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Ordinanza

Ordinanza n. 5410/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) Della nota MIM - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III – del 21.1.2026, trasmessa a mezzo pec alla ricorrente ed al procuratore in pari data, con la quale è stata rigettata la richiesta di ripristinare la posizione giuridica della dr.ssa Sara Leggio finalizzata a consentire la scelta della sede e la conseguente immissione in servizio; 2) Della nota MIM - Ufficio I - Affari generali, risorse umane e strumentali – Servizio legale – Comunicazione del 29.12.2025 a mezzo della quale il Direttore Generale ed il Direttore dell’Ufficio I, in riscontro alla nota prot. n. 58825 del 18/12/2025, hanno comunicato la mancata presentazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia alla data del 29.12.2025 della odierna ricorrente, con ciò deliberando la rinuncia di Leggio Sara alla presa di servizio; 3) del Provvedimento USR Lombardia pubblicato sul portale inPA in data 8.1.2026 con cui è stato dato avviso che il Ministero dell’istruzione e del merito aveva provveduto a convocare i candidati vincitori dei codici di concorso LAZ., LIG., LOM., SAR., TOS., UMB. e VEN. per la scelta della sede di servizio, la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la contestuale assunzione in servizio per la data - già trascorsa – del 29 dicembre 2025 presso la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale di interesse; 4) della nota prot. n.2740 del 2.2.2026 della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIM di riscontro alla istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; 5) nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso o conseguente non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti con cui è stata ritenuta rinunciataria alla presa di servizio e le è stata negata la riattivazione della posizione per la scelta della sede e l'immissione in servizio, nonché atti relativi alla convocazione dei vincitori e al riscontro dell'istanza di accesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 21 gennaio 2026, con cui è stata respinta la richiesta di ripristino della propria posizione giuridica ai fini della scelta della sede e dell'immissione in servizio; la comunicazione del 29 dicembre 2025, con cui è stata rilevata la mancata presentazione presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e dichiarata la rinuncia alla presa di servizio; l'avviso pubblicato l'8 gennaio 2026 relativo alla convocazione dei vincitori per la scelta della sede, la sottoscrizione del contratto e l'assunzione in servizio; nonché il riscontro del 2 febbraio 2026 all'istanza di accesso agli atti e gli ulteriori atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti, mentre emerge che la controversia riguarda la graduatoria di un concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di 161 funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La decisione

Il TAR non ha esaminato né la domanda cautelare né i motivi di merito. Ha rilevato che la controversia riguarda la graduatoria e gli atti di un concorso pubblico per il reclutamento di personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e che, in base al nuovo decreto di riparto delle materie del TAR Lazio vigente per il 2026, la materia è attribuita alla cognizione di altra Sezione. Pertanto ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e la rimessione del fascicolo al Presidente del TAR Lazio, affinché valuti il trasferimento alla Sezione competente. Non vi è stata una decisione sulla legittimità degli atti impugnati, sulla sospensione della loro efficacia o sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • Decreto di riparto delle materie del TAR Lazio n. 319 del 13 ottobre 2025

    Il decreto, vigente per il 2026, attribuisce la materia dei concorsi pubblici oggetto della controversia a una Sezione diversa da quella adita; tale rilievo ha determinato la rimessione del fascicolo al Presidente del TAR per la valutazione del trasferimento.

Massime di principio

  • Quando una controversia rientra, in base al decreto interno di riparto delle materie, nella cognizione di una Sezione diversa da quella presso cui è stata trattata, il collegio può disporre la cancellazione dal ruolo e rimettere il fascicolo al Presidente del TAR per la valutazione del trasferimento alla Sezione competente, senza esaminare il merito né la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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