Sentenza n. 13636/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI – Ambasciata in Pakistan sull’istanza di rilascio di visto per lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la fissazione dell'appuntamento ha eliminato l'interesse attuale del ricorrente alla pronuncia sul silenzio. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della notoria situazione dei flussi amministrativi presso la sede diplomatica interessata.
Atto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito della fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La disposizione è richiamata implicitamente quale base dell'azione contro il silenzio; il giudizio è stato dichiarato improcedibile perché, a seguito della fissazione dell'appuntamento, è sopravvenuta la carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione compie un'attività procedimentale idonea a soddisfare l'interesse attuale del ricorrente, quale la fissazione dell'appuntamento necessario all'avvio o alla prosecuzione del procedimento amministrativo.
- La situazione dei flussi amministrativi presso una sede diplomatica può giustificare la compensazione delle spese di lite quando il giudice la ritenga notoria e rilevante ai fini della regolazione delle spese.
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