Sentenza n. 2820/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 7 marzo 2023 di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per patologia degenerativa della colonna vertebrale, nonché parere negativo del Comitato di verifica del 28 aprile 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato dal 1989, ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la richiesta di riconoscimento della dipendenza dal servizio e dell’equo indennizzo per cervico-unco-artrosi, spondilo-artrosi dorso-lombare e discopatie multiple cervicali e lombari, patologia diagnosticata dalla Commissione medica ospedaliera e classificata nell’ottava categoria della tabella A. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità della valutazione tecnica, perché il Comitato di verifica non avrebbe adeguatamente considerato le mansioni svolte: piantonamento, vigilanza, ordine pubblico, uso dell’equipaggiamento individuale e trasporto o movimentazione di materiali. Ha inoltre lamentato l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e il recepimento passivo del parere del Comitato senza richiesta di riesame ai sensi dell’art. 14 d.P.R. 461/2001. In via ulteriore, ha chiesto al giudice di accertare direttamente la dipendenza dell’infermità dal servizio e di riconoscere l’equo indennizzo.
La decisione
La domanda di diretto accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio e di riconoscimento dell’equo indennizzo è stata dichiarata inammissibile: la valutazione causale appartiene alla discrezionalità tecnica degli organi medico-legali e il giudice può sindacare attendibilità, istruttoria, esattezza dei fatti e coerenza del giudizio, ma non sostituire una propria valutazione medico-legale a quella amministrativa. La domanda di annullamento è stata respinta. La verificazione ha confermato la diagnosi, ma ha escluso un rapporto causale o concausale efficiente e determinante con il servizio: la ricostruzione delle mansioni non ha evidenziato un’esposizione continuativa, intensa e qualificata a sovraccarico biomeccanico; mancavano uno specifico trauma o microtraumatismi ripetuti documentati, mentre erano presenti fattori eziologici alternativi, quali il processo degenerativo connesso all’età e la pregressa obesità o marcato sovrappeso. La possibile manifestazione o accentuazione dei sintomi durante il servizio non basta se il lavoro non ha avuto efficacia causale o concausale efficiente e determinante. Il giudizio del Comitato è stato ritenuto attendibile e non contraddittorio rispetto alla diagnosi e alla classificazione tabellare della Commissione medica ospedaliera, che hanno oggetto e finalità diversi: la classificazione misura la menomazione, ma non dimostra la dipendenza dal servizio. È stata respinta anche la censura relativa al mancato riesame del parere: l’Amministrazione doveva conformarsi al giudizio del Comitato e non ricorrevano specifici elementi per sollecitarne motivatamente la revisione. Quanto al preavviso di rigetto, il procedimento era soggetto all’art. 10-bis l. 241/1990, ma l’omissione non ha determinato annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, poiché, in base agli accertamenti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso e la ricorrente non aveva indicato elementi fattuali decisivi ulteriori. La ricorrente è stata condannata a pagare € 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, per le spese di giudizio, nonché il compenso e le spese del verificatore, con rimborso delle eventuali somme anticipate dall’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il procedimento diretto al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo, essendo avviato su istanza di parte e non essendo gestito da un ente previdenziale, è soggetto all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Il preavviso di rigetto si applica al procedimento su istanza di parte per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, quando il procedimento non è gestito da un ente previdenziale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non ha, pertanto, impedito la considerazione di circostanze rilevanti e, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241 del 1990, non comporta l’annullamento del provvedimento impugnato, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
La mancata comunicazione del preavviso non comporta l’annullamento quando, considerate le circostanze rilevanti e gli accertamenti svolti, risulta che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 14 d.P.R. 461/2001
Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001, essa è tenuta a conformarsi al giudizio del Comitato, salva la facoltà di sollecitarne motivatamente il riesame in presenza di specifici elementi che ne evidenzino l’incompletezza o l’inattendibilità.
L’Amministrazione deve conformarsi al giudizio del Comitato di verifica, ma può sollecitarne motivatamente il riesame quando specifici elementi ne evidenzino incompletezza o inattendibilità.
Massime di principio
- La dipendenza di un’infermità da causa di servizio è oggetto di valutazione tecnico-discrezionale degli organi medico-legali. Il giudice amministrativo può verificare l’attendibilità del procedimento valutativo, la completezza dell’istruttoria, l’esatta rappresentazione dei fatti e la coerenza delle conclusioni, ma non può sostituire a quella amministrativa una propria valutazione medico-legale; perciò la pretesa al riconoscimento diretto in giudizio non è configurabile come diritto soggettivo autonomamente accertabile.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede che il servizio abbia avuto efficacia causale o concausale efficiente e determinante nell’insorgenza dell’infermità; la mera occasione di manifestazione o accentuazione dei sintomi non è sufficiente.
- La diagnosi e la classificazione tabellare dell’infermità da parte della Commissione medica ospedaliera non dimostrano, da sole, la dipendenza dal servizio: l’accertamento diagnostico e della menomazione è distinto dalla valutazione causale demandata al Comitato di verifica.
- Nel procedimento, avviato su istanza di parte, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo si applica l’art. 10-bis l. 241/1990; tuttavia, l’omissione del preavviso non determina annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, quando risulta che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- L’Amministrazione è tenuta a conformarsi al giudizio del Comitato di verifica e non deve chiederne automaticamente il riesame; può sollecitarlo motivatamente in presenza di specifici elementi che ne mettano in dubbio completezza o attendibilità.
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