Sentenza del 07/05/2015 n. 75 - Corte Costituzionale
BILANCIO E CONTABILITA' PUBBLICA - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Contributo richiesto dallo Stato, a valere a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorsi della Regione Sardegna - Lamentata adozione in via unilaterale della disciplina statale - Rinuncia ai ricorsi (conseguente ad accordo con il Governo in materia di finanza pubblica) - Cessazione della materia del contendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Sardegna ha impugnato alcune disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 e della legge n. 228 del 2012, lamentando che lo Stato avesse imposto unilateralmente misure di contenimento della spesa sanitaria e contributi alla finanza pubblica, anche mediante accantonamenti sulle quote regionali di compartecipazione ai tributi erariali. Secondo la ricorrente, tali misure avrebbero leso l'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione, il regime di compartecipazione alle entrate previsto dallo Statuto speciale, il principio di leale collaborazione, il principio di integrale finanziamento delle funzioni pubbliche e, indirettamente, il diritto alla salute dei cittadini sardi.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni. Quanto alle disposizioni oggetto della presente decisione, ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Regione aveva infatti rinunciato ai ricorsi in seguito all'accordo sottoscritto con lo Stato il 21 luglio 2014, nel quale la rinuncia era prevista tra gli impegni assunti. La Corte ha precisato che la rinuncia produce tale effetto anche senza accettazione della parte resistente, quando, considerando la condotta delle parti, non risulti più un interesse concreto alla decisione.
Norme richiamate
Art. 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Prevedeva misure di contenimento della spesa pubblica e sanitaria, con effetti sul contributo delle Regioni alla finanza pubblica e sulle relative risorse finanziarie.
Art. 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Escludeva le disposizioni impugnate dall'operatività della clausola di salvaguardia prevista per le Regioni a statuto speciale; la Regione ne contestava l'incidenza sulla propria autonomia.
Art. 1, commi 131 e 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Introduceva ulteriori misure di riduzione della spesa e del finanziamento sanitario, prevedendo il concorso regionale e, in via transitoria, l'accantonamento degli importi sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
Art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
Richiamava procedure basate su intese tra Stato e autonomie speciali per determinare le modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica; secondo lo Stato, tale meccanismo garantiva la leale collaborazione.
Art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Attribuiva alla Regione Sardegna la gestione e il finanziamento della spesa sanitaria regionale, costituendo il fondamento della censura regionale contro l'imposizione statale di oneri sul relativo bilancio.
Art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dall'art. 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006
Disciplina il regime di compartecipazione regionale alle entrate erariali; la Regione sosteneva che lo Stato non potesse incidere su tali risorse prima della completa attuazione del nuovo regime.
Artt. 3, 32, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione
Sono stati invocati per denunciare, rispettivamente, l'irragionevolezza della disciplina, i possibili riflessi sul diritto alla salute, il superamento della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e la violazione del principio di integrale finanziamento delle funzioni pubbliche.
Principio di leale collaborazione
La Regione sosteneva che le misure fossero state adottate unilateralmente dallo Stato senza il necessario coinvolgimento dell'autonomia speciale; la Corte non ha deciso nel merito perché il giudizio è cessato per rinuncia.
Giurisprudenza della Corte costituzionale sulla rinuncia al ricorso
La rinuncia, anche se non accettata dalla parte resistente, determina la cessazione della materia del contendere quando, alla luce della condotta delle parti, non permane un interesse concreto alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione di fondatezza o infondatezza delle censure: il giudice non risolve il merito, ma prende atto che non esiste più un interesse attuale alla pronuncia.
- Un accordo successivo tra un'autonomia territoriale e lo Stato può rendere non necessario l'esame di una questione costituzionale, soprattutto quando la rinuncia al ricorso costituisce un impegno espressamente previsto dall'accordo.
- La rinuncia può produrre effetti processuali anche senza accettazione della controparte, se il comportamento complessivo delle parti dimostra il venir meno dell'interesse alla decisione.
- In materia di finanza pubblica, le Regioni a statuto speciale possono contestare misure statali che incidano direttamente sulle compartecipazioni tributarie o sulle risorse destinate a funzioni regionali, invocando autonomia finanziaria, leale collaborazione e integrale finanziamento delle funzioni.
- Quando una sentenza dichiara cessata la materia del contendere, non è corretto identificare un vincitore sostanziale sul merito: nel caso concreto la Regione ha ottenuto la chiusura del giudizio dopo un accordo, ma la Corte non ha stabilito se le norme impugnate fossero costituzionalmente illegittime.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 74 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 258 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 424 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 426 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 827 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →