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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16225/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti della società poi fallita, con recupero a tassazione, ai fini IRAP, di costi qualificati dall’Ufficio come costi per lavoro dipendente e quindi non deducibili, e, ai fini IVA, della detrazione ritenuta indebita dell’imposta addebitata dal somministratore di manodopera, perché relativa a operazioni passive considerate non imponibili in quanto riconducibili a costi del personale. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’impugnazione dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 56, 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe esaminato una questione non riproposta dalla parte vittoriosa in primo grado mediante appello incidentale condizionato; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., contestando che la CTR avesse erroneamente addossato all’Ufficio la prova piena della somministrazione fraudolenta di manodopera, nonostante gli indizi dedotti dall’Amministrazione e la mancata giustificazione economica delle operazioni da parte della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario l’appellato vittorioso in primo grado non ha un onere di specifica contestazione dei motivi di appello, ma solo l’onere di riproporre le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate; nel caso concreto la società aveva effettivamente riproposto le proprie difese nelle controdeduzioni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, nella sostanza, a censurare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività sottratta al sindacato di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che, in materia di operazioni abusive/elusive, spetta all’Amministrazione finanziaria provare sia il disegno elusivo sia le modalità di manipolazione degli schemi negoziali. L’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché le difese riproposte dall’appellata non integravano nuove eccezioni in senso tecnico.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso fondato sulla nullità della sentenza per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; l’onere grava sull’appellato, non sull’appellante.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel contesto del processo tributario per escludere un onere di specifica contestazione dei motivi d’appello a carico della parte vittoriosa in primo grado.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in analogia per affermare che la riproposizione delle questioni non accolte è onere dell’appellato, pena la rinuncia implicita.

  • art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata per la disciplina delle operazioni elusive; la Corte ribadisce che l’Amministrazione deve provare il disegno elusivo e la manipolazione degli schemi negoziali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere probatorio in materia tributaria e per affermare che l’onere della prova dell’abuso/elusione grava sull’Amministrazione finanziaria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova per presunzioni; la valutazione degli indizi è riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla parte contribuente nel processo di merito come parametro della doglianza sull’adeguatezza motivazionale dell’avviso.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato come base del recupero a tassazione ai fini IRAP dei costi qualificati come costi per lavoro dipendente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come fonte dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il meccanismo del contributo unificato cui si collega l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di formulare una specifica confutazione di tutti i motivi di appello dell’avversario; il suo onere è riproporre espressamente le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, altrimenti si intendono rinunciate.
  • L’onere di riproposizione previsto dall’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 riguarda le questioni non decise perché assorbite o comunque non espressamente accolte, non le domande o eccezioni espressamente respinte, per le quali l’unica alternativa è l’impugnazione o l’acquiescenza.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare, sotto veste di violazione di legge, una mera richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, compresa la valutazione di indizi e presunzioni.
  • In tema di operazioni abusive o elusive, spetta all’Amministrazione finanziaria provare sia l’esistenza di un disegno elusivo sia le concrete modalità di manipolazione o alterazione degli schemi negoziali; il mero risparmio d’imposta non basta se l’operazione è giustificabile anche economicamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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