Cassazione Penale, Ordinanza n. 04664/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse adeguatamente risposto alla tesi dell'uso personale, valorizzando elementi convergenti in senso contrario e disattendendo credibilmente le dichiarazioni dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente ritenuto destinato allo spaccio. Nel ricorso ha sostanzialmente reiterato le deduzioni già svolte in appello, sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse destinata a uso esclusivamente personale. La Corte di cassazione rileva che il ricorso si limita a riproporre una diversa lettura del fatto, già esaminata e disattesa dal giudice di merito sulla base di molteplici circostanze convergenti, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La contestazione concerne la detenzione di stupefacente in una prospettiva di destinazione allo spaccio, contrapposta alla dedotta destinazione a uso personale; la valutazione della Corte di merito, richiamata dalla Cassazione, è ritenuta immune da vizi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione di doglianze in fatto già dedotte in appello, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
- Quando il giudice di merito valorizza più circostanze convergenti per affermare la destinazione allo spaccio di stupefacente, la mera prospettazione dell'uso personale non è sufficiente se non accompagnata da censure davvero idonee a scardinare la motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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