Cassazione Civile, Ordinanza n. 27996/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente il 1° luglio 2024 e accettata dall'Avvocatura dello Stato. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell'accettazione e, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva ricevuto un atto di contestazione e un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria le aveva irrogato una sanzione e recuperato maggiori imposte/IVA in relazione, da un lato, a operazioni commerciali con soggetti ubicati in paesi black list non indicate in dichiarazione e, dall'altro, a operazioni all'esportazione per le quali non era stata provata l'effettiva fuoriuscita delle merci dal territorio comunitario. Dopo il rigetto in primo grado e la declaratoria di inammissibilità dell'appello, la società aveva proposto ricorso per revocazione dinanzi alla CTR, sostenendo che il giudice d'appello fosse incorso in errore di fatto percettivo ex art. 395, n. 4, c.p.c. per avere supposto come avvenuta il 26 luglio 2011 una notifica che, secondo la ricevuta di spedizione, era invece avvenuta il 25 luglio 2011. Avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, la società proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 8, comma 3-bis, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato quale base della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società
art. 110, comma 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in relazione all'obbligo di dichiarare operazioni con soggetti ubicati in paesi black list e alla conseguente indeducibilità del costo
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza di un errore di fatto revocatorio di tenore percettivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dalla società
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso e della contestuale accettazione
Massime di principio
- L'intervenuta rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione, con declaratoria resa ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non decide nel merito le censure formulate, restando assorbite le questioni relative alla dedotta violazione di legge o all'asserito errore revocatorio.
- Ai fini della revocazione per errore di fatto, la parte deve dedurre un errore percettivo del giudice su un fatto processuale; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte non è entrata nel merito della relativa censura per intervenuta estinzione del giudizio.
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