e spiegare la loro incidenza sulla doglianza; un rinvio generico agli atti o a pagine di un precedente atto processuale non soddisfa l’onere di specificità.
- L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere contestata in cassazione soltanto nei limiti in cui sia dedotto un errore riconducibile al paradigma normativo; la censura deve inoltre riportare con specificità la clausola contrattuale invocata.
- Una clausola che assegna pratiche secondo l’ordine di acquisizione al protocollo e secondo un criterio di parità numerica può perseguire esigenze di trasparenza, ma tali criteri non implicano, di per sé, un obbligo della pubblica amministrazione di affidare ai consulenti esterni tutte le pratiche pendenti.
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