Sentenza n. 1541/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate sulle istanze di accesso agli atti e ai dati personali presentate dal ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 11 dicembre 2024, 7 settembre 2025 e 20 settembre 2025, finalizzate alla conoscenza di eventuali comunicazioni del proprio nominativo a Interpol o ad altre forze di polizia estere ed il conseguente accertamento, ex art. 31 c.p.a., della fondatezza della pretesa attivata dall'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle istanze di accesso agli atti e ai dati personali relative a eventuali comunicazioni del nominativo del ricorrente a Interpol o ad altre forze di polizia estere
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia sulle istanze di accesso presentate l'11 dicembre 2024, il 7 settembre 2025 e il 20 settembre 2025, nonché l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna al pagamento dell'indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990 e la nomina di un commissario ad acta. L'Amministrazione ha riferito di non aver ricevuto la prima istanza e di avere, con nota del 19 dicembre 2025, comunicato al ricorrente le informative di polizia presenti nella Banca Dati interforze italiana. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di accesso, insistendo soltanto per l'indennizzo da ritardo e per le spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il TAR ha rilevato che il ricorso relativo alle istanze dell'11 dicembre 2024 e del 7 settembre 2025 era tardivo, perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 116 c.p.a.; quanto all'istanza del 20 settembre 2025, ha osservato che essa sarebbe stata inammissibile in quanto meramente reiterativa delle precedenti istanze non accolte. La questione residua riguardava quindi l'applicabilità dell'indennizzo da mero ritardo alle domande di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché l'Amministrazione aveva fornito riscontro e il ricorrente aveva ricevuto piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio. Ha rigettato la domanda di indennizzo da mero ritardo: in materia di accesso, il silenzio dell'Amministrazione equivale per legge a un rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. Tale silenzio qualificato non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, che esclude l'indennizzo nelle ipotesi di silenzio qualificato. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione dell'esito complessivo della controversia.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione e il relativo rito; sono stati invocati dal ricorrente per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere.
art. 116 c.p.a.
Il termine previsto per il giudizio in materia di accesso comporta l'inammissibilità del ricorso tardivamente proposto rispetto alle istanze dell'11 dicembre 2024 e del 7 settembre 2025.
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
In materia di accesso, il silenzio dell'Amministrazione equivale a un rigetto; si tratta pertanto di silenzio qualificato.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990
L'indennizzo da mero ritardo non si applica alle ipotesi di silenzio qualificato, tra cui rientra il silenzio sulle istanze di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, conseguente alla soddisfazione della pretesa durante il giudizio.
art. 10 l. n. 121/1981
È stata richiamata dall'Amministrazione quale normativa speciale disciplinante l'accesso ai dati contenuti nella Banca Dati interforze.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato in materia di accesso, l'Amministrazione fornisce il riscontro richiesto e il ricorrente dichiara di avere ricevuto piena soddisfazione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso.
- Il silenzio dell'Amministrazione su un'istanza di accesso, per espressa previsione dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, ha natura di rigetto e costituisce quindi silenzio qualificato.
- L'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 non è dovuto per il ritardo nella definizione di un'istanza di accesso, poiché il silenzio qualificato in materia di accesso è escluso dall'ambito applicativo dell'istituto.
- Un'istanza di accesso meramente reiterativa di precedenti istanze non accolte è inammissibile; inoltre, il ricorso proposto oltre il termine previsto dall'art. 116 c.p.a. è tardivo e inammissibile.
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