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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16025/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che, dopo averla assolta da uno dei capi perché il fatto non sussiste e aver rideterminato la pena, aveva confermato la condanna di primo grado per i capi relativi a falsità in documenti. Con il primo motivo deduceva vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il fatto dovesse essere ricondotto al falso grossolano, cioè a una falsità immediatamente percepibile da chiunque e quindi non penalmente rilevante nelle forme contestate. Con il secondo motivo lamentava la mancata rideterminazione della pena base nel minimo edittale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché aspecifico, manifestamente infondato e volto a una rivalutazione del merito: la sentenza impugnata aveva infatti accertato che i falsi erano emersi solo con l'intervento di esperti, circostanza incompatibile con il falso grossolano; inoltre non vi era travisamento della prova né difetto di confronto con la motivazione di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e carente di interesse, essendo già stata applicata la pena nel minimo assoluto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito nella parte in cui aveva mantenuto la responsabilità per i reati di falsità documentale contestati, con sola esclusione del capo per il quale la Corte d'appello aveva già assolto l'imputata perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti previsti dalla norma, anche sotto il profilo del travisamento della prova; non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio quando la motivazione sia logicamente congrua e immune dai vizi tipizzati.

  • art. 497-bis, comma 2, c.p.

    Norma incriminatrice relativa a uno dei capi di imputazione confermati nei merito.

  • art. 477 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati di falsità contestati.

  • art. 482 c.p.

    Norma che estende la punibilità ai fatti di falsità materiale commessi da privato in atto pubblico o scrittura privata, richiamata insieme all'art. 477 c.p. per il capo confermato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa lettura delle prove per ottenere una rivalutazione del merito, se la motivazione della sentenza impugnata è completa e non presenta i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La qualificazione del fatto come falso grossolano è esclusa quando l'accertamento della falsità richiede competenze tecniche o l'intervento di esperti, poiché in tal caso la falsità non è immediatamente riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei soggetti cui il documento può essere esibito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Un motivo sulla pena è inammissibile per carenza di interesse quando la decisione di merito ha già applicato la sanzione al minimo assoluto o comunque nel limite più favorevole dedotto dal ricorrente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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