Cassazione Penale, Sentenza n. 44373/2024 del 04/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. L'indagato era gravemente indiziato di partecipazione all'associazione mafiosa (capo 2, art. 416‑bis c.p.), di partecipazione a un'associazione per il narcotraffico (capo 8, art. 74 d.P.R. 309/1990) e di reati scopo ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Le doglianze principali del ricorrente: insufficiente e contraddittoria valutazione degli indizi sulla sua partecipazione alla mafia, illegittima equiparazione della responsabilità tra sodalizi diversi (mafioso e narcotraffico) senza distinzione di ruoli operativi, mancata considerazione di dichiarazioni favorevoli (es. collaboratore che non conosceva il ricorrente), vizi di motivazione sulla qualificazione dell'associazione dedita al narcotraffico e sulle esigenze cautelari (anche per il decorso del tempo), e richiamo della pronuncia favorevole su Crocifisso Di Gennaro che, secondo il ricorrente, incide sulla valutazione indiziaria a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, sul piano della gravità indiziaria, vi fossero elementi adeguati a sostenere l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) — quali intercettazioni, tecniche operative comuni, incontri ricorrenti, gestione di serre e cassa comune — ma ha condiviso le censure riguardanti la partecipazione ai sodalizi indicati nei capi 2) e 8) nella misura in cui la posizione dell'indagato era strettamente connessa a quella di Crocifisso Di Gennaro, per il quale la Corte aveva già annullato l'ordinanza con rinvio. L'annullamento relativo a Di Gennaro incide sulla valutazione della gravità indiziaria per Leva, rendendo necessario un nuovo esame da parte del Tribunale. Per ciò che riguarda le esigenze cautelari la Corte ha ritenuto superfluo pronunciarsi in questa sede, rimettendo la valutazione al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
Richiamata nella contestazione di partecipazione all'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto carente la valutazione degli indizi in relazione alla posizione dell'indagato quando tale valutazione era fortemente connessa a quella di un coindagato la cui ordinanza era stata annullata.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La Corte ha ritenuto che, allo standard della gravità indiziaria, il compendio probatorio (intercettazioni, tecniche operative comuni, incontri, gestione serre, cassa comune) fosse idoneo a dimostrare l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico con i caratteri di stabilità e organizzazione richiesti dalla norma.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato per la configurazione dei reati scopo collegati al traffico di stupefacenti; la Corte ha valorizzato la presenza di molteplici reati scopo come elemento indicativo dell'operatività dell'associazione di narcotraffico.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nelle censure di legittimità contro l'ordinanza cautelare; usata come riferimento per il controllo di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione degli indizi.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamata insieme all'art. 273 come base procedurale del ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare.
art. 274 e art. 291 cod. proc. pen.
Richiamati dalle difese in ordine alla motivazione della richiesta cautelare e alla necessità che la decisione sul provvedimento cautelare sia fondata su adeguata e specifica motivazione; la Corte non ha esaminato in dettaglio queste doglianze perché ha ritenuto prevalente la necessità del rinvio per nuovo esame.
art. 94, comma I‑ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione di un'associazione per il narcotraffico ai fini dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 può essere sostenuta a livello di gravità indiziaria mediante un compendio di elementi come intercettazioni, tecniche operative comuni, incontri abituali, gestione di luoghi per la produzione e una cassa comune.
- La mera partecipazione ad attività di traffico di stupefacenti non implica automaticamente la partecipazione a un'associazione mafiosa: per l'art. 416‑bis è necessario dimostrare il concreto apporto alla vita e agli scopi dell'organizzazione mafiosa, distinguendo i ruoli operativi e la disponibilità al sodalizio mafioso.
- Quando le posizioni indiziarie di più indagati sono strettamente connesse (es. ruoli reciproci come cognati e cooperatori negli stessi fatti), l'annullamento dell'ordinanza cautelare nei confronti di un coindagato può incidere sulla valutazione della gravità indiziaria per gli altri, rendendo opportuno un nuovo esame.
- In sede di riesame cautelare la Corte di legittimità verifica sia la sussistenza della gravità indiziaria sia la qualità della motivazione: errori o eccessi valutativi nei confronti di un soggetto, se ricorrono anche per altri indagati, possono determinare l'annullamento con rinvio.
- Le critiche sulla motivazione del giudice delle misure (es. valutazione cumulativa o implicita della richiesta del P.M., mancata considerazione di elementi difensivi) sono rilevanti, ma possono rimanere secondarie se la Corte ritiene necessaria una rivalutazione complessiva degli indizi a causa di sviluppi su coindagati.
- In casi complessi, la Corte preferisce spesso delegare al giudice del rinvio la valutazione finale delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) dopo aver ridefinito il quadro indiziario.
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