Cassazione Civile, Ordinanza n. 34341/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, riformando il primo grado, aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e confermato un'intimazione di pagamento relativa a Irap, Irpef e Iva per l'anno 2006. La controversia nasceva dall'opposizione all'intimazione di pagamento notificata nel 2018, collegata a una cartella del 2011. Nel merito, il contribuente aveva dedotto prescrizione quinquennale, omessa o nulla notificazione della cartella e degli atti presupposti, nullità per omissioni informative e abuso del processo. In cassazione articolava cinque motivi: 1) nullità della costituzione dell'agente della riscossione per difetto di procura alle liti, perché il funzionario che aveva conferito il mandato al difensore avrebbe dovuto dimostrare il proprio potere rappresentativo e non era stata prodotta la procura notarile; 2) ulteriore violazione delle norme sulla rappresentanza processuale e conseguente nullità dell'appello; 3) violazione delle norme sulle impugnazioni per asserita genericità dell'appello, poiché la questione della notificazione della cartella e dell'interruzione della prescrizione non sarebbe stata ritualmente riproposta; 4) violazione delle regole su onere della prova e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che l'appellante avrebbe dovuto riproporre la prova della notifica della cartella e che la CTR avrebbe deciso su una questione non devoluta; 5) nullità della notificazione della cartella del 2011, per irregolarità della procedura eseguita ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. e per mancanza di prova della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto che, poiché il potere di rappresentanza processuale dell'ente derivava da un atto non soggetto a pubblicità legale, e il contribuente aveva tempestivamente contestato la legittimazione del funzionario che aveva rilasciato la procura al difensore, gravava sull'agente della riscossione l'onere di provare l'esistenza di tale potere. Tale prova non era stata fornita, neppure mediante produzione documentale consentita in cassazione, in particolare per l'assenza della procura notarile richiamata. I motivi relativi alla prescrizione e alla notificazione della cartella sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi la presenza degli atti richiamati in sentenza e, se del caso, dia applicazione all'art. 182, comma 2, c.p.c.; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
richiamato dalle parti in relazione alla richiesta di condanna per abuso del processo, ma non decisivo nella soluzione finale perché i relativi profili sono rimasti assorbiti.
art. 83 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la validità della procura alle liti dell'ente.
art. 182 c.p.c.
il giudice di rinvio dovrà, se ne ricorrono i presupposti, dare attuazione al potere di regolarizzazione del difetto di rappresentanza/assistenza processuale.
art. 12 D.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla costituzione in giudizio dell'ente nel processo tributario.
art. 13 D.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla costituzione in giudizio dell'ente nel processo tributario.
art. 11 D.lgs. 546/1992
evocato per la disciplina della rappresentanza in giudizio delle parti nel processo tributario.
art. 82 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina del patrocinio e della rappresentanza processuale.
art. 342 c.p.c.
richiamato per sostenere la genericità dell'appello.
art. 346 c.p.c.
richiamato per sostenere la mancata riproposizione di questioni e domande.
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta ultrapetizione o decisione su questioni non devolute.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione della prova della notificazione.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla notificazione e sui poteri rappresentativi.
art. 139 c.p.c.
richiamato per censurare la procedura notificatoria della cartella.
art. 140 c.p.c.
richiamato per contestare la ritualità della notificazione per irreperibilità relativa.
art. 48 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione alla notifica e alle formalità processuali.
L. n. 890 del 1982
richiamata per la disciplina della raccomandata informativa nella notificazione.
art. 2948 c.c.
richiamato nel contraddittorio sulla durata della prescrizione dei crediti erariali, ma non decisivo nel dispositivo finale.
art. 360 c.p.c.
norma processuale evocata come base formale dei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando il potere di rappresentanza processuale di una persona giuridica deriva da un atto interno non soggetto a pubblicità legale, chi lo invoca deve provarne l'esistenza se la controparte contesta tempestivamente la legittimazione del conferente della procura.
- La contestazione della procura alle liti può determinare l'onere, per la parte costituita, di produrre la documentazione che dimostri la catena dei poteri rappresentativi; in difetto, il mandato difensivo risulta invalido e l'atto processuale conseguente è suscettibile di caducazione.
- Nel processo tributario, una censura fondata sulla mancanza di prova del potere rappresentativo non può essere superata da mere affermazioni difensive: occorre un riscontro documentale specifico, anche mediante produzione consentita in cassazione se ammissibile.
- Le ulteriori questioni di merito, come prescrizione del credito e regolarità della notifica della cartella, restano assorbite quando il giudizio venga definito per un vizio preliminare di rappresentanza processuale dell'appellante.
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