Sentenza del 14/06/2016 n. 5210 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Obbligatorietà - Atto impositivo emesso senza contraddittorio preventivo - Invalidità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo comporta l'invalidità dell'atto impositivo. La scadenza imminente del termine per l'accertamento non esonera l'Amministrazione dal rispettare il diritto del contribuente di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione sfavorevole.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'atto impositivo emesso senza un previo contraddittorio, sostenendo che avrebbe dovuto essere preventivamente invitato a confrontarsi con il fisco e a presentare osservazioni. L'Amministrazione ha giustificato la mancata convocazione con la prossimità della scadenza del termine per l'accertamento.
Norme richiamate
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 47, 48 e 51
Ogni persona ha il diritto "di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo su suoi interessi".
Il diritto di difesa e di essere ascoltati impone, nel procedimento che può portare all'adozione di un atto impositivo, la possibilità di un confronto preventivo con l'Amministrazione. La sua violazione determina l'invalidità dell'atto.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione intende adottare un atto impositivo potenzialmente lesivo, il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- L'assenza del contraddittorio preventivo può determinare l'invalidità dell'atto impositivo, soprattutto quando l'Amministrazione non dimostri l'esistenza di una valida deroga.
- La semplice imminenza della scadenza del termine per accertare non giustifica, di per sé, la mancata instaurazione del contraddittorio.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare se ha ricevuto un invito al confronto, se ha avuto un termine effettivo per difendersi e se l'atto indica adeguatamente le ragioni dell'eventuale omissione; tali elementi possono essere utilizzati per contestarne la validità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 giu 2016Sentenza del 14/06/2016 n. 92 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 14 giu 2016Sentenza del 14/06/2016 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 14 giu 2016Sentenza del 14/06/2016 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 14 giu 2016Sentenza del 14/06/2016 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 14 giu 2016Sentenza del 14/06/2016 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 14 giu 2016Sentenza del 14/06/2016 n. 200 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →