Cassazione Penale, Ordinanza n. 19789/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto a carico della ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo idoneo a incidere sulla decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello di condanna per evasione, limitando il ricorso al trattamento sanzionatorio. In particolare, ha censurato l'omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla contestata recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza territoriale, che aveva già esaminato in modo puntuale e logico gli apprezzamenti di merito sulla questione.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
reato di cui all' art. 385 cod. pen.
Indica il reato oggetto della sentenza impugnata, ossia l'evasione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente attraverso il riferimento alle circostanze attenuanti; il ricorso lamentava l'omesso giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva.
art. 99 c.p.
Richiamato implicitamente attraverso il riferimento alla contestata recidiva oggetto del giudizio di bilanciamento.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non censura in modo puntuale gli apprezzamenti di merito espressi dal giudice di appello.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la censura sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva deve misurarsi con il percorso argomentativo seguito dal giudice territoriale; in difetto, il motivo non è scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di condanna e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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