Sentenza del 07/05/2015 n. 827 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Rimborsi e compensazioni - Decorrenza del termine per proporre l'istanza di rimborso della maggiore imposta trattenuta dal sostituto d'imposta sulla somma erogata per l'incentivo all'esodo - Il termine decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, come previsto dall'art. 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a imposizione della somma corrisposta come incentivo all'esodo e chiedeva la restituzione della maggiore imposta trattenuta dal sostituto d'imposta. La questione riguardava soprattutto la decorrenza del termine per presentare l'istanza di rimborso: secondo il contribuente, il termine avrebbe dovuto decorrere dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina applicata; secondo l'Amministrazione, invece, il termine decorreva dalla data in cui la ritenuta era stata operata.
La decisione
La domanda è stata ritenuta tardiva. Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta o, nel caso di ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. L'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia non riapre i rapporti già esauriti, quando sia già maturata la decadenza o la prescrizione, istituti diretti a garantire la certezza dei rapporti giuridici.
Norme richiamate
Art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina la ripetizione delle ritenute dirette indebitamente effettuate, nell'ambito dei termini previsti per il rimborso delle imposte sui redditi.
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine decorre dalla data di versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata.
Il termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso decorre, in caso di ritenuta, dal momento in cui il sostituto d'imposta effettua la ritenuta, non dalla data di una successiva pronuncia giudiziaria che accerti l'illegittimità della normativa applicata.
Principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza 16 giugno 2014, n. 13676
L'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, analogamente a quella delle declaratorie di illegittimità costituzionale, incontra il limite dei rapporti esauriti per prescrizione o decadenza.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di una ritenuta fiscale, occorre rispettare il termine decadenziale calcolato dalla data in cui la ritenuta è stata operata, anche se l'illegittimità della tassazione viene accertata solo successivamente.
- Una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con efficacia retroattiva non consente normalmente di riaprire rapporti fiscali già definitivamente esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione.
- Quando una disciplina fiscale potrebbe essere incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, è prudente presentare tempestivamente l'istanza di rimborso entro il termine ordinario, senza attendere l'esito del contenzioso europeo.
- La certezza dei rapporti giuridici prevale sulla possibilità di far valere retroattivamente una nuova interpretazione quando il termine per il rimborso è già scaduto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 74 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 75 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 258 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 424 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 7 mag 2015Sentenza del 07/05/2015 n. 426 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →