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Sentenza

Sentenza del 07/05/2015 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso delle accise pagate nel 2009 e nel 2010 sul carbone importato e utilizzato esclusivamente per produrre energia elettrica, per complessivi 4.437.844,94 euro e 3.871.253,61 euro. Sosteneva che l'art. 21, comma 9, del d.lgs. 504/1995, come modificato dal d.lgs. 26/2007, fosse incompatibile con l'art. 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, che prevede in via generale l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, salvo deroga per motivi di politica ambientale. Contestava inoltre la genericità del riferimento ai motivi ambientali, la proporzionalità e l'effettiva modulazione ambientale delle aliquote, l'asserito eccesso di delega, il difetto di motivazione del diniego e chiedeva, se necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva negato il rimborso. Ha ritenuto sufficiente il richiamo legislativo ai "motivi di politica ambientale" per esercitare la deroga prevista dalla direttiva, senza necessità di indicare motivazioni ambientali più specifiche o di dimostrare che la tassazione producesse benefici ambientali superiori all'esenzione. Ha inoltre escluso che la lettera di messa in mora della Commissione europea avesse, da sola, valore decisivo, poiché inserita nella fase precontenziosa di una procedura d'infrazione il cui esito non era noto. Ha ritenuto infondato anche il motivo sull'eccesso di delega, poiché la legge delega richiamava i principi della direttiva, comprese le deroghe. Non ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La società appellante è stata condannata alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE, art. 14, paragrafo 1, lettera a)

    I prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità sono esenti da tassazione, salva la possibilità degli Stati membri di tassarli per motivi di politica ambientale.

    La norma stabilisce un'esenzione generale, ma consente agli Stati membri di introdurre una tassazione sui prodotti energetici impiegati nella produzione di elettricità per motivi ambientali. La sentenza ritiene sufficiente che la normativa nazionale richiami espressamente tali motivi, senza imporre una specificazione ulteriore.

  • D.lgs. 26/2007

    I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale.

    La disposizione è considerata legittima attuazione della facoltà di deroga prevista dalla direttiva 2003/96/CE e consente l'applicazione dell'accisa anche al carbone utilizzato per produrre energia elettrica.

  • D.lgs. 504/1995, art. 21, comma 9

    La norma interna, come modificata dal d.lgs. 26/2007, costituisce la base dell'imposizione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

  • Legge 18 aprile 2005, n. 62

    La legge delega è stata ritenuta sufficientemente ampia, poiché il rinvio ai principi della direttiva da recepire comprende anche la facoltà derogatoria relativa alla tassazione per motivi ambientali.

  • Direttiva 2003/96/CE, considerando 3 e 6

    I considerando sono stati letti come riferiti alla finalità ambientale della disciplina e ai livelli minimi di tassazione; non impediscono agli Stati membri di prevedere una tassazione ulteriore, purché siano rispettati i livelli minimi stabiliti dalla direttiva.

  • Causa C-226/07 della Corte di giustizia dell'Unione europea

    Il precedente è richiamato come conferma indiretta della possibilità di esercitare la deroga quando la normativa nazionale faccia riferimento ai motivi ambientali, anche in termini generali.

Massime di principio

  • Quando una direttiva europea prevede un'esenzione generale ma consente una deroga per motivi ambientali, una normativa nazionale che richiami espressamente tali motivi può essere ritenuta sufficiente, anche senza una dettagliata indicazione delle specifiche finalità ambientali.
  • La mera esistenza di una procedura d'infrazione o di una lettera di messa in mora della Commissione europea non dimostra automaticamente l'incompatibilità della normativa nazionale: occorre conoscere l'esito della procedura o disporre di una pronuncia vincolante.
  • Il giudice nazionale non disapplica una norma interna vigente in assenza di un contrasto chiaro e accertato con il diritto dell'Unione europea.
  • La doppia imposizione del combustibile utilizzato per produrre energia e dell'energia prodotta non è automaticamente illegittima; la verifica deve concentrarsi sulla compatibilità complessiva della disciplina nazionale con la direttiva e sui limiti minimi europei.
  • Una legge delega che rinvia ai principi e alle disposizioni della direttiva da recepire può comprendere anche le deroghe previste dalla direttiva stessa, salvo un espresso divieto o una limitazione incompatibile.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il giudice nazionale ritiene che la norma europea sia sufficientemente chiara e che non sussista un concreto dubbio interpretativo sulla compatibilità della disciplina interna.

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