Cassazione Penale, Sentenza n. 8559/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma per più profili: 1) eccezione di prescrizione dei reati (Heta Bardhi); 2) omessa o irregolare notifica dell'estratto della sentenza di primo grado agli imputati contumaci (Gjini Nikolin e Likaj Alfred); 3) carenza di specificità dei motivi di impugnazione e vizio motivazionale per presunta ripetizione pedissequa della motivazione di primo grado, mancata valutazione della presunzione di non colpevolezza e mancanza di nesso causale e elementi probatori per taluni capi (Myrtollari, Hoxha, Likaj); 4) contestazione del riconoscimento dell'aggravante dell' ingente quantitativo di stupefacente ai sensi dell'art. 80 DPR 309/90 (Myrtollari); 5) mancata concessione delle attenuanti generiche per alcuni ricorrenti; 6) deduzioni relative a eventuali nullità e ad altri profili di prova (intercettazioni, agganci di celle telefoniche, identificazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in parte favorevolmente ai ricorrenti e in parte rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi. In sintesi: 1) ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di Heta Bardhi sulla prescrizione; 2) ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di Gjini e Likaj relativo alla omessa notifica dell'estratto contumaciale, richiamando la consolidata giurisprudenza che consente la trattazione dell'appello promosso dal difensore e la sanatoria mediante atti come l'atto di concordato in appello; 3) ha dichiarato inammissibili per carenza di specificità numerosi motivi di Myrtollari, Hoxha e Likaj, perché non individuavano adeguatamente i passaggi motivazionali contestati; 4) ha ritenuto fondata la censura relativa al riconoscimento, per Myrtollari, dell'aggravante dell'art. 80 comma 2 DPR 309/90, poiché la Corte di merito aveva motivato l'aggravante solo richiamando il quantitativo sequestrato senza applicare i criteri di valutazione quantitativa e la valutazione concreta richiesta dalla giurisprudenza di legittimità; per questo motivo la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a quella circostanza aggravante e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; 5) ha annullato altresì la sentenza, limitatamente al capo A2, nei confronti di Hoxha Faslli e Likaj Alfred e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; 6) ha dichiarato inammissibili, nel resto, i ricorsi di Hoxha, Likaj e Myrtollari; 7) ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Heta Bardhi e Gjini Nikolin e li ha condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Complessivamente la Corte ha dunque accolto parzialmente i ricorsi con annullamenti limitati e rinvii, mentre ha respinto o dichiarato inammissibili le restanti censure.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Usato per contestare vizi di motivazione e vizio logico-giuridico della decisione di merito; la Corte ha applicato il principio che i motivi devono essere specifici e collegati ai passaggi motivazionali impugnati.
art. 157 c.p.
Riferito alla prescrizione; la Corte ha valutato termini e periodi di sospensione e ha escluso la maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata nel caso di Heta Bardhi.
art. 161 comma 4 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla notifica effettuata tramite PEC al difensore nel caso di imputati contumaci; la Corte ha ritenuto non decisiva l'omessa notifica all'eletto quando l'appello è stato esercitato dal difensore e successivamente sanato.
art. 102 c.p.p.
Riferimento alla figura del difensore come sostituto per la ricezione di atti; rilevante nella valutazione della regolarità delle notifiche.
art. 599-bis c.p.p.
Richiamato come esempio di atto (accordo/concordato in appello) che integra sanatoria di vizi processuali relativi alla notifica dell'estratto contumaciale.
art. 183 comma 1 lett. b) c.p.p.
Principio di sanatoria per l'avvalersi della facoltà cui era preordinato l'atto omesso o nullo; la Corte ha ritenuto che atti successivi possano sanare la nullità relativa.
art. 73 DPR 309/1990
Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti; la pronuncia richiama la necessità di correlare quantità e principio attivo alla qualificazione del fatto.
art. 80 comma 2 DPR 309/1990
Aggravante per ingente quantità di stupefacente; la Corte ha richiamato l'obbligo per il giudice di merito di motivare la qualificazione dell'ingente quantità con riferimento ai criteri giurisprudenziali e alla valutazione concreta, non limitandosi al mero dato quantitativo.
art. 62-bis c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che la loro esclusione è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se motivata congruamente.
Sentenza Sez. U n. 35258 del 24/05/2012 (Biondi)
Giurisprudenza chiave richiamata per il significato della nozione di 'ingente quantità' e per il criterio numerico (rapporto rispetto alle soglie tabellari) che il giudice deve considerare come parametro di riferimento, unitamente alla valutazione concreta.
Sez. U n. 14722 del 30/01/2020
Richiamata per confermare la validità, anche dopo modifiche legislative, dei criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valori massimi tabellari per l'individuazione dell'ingente quantità.
Massime di principio
- Eccezione di prescrizione: verificare con precisione i termini, le possibili sospensioni e calcolare la scadenza alla data della pronuncia impugnata; non assumere la prescrizione quale automatica senza dati temporali completi.
- Notifiche agli imputati contumaci: la mancata notifica dell'estratto contumaciale può non inficiare l'appello promosso dal difensore e può essere sanata da successivi atti processuali (es. atto di concordato in appello); tuttavia è fondamentale documentare la catena delle notifiche e dell'investitura del difensore.
- Specificità dei motivi in Cassazione: i ricorsi devono individuare chiaramente i passaggi motivazionali contestati e le ragioni di fatto e di diritto che li rendono viziati; motivi generici o rinvii vaghi al gravame di merito sono inammissibili.
- Aggravante per ingente quantità di stupefacente: il giudice di merito non può limitarsi a richiamare il quantitativo sequestrato; deve valutare il parametro numerico di riferimento (criteri Biondi e soglie tabellari) e motivare la valutazione concreta, poiché il mero superamento della soglia non è di per sé decisivo.
- Attenuanti generiche: la loro concessione o esclusione è valutazione di merito e può essere sottratta al sindacato di legittimità salvo motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; il ricorrente deve quindi dimostrare la carenza motivazionale o l'arbitrarietà.
- Nuovi motivi in Cassazione: i motivi nuovi depositati tardivamente sono inammissibili salvo stretta connessione con i motivi originari o eccezionale rilevanza; pianificare e presentare tutte le doglianze nei termini processuali.
- Valutazione degli elementi indiziari (intercettazioni, agganci di celle, identificazioni): il giudice deve esporre l'iter argomentativo che conduce dalla indicazione delle prove al convincimento finale; motivazione apparente o affermazioni assertive senza confronto critico possono determinare annullamento parziale.
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