Cassazione Civile, Ordinanza n. 21433/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento alla società estinta e al socio, contestando maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2006, con recupero di IRES, IRAP e IVA nei confronti della società e, separatamente, maggiori redditi personali del socio in base alla presunzione di distribuzione degli utili occulti propria delle società a ristretta base partecipativa. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti sostenendo, da un lato, di non poter essere destinatario dell'accertamento relativo alla società estinta e, dall'altro, che la illegittimità dell'accertamento societario travolgeva anche quello a lui personale. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi ritenendo, in sintesi, che l'Ufficio dovesse provare la successione del socio, l'avvenuta percezione di beni in liquidazione e l'esistenza stessa del credito erariale. In cassazione l'Agenzia denunciava la violazione degli artt. 2495 c.c., 65 d.P.R. 600/1973, 36 d.P.R. 602/1973, 44 TUIR e 7 L. 212/2000, sostenendo che: la cancellazione della società produce successione ex lege dei soci nei rapporti pendenti; la responsabilità del socio per debiti fiscali non dipende dalla prova dell'avvenuta ricezione di beni ai fini della legittimazione passiva, ma solo dalla misura della responsabilità; per le società a ristretta base è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili, con onere della prova contraria in capo al contribuente; l'accertamento verso il socio non cade per effetto della sola estinzione della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi del ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana perché ha applicato principi ritenuti erronei sulla legittimazione dei soci, sui limiti della loro responsabilità e sulla derivazione dell'accertamento personale da quello societario. La causa è stata rinviata ad altra sezione della medesima Commissione regionale per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società determina l'estinzione dell'ente e il trasferimento ai soci dei rapporti obbligatori non definiti; il limite della responsabilità dei soci opera nei confronti del creditore, ma non esclude la loro legittimazione a ricevere l'accertamento quale successori della società estinta.
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Gli atti possono essere notificati ai successori della società estinta; la norma è richiamata per sostenere che la notifica ai soci è valida anche senza previa prova di ulteriori presupposti fattuali.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
I soci rispondono nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione, salvo maggiori responsabilità civilistiche; l'Ufficio può agire in via sussidiaria nei loro confronti, ma deve eventualmente provare il presupposto della responsabilità quando contesta la distribuzione dell'attivo.
art. 44 TUIR
Negli accertamenti relativi a società a ristretta base partecipativa opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti, salvo prova contraria del contribuente.
art. 7 L. 212/2000
È evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa un'autonoma ratio su tale disposizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 110 c.p.c.
Richiamato per affermare la successione processuale dei soci nei rapporti della società estinta.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
La Corte esclude l'inammissibilità del ricorso per asserita conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione dell'ente, ma non l'estinzione dei rapporti obbligatori pendenti: tali rapporti si trasferiscono ai soci, che subentrano nella legittimazione processuale e possono essere destinatari degli atti impositivi relativi a tributi riferiti a periodi anteriori all'estinzione.
- Nei confronti dei soci di società estinta, la limitazione della responsabilità a quanto ricevuto in sede di liquidazione incide sulla misura dell'eventuale pretesa creditoria, non sulla validità dell'avviso di accertamento né sulla legittimazione passiva del socio a riceverlo.
- Quando l'Amministrazione contesta ricavi extracontabili di una società a ristretta base partecipativa, opera la presunzione di distribuzione degli utili ai soci; spetta a questi ultimi fornire la prova contraria, dimostrando l'accantonamento o il reinvestimento degli utili o la propria estraneità alla gestione, nei limiti in cui ne facciano valere l'irrilevanza fiscale.
- L'accertamento emesso nei confronti del socio per redditi personali derivanti dalla partecipazione sociale non è travolto automaticamente dalla sorte dell'accertamento societario: il socio può contrastarlo contestando la pretesa sostanziale e fornendo prova contraria, ma non invocando solo la cancellazione della società.
- In tema di società a ristretta base, il fatto noto su cui poggia la presunzione di distribuzione non è la mera ricostruzione induttiva di maggiori redditi, bensì la struttura partecipativa ristretta e il conseguente vincolo di controllo reciproco tra i soci.
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