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Direttiva 2022/2100

Direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L2100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2022/2100 modifica la direttiva 2014/40/UE per revocare, in relazione ai prodotti del tabacco riscaldato, alcune esenzioni che prima li collocavano in una disciplina più favorevole rispetto a sigarette e tabacco da arrotolare. In particolare, estende a tali prodotti il divieto di aromi caratterizzanti e, per i prodotti del tabacco riscaldato qualificabili come da fumo, elimina la possibilità per gli Stati membri di esentarli da specifici obblighi di avvertenze sanitarie. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 23 luglio 2023 e applicarle dal 23 ottobre 2023.

Revoca di talune esenzioni previste dalla direttiva 2014/40/UE per i prodotti del tabacco riscaldato, con estensione dei divieti sugli aromi caratterizzanti e degli obblighi di etichettatura sanitaria.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la modifica della direttiva 2014/40/UE. Incide sui prodotti del tabacco riscaldato, qualificati come prodotti del tabacco di nuova generazione riscaldati per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, inalata dall’utilizzatore; a seconda delle caratteristiche, possono rientrare tra i prodotti del tabacco non da fumo o da fumo. Restano rilevanti, per confronto, le categorie di sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco per pipa ad acqua e altri prodotti del tabacco da fumo diversi da tali categorie. Le nuove regole operano nel quadro della direttiva 2014/40/UE e si applicano a decorrere dal 23 ottobre 2023, dopo il recepimento nazionale.

Direttiva delegata (UE) 2022/2100: revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato

La direttiva delegata (UE) 2022/2100 modifica la direttiva 2014/40/UE alla luce di un mutamento sostanziale della situazione di mercato relativo ai prodotti del tabacco riscaldato. La Commissione richiama la propria relazione COM(2022) 279 final, da cui risulta l’aumento delle vendite di tali prodotti in almeno cinque Stati membri e il superamento del 2,5 % delle vendite totali di prodotti del tabacco a livello dell’Unione.

Obiettivo della modifica

L’intervento mira ad allineare il trattamento dei prodotti del tabacco riscaldato a quello già previsto per sigarette e tabacco da arrotolare in materia di aromi caratterizzanti e, per talune categorie, di etichettatura sanitaria. La logica è quella di ridurre la possibilità che nuovi prodotti del tabacco sfuggano a divieti e obblighi di avvertenza applicabili ai prodotti più tradizionali.

Modifica dell’articolo 7 della direttiva 2014/40/UE

L’articolo 7, paragrafo 12, viene sostituito in modo da limitare l’esenzione dai divieti sugli aromi ai soli prodotti del tabacco diversi da sigarette, tabacco da arrotolare e prodotti del tabacco riscaldato.

In pratica:

  • i prodotti del tabacco riscaldato non beneficiano più dell’esenzione rispetto ai divieti dell’articolo 7, paragrafi 1 e 7;
  • resta ferma la possibilità, per la Commissione, di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 27 per revocare l’esenzione per una particolare categoria di prodotto quando vi sia un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

La definizione di prodotto del tabacco riscaldato è inserita nel medesimo paragrafo: si tratta di un prodotto del tabacco di nuova generazione riscaldato per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, poi inalata dall’utilizzatore, e che può essere qualificato, a seconda delle caratteristiche, come prodotto del tabacco non da fumo o da fumo.

Modifica dell’articolo 11: etichettatura e avvertenze sanitarie

La rubrica dell’articolo 11 viene aggiornata per includere espressamente i prodotti del tabacco riscaldato tra quelli oggetto della disciplina.

Il nuovo testo dell’articolo 11, paragrafo 1, consente agli Stati membri di esentare i prodotti del tabacco da fumo diversi da sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco per pipa ad acqua e prodotti del tabacco riscaldato dall’obbligo di riportare:

  • il messaggio informativo di cui all’articolo 9, paragrafo 2;
  • le avvertenze combinate relative alla salute di cui all’articolo 10.

Se lo Stato membro decide di concedere l’esenzione, devono comunque essere riportati:

  • l’avvertenza generale di cui all’articolo 9, paragrafo 1;
  • una delle avvertenze testuali elencate nell’allegato I.

Inoltre, l’avvertenza generale deve includere un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

Recepimento e applicazione negli Stati membri

La direttiva impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 23 luglio 2023 le disposizioni interne necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • applicare tali disposizioni dal 23 ottobre 2023;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
  • trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che conservano un margine di discrezionalità limitato alla forma e ai mezzi del recepimento, nei limiti del risultato imposto dalla direttiva stessa.

Disposizioni principali

Revoca dell’esenzione dagli aromi per i prodotti del tabacco riscaldato

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE. I prodotti del tabacco diversi da sigarette, tabacco da arrotolare e prodotti del tabacco riscaldato restano esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7 dell’articolo 7. Per i prodotti del tabacco riscaldato viene quindi revocata l’esenzione rispetto al divieto di immissione sul mercato dei prodotti con aroma caratterizzante o contenenti aromi in elementi quali filtri, cartine, confezioni, capsule o caratteristiche tecniche idonee a modificare odore, gusto o intensità di fumo. La Commissione mantiene il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 27, per revocare l’esenzione per una particolare categoria di prodotto quando intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

Nuova disciplina dell’etichettatura per i prodotti del tabacco riscaldato

L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 11 della direttiva 2014/40/UE: la rubrica include espressamente i prodotti del tabacco riscaldato tra i prodotti soggetti alla disciplina dell’etichettatura. Il paragrafo 1 consente agli Stati membri di esentare i prodotti del tabacco da fumo diversi da sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco per pipa ad acqua e prodotti del tabacco riscaldato dall’obbligo del messaggio informativo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e delle avvertenze combinate di cui all’articolo 10. Se è concessa l’esenzione, restano dovute l’avvertenza generale dell’articolo 9, paragrafo 1, e una delle avvertenze testuali dell’allegato I; l’avvertenza generale deve inoltre includere un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

Definizione di prodotto del tabacco riscaldato

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, è introdotta una definizione espressa di prodotto del tabacco riscaldato: si tratta di un prodotto del tabacco di nuova generazione che viene riscaldato per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, poi inalata dall’utilizzatore o dagli utilizzatori, e che, a seconda delle caratteristiche, può essere un prodotto del tabacco non da fumo o da fumo.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 23 luglio 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni si applicano dal 23 ottobre 2023. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietabaccotutela della saluteetichettaturamercato internodiritto alimentare e dei prodotti di consumo

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