Sentenza del 09/05/2016 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - cartella di pagamento - comunicazione di irregolarità - rateazione ed estinzione anticipata del debito confermata dall'Ufficio - successiva emissione di cartella per decadenza dalla rateazione per carente versamento di interessi - riconoscimento da parte dell'Ufficio della debenza di interessi limitatamente a quelli dovuti con la rata complessiva - sgravio parziale della cartella e delle sanzioni - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Ufficio, in sede di reclamo, riconosceva il proprio errore e disponeva lo sgravio parziale della cartella: venivano eliminati gli interessi e le sanzioni non dovuti, mantenendo soltanto gli interessi effettivamente dovuti in relazione alla rata complessiva conclusiva. La Commissione tributaria riteneva corretta tale definizione, considerando legittimo il residuo richiesto, e compensava le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto una comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dell'anno 2007 e aveva ottenuto la rateazione del debito in venti rate. Dopo aver pagato la quattordicesima rata, aveva versato in un'unica soluzione l'intero debito residuo e, su sua richiesta, l'Ufficio aveva confermato l'estinzione del debito. Successivamente era stata però emessa una cartella per il mancato pagamento di interessi, con applicazione delle sanzioni. Il contribuente contestava la cartella, ritenendo di aver correttamente adempiuto sulla base della conferma ricevuta dall'Ufficio.
Massime di principio
- La conferma dell'Ufficio sull'estinzione del debito può incidere sulla debenza di sanzioni e interessi, soprattutto quando il contribuente abbia fatto affidamento in buona fede su un'indicazione ufficiale errata.
- L'errore dell'Amministrazione non elimina necessariamente il tributo o gli interessi oggettivamente dovuti: può invece giustificare lo sgravio delle sanzioni e degli importi non correttamente calcolati.
- In caso di estinzione anticipata di una rateazione, occorre verificare il calcolo degli interessi maturati fino alla data del pagamento e quelli eventualmente inclusi nella rata conclusiva; il pagamento del capitale residuo non implica automaticamente l'azzeramento di ogni interesse.
- Quando l'Ufficio riconosce il proprio errore e riduce parzialmente la pretesa, il contribuente deve contestare specificamente anche il residuo importo, dimostrando perché non sarebbe dovuto.
- Il comportamento incolpevole del contribuente, determinato da informazioni errate dell'Amministrazione, può escludere o ridurre le sanzioni, ma non necessariamente impedisce la riscossione dell'importo principale o degli interessi effettivamente dovuti.
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