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Ordinanza

Ordinanza del 15/05/2018 n. 11800 - Corte di Cassazione

Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - Notifica della cartella di pagamento - Mancata impugnazione nel termine per proporre l'opposizione - Trasformazione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia, confermando che la mancata opposizione a una cartella di pagamento rende il credito irretrattabile, ma non trasforma il termine di prescrizione breve applicabile al credito in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c. La conversione può verificarsi soltanto in presenza di un titolo giudiziale definitivo. Per le sanzioni amministrative stradali resta quindi applicabile la prescrizione quinquennale prevista dalla L. n. 689/1981, art. 28, richiamato dall’art. 209 del Codice della strada.

Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e mancata impugnazione della cartella di pagamento: esclusione della conversione del termine breve in prescrizione decennale.

Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e mancata impugnazione della cartella

La decisione riguarda gli effetti della mancata impugnazione di una cartella di pagamento o di altro atto di riscossione coattiva sulla durata del termine di prescrizione del credito sottostante. La Corte di cassazione conferma che la definitività della cartella per mancata opposizione non comporta la conversione dell’eventuale termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c.

Vicenda processuale

L.A. ha convenuto davanti al Giudice di pace di Taranto Equitalia Sud s.p.a. e la Prefettura di Taranto, chiedendo l’annullamento di un preavviso di fermo amministrativo. Il Giudice di pace ha accolto la domanda.

Equitalia Sud ha proposto appello. Con sentenza del 2 agosto 2016, il Tribunale di Taranto ha rigettato l’impugnazione, ritenendo prescritte le pretese relative a cartelle di pagamento riguardanti sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Il Tribunale ha affermato che:

  • la prescrizione applicabile era quella quinquennale prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, richiamato dall’art. 209 del Codice della strada;
  • la prescrizione decennale poteva derivare soltanto da una sentenza di condanna passata in giudicato, ai sensi dell’art. 2953 c.c.;
  • la definitività della cartella di pagamento, conseguente alla mancata opposizione, non era equiparabile a un titolo giudiziale definitivo.

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il relatore ha ravvisato una manifesta infondatezza del ricorso e il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte.

Motivo del ricorso e questione giuridica

La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2496 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo Equitalia, dalla notifica della cartella di pagamento non si sarebbe più dovuto fare riferimento al termine prescrizionale proprio del credito iscritto a ruolo, ma alla prescrizione ordinaria decennale.

A sostegno della propria tesi, la ricorrente ha richiamato anche il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che contiene un riferimento alla prescrizione decennale.

Principio affermato dalla Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha ribadito il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o, più in generale, di riscossione coattiva produce esclusivamente l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito.

Tale scadenza non determina invece la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto per il credito in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.

La conversione del termine prescrizionale può operare soltanto quando il credito sia riconosciuto da un titolo giudiziale divenuto definitivo. Un atto della riscossione non impugnato, pur diventando non più contestabile quanto alla debenza del credito, non è assimilabile a una sentenza passata in giudicato.

Ambito di applicazione del principio

Il principio si applica a tutti gli atti, indipendentemente dalla loro denominazione, attraverso i quali si procede alla riscossione mediante ruolo o alla riscossione coattiva di crediti, tra cui:

  • crediti degli enti previdenziali;
  • entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie;
  • crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali;
  • sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie o amministrative;
  • ulteriori crediti soggetti a riscossione mediante ruolo o riscossione coattiva.

Ne consegue che, quando la legge prevede per il credito una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine per proporre opposizione contro la cartella o contro l’atto di riscossione non consente di applicare l’art. 2953 c.c.

L’eccezione è rappresentata dalla presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada

Nel caso esaminato, le cartelle riguardavano sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Per tali crediti, il Tribunale ha applicato il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, richiamato dall’art. 209 del Codice della strada.

La mancata opposizione delle cartelle non ha quindi trasformato tale termine quinquennale in un termine decennale. La cartella non opposta ha reso irretrattabile il credito, ma non ne ha modificato il regime prescrizionale sostanziale.

Irrilevanza del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6

La Corte ha richiamato Cass., Sezioni Unite, 17 novembre 2016, n. 23397, precisando che il riferimento alla prescrizione decennale contenuto nel D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, non è idoneo a modificare il principio sopra esposto.

Secondo la Corte, tale disposizione non consente di ritenere automaticamente decennale la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo dopo la notifica della cartella o dopo la mancata impugnazione della stessa.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

Non sono state liquidate spese per il giudizio di cassazione, poiché la parte intimata non ha partecipato al giudizio.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. L’obbligo è stato disposto ai sensi:

  • dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
  • dell’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228;
  • in relazione all’importo dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Esito e date della decisione

Il ricorso è stato rigettato. La decisione è stata assunta a Roma il 7 marzo 2018 e depositata in cancelleria il 15 maggio 2018.

Il principio centrale è che la mancata opposizione della cartella determina l’irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale. Tale conversione è ammessa soltanto in presenza di un provvedimento giudiziale definitivo.

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