Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21441/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice d'appello)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati ritenuti responsabili, in secondo grado, di numerosi episodi di cessione di cocaina contestati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena, ma non ha riconosciuto la fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73. Uno dei due imputati ha inoltre chiesto il bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla recidiva. Nel ricorso per cassazione gli imputati hanno censurato: 1) il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, deducendo che ne ricorressero i presupposti; 2) il trattamento sanzionatorio; 3) solo per uno degli imputati, il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. È stata anche depositata memoria nell'interesse di entrambi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse affrontato in modo completo e logico tutte le questioni riproposte, con motivazione solida, adeguata e priva di manifesta illogicità. Quanto all'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, ha valorizzato la pluralità dei capi di imputazione, la ripetitività delle cessioni di cocaina in continuazione, la protrazione della condotta per circa due anni, la limitata area territoriale di riferimento, nonché la capacità organizzativa e la stabilità del rifornimento del mercato, elementi incompatibili con una condotta occasionale e di minore gravità. La doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta generica, perché non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva già riconosciuto le attenuanti generiche, applicato la pena base al minimo edittale e contenuto gli aumenti per continuazione. Anche la censura sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è stata giudicata inammissibile, poiché sorretta solo da un argomento fattuale generico e comunque priva di confronto con la motivazione d'appello, fondata sull'equivalenza alla luce di tre precedenti specifici. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie lieve è esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore complessivo, desumibile da pluralità di episodi, protrazione nel tempo, organizzazione e stabile capacità di approvvigionamento del mercato; non è sufficiente un richiamo generico alla modesta portata del fatto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L'ipotesi attenuata non ricorre se la condotta di cessione è seriale, continuata, di durata significativa e inserita in un contesto organizzato e non occasionale.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte d'appello aveva correttamente applicato il trattamento sanzionatorio sulla base di pena base al minimo edittale e aumenti contenuti per continuazione, con riconoscimento delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La fattispecie lieve in materia di stupefacenti va esclusa quando il dato complessivo della condotta evidenzi pluralità di episodi, continuità temporale, organizzazione dell'attività e stabile inserimento nel mercato illecito; il giudizio non può essere fondato su singoli episodi isolati ma sulla valutazione globale del fatto.
  • Una censura in cassazione sul mancato riconoscimento della lieve entità è inammissibile se non si confronta con la motivazione di merito e si limita a contestazioni apodittiche o generiche.
  • Il trattamento sanzionatorio è insindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo la scelta della pena base, l'applicazione delle attenuanti e gli aumenti per continuazione.
  • La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva richiede una specifica critica alla motivazione che abbia disposto l'equivalenza; un motivo generico sulla modesta gravità del fatto non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.