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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13224/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione in carcere nel periodo 16/02/2010 - 18/02/2015 (1.818 giorni). Stolfi era stato gravemente indiziato per reati associativi (art. 416‑bis c.p.) ma assolto con formula "per non avere commesso il fatto". La Corte d'Appello di Salerno aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente una condotta ostativa caratterizzata da colpa grave (anche dolo eventuale), consistente nelle frequenti e ambigue frequentazioni con soggetti coinvolti in attività illecite riconducibili allo scisma della cosca "Basilischi" (in particolare la compresenza di legami con Antonio Cossidente): dichiarazioni di collaboratori, testimonianza della compagna di un collaboratore, intercettazioni ambientali, presunto ruolo di "cassiere" per proventi di spaccio, oltre a precedenti penali e misura di prevenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza di rigetto della Corte d'Appello di Salerno. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la valutazione secondo cui le frequentazioni ambigue e la condotta del ricorrente potevano oggettivamente creare la falsa apparenza del reato e dunque integrare una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze per euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la causa ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione: il diritto all'indennizzo è escluso quando l'incolpato abbia contribuito con dolo o colpa grave a determinare l'adozione della misura cautelare. La Corte ha applicato questo principio valutando la condotta ex ante del ricorrente.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Reato associativo di stampo mafioso: da cui il ricorrente era gravemente indiziato e poi assolto per "per non avere commesso il fatto"; la sentenza di merito ha escluso la mafiosità dell'associazione, ma la Corte della riparazione ha comunque valutato le frequentazioni e i legami come idonei a creare apparenza del reato.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. Unite e sezioni penali della Cassazione)

    es. Sez. Un. n. 51779 del 28.11.2013 (Nicosia); Sez. 4, sent. n. 850 del 28/09/2021, ecc.

    Principio secondo cui l'azione di riparazione è autonoma rispetto al giudizio penale e richiede la verifica se la condotta dell'imputato abbia ex ante contribuito, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza del reato. Frequentazioni ambigue con soggetti contigui all'ambiente criminale possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel merito (anche con la formula "per non avere commesso il fatto") non garantisce automaticamente il diritto all'equa riparazione: va sempre valutata l'eventuale responsabilità ex ante dell'interessato nel creare l'apparenza del reato.
  • Per escludere l'indennizzo è sufficiente dimostrare che la condotta dell'imputato, per grave negligenza, imprudenza o consapevolezza, abbia oggettivamente potuto indurre l'autorità a disporre la misura cautelare; frequenti e ambigue frequentazioni con soggetti criminali sono elementi idonei a fondare tale valutazione.
  • Il giudizio sul diritto all'indennizzo è autonomo rispetto al processo penale e si concentra sulla relazione di causa‑effetto tra il comportamento dell'imputato e la falsa apparenza delittuosa che ha portato alla custodia cautelare.
  • Elementi come dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, testimonianze di terzi e precedenti personali possono essere valutati dal giudice della riparazione anche se non hanno portato a una condanna nel processo penale, purché siano ritenuti idonei, oggettivamente, a configurare la colpa grave.
  • Per chi chiede l'indennizzo: è strategico allegare e documentare puntualmente le prove a discolpa (sentenze, informative negative sulla credibilità di testi, elementi che smentiscano i legami contestati) e sollevare contestazioni sulla attendibilità delle fonti che hanno originato i sospetti; tuttavia la mera contestazione della credibilità non esclude automaticamente la valutazione negativa se permangono altre evidenze oggettive di frequentazioni.

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