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Sentenza

Sentenza del 07/05/2015 n. 74 - Corte Costituzionale

BILANCIO E CONTABILITA' PUBBLICA - Legge di stabilità 2013 - Ricorsi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Finanziamento dell'assistenza sanitaria con risorse proprie della regione - Lamentata violazione della autonomia finanziaria regionale e del principio dell'accordo in materia di assistenza sanitaria - Rinuncia ai ricorsi (protocollo d'intesa in materia di finanza pubblica) - Cessazione della materia del contendere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione ha impugnato alcune disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 e della legge n. 228 del 2012 riguardanti la riduzione dei posti letto e degli incarichi sanitari, la riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e il concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria. Ha lamentato la violazione della propria autonomia finanziaria e organizzativa in materia sanitaria, del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali, del principio di leale collaborazione, delle attribuzioni statutarie e delle norme costituzionali sull'autonomia regionale. In particolare, la Regione sosteneva di finanziare l'assistenza sanitaria con risorse proprie e che lo Stato non potesse imporre unilateralmente vincoli puntuali o accantonamenti sulle compartecipazioni tributarie.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni esaminate. La Regione aveva rinunciato ai ricorsi dopo la conclusione, il 23 ottobre 2014, di un protocollo d'intesa con lo Stato in materia di finanza pubblica, che prevedeva espressamente tale rinuncia. La Corte ha ritenuto sufficiente la rinuncia anche se non accettata dalla parte resistente, poiché dall'accordo e dalla condotta delle parti non emergeva più alcun interesse alla decisione. La Corte non ha quindi deciso nel merito la legittimità delle disposizioni impugnate; le altre questioni, non oggetto della pronuncia, sono state riservate a decisioni separate.

Norme richiamate

  • Art. 15, commi 13, lettera c), e 22, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

    Riduzione degli standard dei posti letto ospedalieri, limitazioni al conferimento o rinnovo di incarichi sanitari e riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

    Le disposizioni erano contestate perché ritenute lesive dell'autonomia regionale in materia sanitaria e finanziaria, ma la Corte non ne ha valutato la legittimità nel merito a seguito della rinuncia ai ricorsi.

  • Art. 1, comma 132, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)

    Prevedeva modalità di concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra finanziaria, anche mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

    La disposizione era censurata per il possibile contrasto con l'autonomia finanziaria regionale, con il principio dell'accordo e con le procedure statutarie; anche su tale questione non vi è stata una decisione di merito.

  • Art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione

    Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

    La Regione sosteneva che il legislatore statale avesse fissato standard organizzativi troppo dettagliati, eccedendo la competenza statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni.

  • Artt. 49, 63 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Disposizioni sulle entrate regionali, sulla revisione dello Statuto e sulle norme di attuazione.

    La Regione invocava tali norme per sostenere che la riduzione o l'accantonamento delle compartecipazioni tributarie non potesse essere imposto unilateralmente dallo Stato e dovesse rispettare le procedure concertate previste dallo Statuto.

  • Art. 1 della L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Sistema regionale integrato per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

    Secondo la Regione, il concorso al risanamento finanziario era già disciplinato mediante un sistema concordato, incompatibile con ulteriori prescrizioni statali puntuali e non concordate.

  • Art. 27 della L. 5 maggio 2009, n. 42

    Procedura per il concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica.

    Il rinvio a tale procedura era considerato dallo Stato una garanzia del principio di leale collaborazione; la Regione lo riteneva invece insufficiente ove accompagnato da accantonamenti o vincoli sostanziali imposti unilateralmente.

  • Artt. 3, 97, 116, 117, 118, 119 e 134 della Costituzione

    Sono stati indicati dalla Regione come parametri di legittimità costituzionale, ma la Corte non ha esaminato nel merito le relative censure per effetto della rinuncia.

  • Artt. 5 e 8 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Riconoscono competenze regionali in materia di igiene, sanità e assistenza sanitaria e ospedaliera, competenze che la Regione riteneva limitate dalle norme statali impugnate.

  • Sentenze della Corte costituzionale n. 310 del 2011, n. 199 e n. 179 del 2010

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso può determinare la cessazione della materia del contendere anche senza accettazione della parte resistente, quando non sussista più un interesse alla decisione.

  • Protocollo d'intesa Stato-Regione del 23 ottobre 2014 e artt. 512-523 della L. 23 dicembre 2014, n. 190

    L'accordo finanziario, recepito dalla legge di stabilità 2015, ha fatto venir meno l'interesse alla decisione e ha costituito il presupposto concreto della rinuncia regionale.

Massime di principio

  • Quando una Regione rinuncia a un ricorso costituzionale nell'ambito di un accordo finanziario sopravvenuto con lo Stato, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sulla legittimità delle norme contestate.
  • La rinuncia può produrre tale effetto anche se la parte resistente non la accetta, purché dalla condotta complessiva delle parti non emerga un interesse attuale alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale a una vittoria nel merito: non stabilisce se la norma impugnata fosse costituzionalmente legittima o illegittima.
  • Per le autonomie speciali, le misure statali di coordinamento finanziario e di contenimento della spesa sanitaria devono essere valutate anche alla luce dello Statuto speciale, delle norme di attuazione, del principio di leale collaborazione e degli eventuali accordi finanziari già conclusi.
  • Un accordo successivo può modificare l'interesse processuale della parte ricorrente e rendere inutile la decisione giudiziaria, soprattutto quando l'accordo disciplina proprio le questioni oggetto del ricorso e viene recepito dalla legislazione successiva.

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